Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18075 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 14/09/2016), n.18075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9132/2010 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5,

presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI QUERCIA giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/2009 della COMM. TRIB. REG. della PUGLIA,

depositata il 23/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Presidente e Relatore Dott. AURELIO CAPPABIANCA;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.M., commercialista, propone ricorso per cassazione avverso sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha affermato la legittimità di cartella di pagamento per Irap relativa all’annualità 2001, emessa, in esito a controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La decisione dei giudici di appello è fondata sul rilievo che l’attività professionale è caratterizzata da “autonoma organizzazione” e, in quanto tale, costituisce presupposto d’imposizione Irap, quando, ancorchè svolta senza l’ausilio di collaboratori e con capitali di modesta entità, è esercitata in assenza di coordinamento e di controllo di altro soggetto.

Tale essendo il tenore della decisione impugnata, il contribuenti articola due motivi di ricorso.

Con il primo motivo, il contribuente – deducendo violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 – censura la decisione impugnata per aver ritenuto idoneo a configurare la sussistenza del requisito dell'”autonoma organizzazione” il solo fatto dell’esercizio di attività professionale in assenza di controllo o coordinamento da parte di terzi.

Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente deduce insufficiente motivazione in merito alla ricorrenza degli elementi fattuali dell'”autonoma organizzazione”.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Per il profilo censurato, la decisione impugnata risulta, infatti, recisamente contrastare con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. nn. 3673, 3676, 3678, 3680 del 2007, e successive conformi), da cui non vi è motivo di discostarsi, che – nell’affermare che, in relazione all’attività professionale, l’assoggettamento ad Irap ricorre solo in presenza del requisito dell'”autonoma organizzazione” – ha puntualizzato che tale requisito non ricorre, non solo quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, ma, altresì, quando, pur non essendo inserito in più articolate strutture, impieghi nella propria attività beni strumentali non eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione e non si avvalga (se non in modo occasionale) di lavoro altrui.

Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

la Corte: accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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