Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18075 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. III, 05/07/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 05/07/2019), n.18075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16966-2017 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PILO

ALBERTELLI 1 (FAX 0698933754-TEL 0644233842), presso lo studio

dell’avvocato LUCIA CAMPOREALE, rappresentato e difeso dall’avvocato

S.S. difensore di sè medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SARDEGNA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1860/2016 del TRIBUNALE di CAGLIARI,

depositata il 16/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/05/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato S.S..

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.S. conveniva in giudizio il Ministero della giustizia ed Equitalia Sardegna, s.p.a., esponendo di aver ricevuto notifica, nel 2007, di dieci cartelle esattoriali per importi indicati come dovuti, con riferimento agli anni 2005-2006, alla Cassa delle ammende, a titolo di spese di giustizia e accessori, emesse su richiesta dell’ufficio recupero crediti del tribunale di Cagliari. Deduceva che: le cartelle stesse erano illegittime in quanto generiche e inidonee a comprendere quale fosse il sotteso titolo di addebito; non era comunque debitore non essendogli stato notificato e non avendo contezza di alcun provvedimento di condanna da parte di quell’ufficio, oltre che, se del caso, per intervenuta prescrizione quinquennale; le richieste gli avevano arrecato un ingiusto danno patrimoniale e non, del quale domandava il risarcimento.

Il tribunale, davanti al quale si costituiva resistendo il Ministero ma non l’esattore, rigettava l’opposizione, rilevando, in particolare, come l’amministrazione avesse confermato che i titoli sottesi alle cartelle erano costituiti da provvedimenti giurisdizionali penali di questa Corte, legittimanti l’iscrizione a ruolo una volta pronunciati, sicchè era legittima la conseguente esecuzione esattoriale, che imponeva la sola notifica della corrispondente cartella, la quale, a sua volta, risultava decifrabile con esigibile diligenza.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione S.S. articolando sette motivi e depositando memoria.

Resiste con controricorso il Ministero della giustizia.

Non ha svolto difese Equitalia Servizi di riscossione s.p.a., intimata quale già Equitalia Sardegna s.p.a.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,132,277, c.p.c., poichè il tribunale avrebbe errato omettendo di pronunciarsi sull’eccezione, formulata in comparsa conclusionale, con cui era stata dedotta la nullità della notifica delle cartelle, risultando la relata in testa alle stesse e non in calce.

Con il secondo motivo (formulato sub lettera BB relativa al numero 1 del ricorso) si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212, ar. 7, artt. 24 e 111 Cost., poichè il tribunale avrebbe errato nell’omettere di rilevare la carenza di motivazione delle cartelle, valutando illegittimamente, a tal fine, documenti prodotti dalla difesa erariale in giudizio e, quindi, inidonei a integrare “a posteriori” la componente motivazionale dell’atto amministrativo opposto. In particolare, come eccepito con note autorizzate e poi nelle memorie ex art. 183 c.p.c., e infine in comparsa conclusionale, il giudice di merito aveva valorizzato gli estratti di due ordinanze e otto sentenze della Corte di cassazione, che avevano dichiarato inammissibili ricorsi del deducente condannandolo al pagamento delle spese processuali e di somme in favore della Cassa delle ammende, le quali, invece, avrebbero dovuto essere espunte dal giudizio a maggior ragione posto che le cartelle indicavano come ente impositore il tribunale di Cagliari.

Con il terzo motivo (formulato come numero 2 del ricorso, in conseguenza della numerazione di cui sopra, e così di seguito per le successive censure) si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 127,611,615,625,626,666 e 670 c.p.p., artt. 15 e 28 reg. esec. c.p.p., art. 208, testo unico spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), nonchè delle disposizioni e dei principi della convenzione 23 settembre 2010 stipulata tra il Ministero della giustizia ed Equitalia Giustizia s.p.a., poichè il tribunale avrebbe errato nell’omettere di considerare che: la riserva di cognizione del giudice penale, ritenuta rilevante trattandosi di decisioni riferibili alla Corte di cassazione in sede penale, non poteva estendersi alla delibazione della contestazione inerente alla mancata notifica del titolo, mancata identificazione dello stesso nella cartella esattoriale, carenza stessa del titolo; la lettura del dispositivo, ritenuta decisiva per affermare l’esistenza del titolo, non poteva aver rilievo posto che venivano in gioco pronunce in camera di consiglio; da una parte, poi, gli estratti presupponevano la pubblicazione del provvedimento in forma integrale, e, d’altra parte, l’iscrizione a ruolo non poteva avvenire in base al solo estratto e prima della notifica del titolo impositivo esecutivo.

Con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 221 e 222 c.p.c., artt. 1365,1366 e 1367 c.c., artt. 127,610 e 615 c.p.p., poichè il tribunale avrebbe errato nell’omettere di considerare che la querela di falso) proposta dal deducente avverso gli estratti dei provvedimenti, non era irrilevante visto che la falsità poteva sussistere per essere stato formato, l’estratto, prima della pubblicazione dei provvedimenti, solo con l’annotazione della decisione sul ruolo d’udienza da parte del Presidente del collegio, sicchè l’estratto stesso era a maggior ragione inidoneo a legittimare la riscossione, che, invece, presupponeva l’esistenza e la notifica del provvedimento integrale originante il credito.

Con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 12, 25, 49 e D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, artt. 212 e 226 testo unico spese di giustizia, artt. 479 e 480 c.p.c., artt. 3,24 e 111 Cost., poichè il tribunale avrebbe errato nell’omettere di considerare che la cartella, svolgente la funzione di precetto, non era stata preceduta dalla formazione del sotteso titolo impositivo esecutivo e dalla sua notifica della quale la cartella medesima non dava atto, senza la cui sequenza legale, dunque, non avrebbe potuto procedersi a iscrizione a ruolo e alla conseguente riscossione esattoriale, altrimenti costringendosi il debitore, con ermeneutica peraltro incostituzionale in quanto irragionevolmente lesiva, a pagare senza aver avuto conoscenza delle ragioni del debito in ipotesi anche insussistenti. Lo stesso ruolo, quale mero atto di riscossione, avrebbe dovuto essere pertanto configurato quale titolo esecutivo derivato, inidoneo a surrogare o duplicare il provvedimento giurisdizionale che aveva legittimato l’iscrizione e che come tale avrebbe dovuto notificarsi quale proprio titolo esecutivo di cui il debitore avrebbe dovuto così avere piena e legale conoscenza. Nè la constatata notifica dell’invito al pagamento, prevista da norma regolamentare poi abrogata e comunque disapplicabile quando in contrasto con norme primarie, avrebbe potuto assorbire o sanare l’esigenza imposta dal generale regime esecutivo ordinario, pena l’incostituzionalità dell’ermeneutica seguita.

Con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 17, D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25, artt. 1365,1366 e 1367 c.c., artt. 3,24,97 e 111 Cost., poichè il tribunale avrebbe errato, utilizzando gli estratti prodotti tardivamente dalla difesa erariale, nel ritenere identificabili i titoli sottesi alle immotivate cartelle che, invece, erano inintellegibili, in specie per il comune cittadino, tenuto conto, soprattutto, che: tali atti non riportavano il numero dei correlativi provvedimenti giurisdizionali quali pubblicati – peraltro non del tribunale di Cagliari bensì della Corte di cassazione – ma, in tesi, solo dei corrispondenti procedimenti; quelle del giudice di merito erano solo congetture, sostanzialmente ricostruttive “a posteriori”; il deducente non aveva alcun obbligo giuridico di attivarsi presso l’ufficio indicato in cartella, e avrebbe dovuto essere messo nelle condizioni di comprendere il titolo del debito dalla stessa cartella notificata e non da atti successivi, incluso il diverso invito al pagamento.

Con il settimo e ultimo motivo si prospetta la violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 276 c.p.c., poichè il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla decima cartella.

2. Preliminarmente si evidenzia che il ricorrente ha invitato questo Collegio a valutare la propria astensione avendo deciso fattispecie sovrapponibili (di cui infatti si dirà).

L’istanza, riportata a verbale, è irricevibile i non essendo previsto dal codice di rito un simile invito, fermo restando che l’aver deciso giudizi che pongono le medesime questioni, anche nei confronti delle stesse parti, non integra, in alcun modo, alcun motivo di astensione a norma dell’art. 51 c.p.c.

3. Deve premettersi che in questa sede sono ammissibili, e verranno pertanto scrutinati i profili di opposizione ex art. 617 c.p.c., poichè, come evidenziato dal controricorso della difesa erariale, ogni deduzione afferente all’inesistenza del titolo, traducendosi in opposizione ex art. 615, c.p.c. – non essendo prospettata una diversa qualificazione da parte del tribunale – non è suscettibile di ricorso “per saltum” a questa Corte. Ciò in ragione dell’appellabilità delle pronunce sulle opposizioni all’esecuzione, secondo la disciplina applicabile “ratione temporis” L. 18 giugno 2009, n. 69, ex art. 49,comma 2 (essendo stata pubblicata la gravata sentenza dopo il 4 luglio 2009).

4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il deducente, infatti, afferma di aver sollevato la questione della nullità della relata della notificazione delle cartelle, non nell’iniziale ricorso ma in comparsa conclusionale e dunque: in un atto meramente illustrativo e privo di valore assertivo; tardivamente rispetto ai motivi cristallizzati nell’opposizione agli atti esecutivi e come tali non modificabili oltre il termine, perentorio e pertanto non disponibile, stabilito dall’art. 617 c.p.c. (cfr., Cass., 07/08/2013, n. 18761, in cui si è chiarito che nel giudizio in parola si ha “mutatio libelli” quando si avanzi un motivo di contestazione della regolarità formale di un atto del processo esecutivo diverso da quello posto a fondamento dell’atto introduttivo dell’opposizione, facendo così valere una “causa petendi” fondata su un vizio dell’atto non prospettato prima, con l’effetto di porre un nuovo tema d’indagine; con la conseguenza che il motivo di opposizione agli atti esecutivi proposto nel corso del processo è inammissibile, a prescindere dal fatto che attenga a un vizio dello stesso atto opposto e comporti identico “petitum” di annullamento del medesimo atto, restando irrilevante anche l’eventuale presenza, nel ricorso, di una riserva apposta a tal fine dalla parte, che non può legittimare “ex se” la proposizione di motivi nuovi).

Pertanto, non vi è alcuna omissione delle pronunce che il tribunale doveva e che, in questo senso, correttamente si è limitato ad adottare.

E’ opportuno precisare – riprendendo quanto sopra accennato – che l’esposto scrutinio è qui ammissibile trattandosi d’ipotizzata omessa pronuncia (sulla nullità della notificazione del titolo) che costituisce ragione di opposizione agli atti (mentre, qualora l’omessa pronuncia avesse riguardato un motivo di opposizione all’esecuzione, la deduzione avrebbe dovuto logicamente essere svolta con appello: v. Cass., 18/07/2016, n. 14661).

5. Il secondo motivo è in parte manifestamente inammissibile, in parte manifestamente infondato.

Come anticipato e in coerenza con la stessa prospettazione formale dell’odierno ricorrente, non vengono qui in rilievo – nè, come visto, sarebbero scrutinabili – contestazioni sull’esistenza del titolo, vertendosi in punto di ragioni deducibili e dedotte ex art. 617 c.p.c., sicchè non è in delibazione l’affermazione del tribunale che, in base agli estratti dichiarati conformi dei provvedimenti di questa Corte (in sede penale), ha concluso per l’esistenza dei titoli all’origine dei crediti indicati nelle cartelle impugnate.

Il tribunale, cioè, sul punto, non ha utilizzato gli estratti in questione per integrare la motivazione delle cartelle in tesi ritenuta insufficiente, bensì ha valorizzato quella produzione della difesa erariale per negare l’inesistenza del credito sotteso all’esecuzione.

In questo senso la censura non coglie la “ratio decidendi” e la portata della correlativa statuizione aggredita, mentre la sufficienza della motivazione è oggetto di diverso esame da parte del tribunale (pagg. 8-11 della sentenza).

La distinta (e successiva) affermazione del tribunale in ordine alla sufficienza della motivazione delle cartelle è infatti oggetto di distinto (e successivo) motivo di ricorso (il sesto), al cui scrutinio si rimanda.

6. Il terzo, quarto e quinto motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte infondati e in parte inammissibili.

Come riassunto già in parte narrativa, i crediti sottesi all’esecuzione esattoriale trovano la fonte in provvedimenti giurisdizionali di questa Corte (in sede penale).

Il recupero delle spese di giustizia e delle somme statuite in favore della Cassa delle ammende attualmente avviene, come osservato anche in ricorso, ex art. 227 ter, comma 1 testo unico spese di giustizia, a mente del quale “entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo… l’ufficio… procede all’iscrizione a ruolo”.

Ai fini qui in parola, anche prima dell’introduzione dell’art. 227 ter citato, la riscossione era avviata dopo il passaggio in giudicato ovvero la definitività del provvedimento giurisdizionale sotteso, anche se a seguito dell’ulteriore passaggio dell’invito al pagamento e, quindi, la scadenza del relativo termine (artt. 211, 212, 213 menzionato testo unico, “ratione temporis” applicabili).

Nel caso, il procedimento di riscossione mediante ruolo è stato dunque avviato precedentemente alla convenzione – prevista dagli artt. 227 bis e ter testo unico in analisi, a seguito della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, e stipulata inizialmente il 23 settembre 2010 – con cui la quantificazione del credito e la formazione del ruolo sono state affidate alla società Equitalia Giustizia s.p.a. (posseduta da Equitalia s.p.a. e, dopo il decreto L. 27 ottobre 2016 n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016 n. 225, dal Ministero dell’economia e delle finanze) (per una ricostruzione del procedimento amministrativo cfr. Corte dei conti, sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, 3/2017/G).

Come rilevato in un precedente concernente lo stesso ricorrente e del tutto sovrapponibile eccetto che per lievi differenze che si stanno evidenziando (Cass., 30/01/2019, n. 2553), prima della stipula della citata convenzione gli uffici di recupero crediti (Urc) dei vari uffici giudiziari quantificavano il credito e, formato il ruolo, lo trasmettevano (in estratto) per l’avvio della riscossione all’esattore, ovvero a Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. (succeduta a Equitalia Centro s.p.a., a sua volta già Equitalia Sardegna s.p.a., che in concreto è stato l’agente riscossore il quale ha agito nei confronti dell’odierno ricorrente).

Come si può notare, l’iscrizione a ruolo espressamente non prevede(va) la notifica del provvedimento giudiziario sotteso. E ciò in coerenza con la funzione svolta, nella fattispecie, dalla notifica della cartella esattoriale, che costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito a un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo (arg. D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 49, comma 1: cfr., in motivazione, Cass., 08/02/2018, n. 3021; Cass., 12/06/2018, n. 15345).

Nel caso, quindi, l’ufficio recupero crediti locale – competente in base al combinato disposto dell’art. 208, comma 1, lett. b) testo unico spese di giustizia, e art. 665 c.p.p., trattandosi di provvedimenti giurisdizionali penali definitivi adottati dalla Corte di cassazione – ha formato il ruolo sotteso dalla cartella esattoriale notificata. Ruolo, ovvero titolo esecutivo, qui non sindacabile e dunque ai fini in discussione legalmente e stabilmente formato.

La formazione del ruolo così come la notificazione della cartella non dovevano dunque essere preceduti dalla notifica dei sottesi provvedimenti giurisdizionali originanti il credito, della quale la cartella non doveva dare atto e la sussistenza dei quali, per quanto sopra spiegato, non è oggetto del presente scrutinio (ex art. 617 c.p.c.).

Va opportunamente ricordato che non è qui in discussione l’omessa previa notificazione dell’invito al pagamento già previsto dall’art. 212 testo unico spese di giustizia (da ritenere in seguito implicitamente abrogato dalle modificazioni all’art. 227 ter venute in essere nel 2009 e sopra richiamate: Cass., 13/09/2017, n. 21178, proprio in tema di riscossione mediante ruolo di spese di giustizia inerenti a sentenza penale). In ricorso, infatti, si dà atto dell’avvenuta notifica degli inviti di pagamento, al contempo accertati in fatto dal tribunale.

Il ricorrente deduce che, così opinando, e cioè escludendo la necessità della previa notifica del provvedimento giurisdizionale (in forma integrale), il debitore sarebbe irragionevolmente costretto a pagare senza conoscere le ragioni dell’obbligazione passiva.

Questa Corte, al riguardo, ha già chiarito che, nel caso di omessa notifica dell’atto giudiziale sotteso) quando, cioè, la cartella costituisca il primo atto con cui si portano a conoscenza del destinatario, ai fini in parola, quei contenuti, la cartella di pagamento deve contenere “gli elementi minimi per consentire” all’obbligato “di individuare la pretesa impositiva, e di difendersi nel merito” (Cass., 25/02/2016, n. 3707, pag. 15).

Questa ricostruzione, logicamente, rende manifesta l’infondatezza dei dubbi di costituzionalità indicati dal ricorrente al riguardo, posto che viene rispettato il diritto di difesa, rimettendo a un accertamento in punto di fatto la verifica della sua concreta esplicabilità.

Assicurato il rispetto del nucleo minimo e fondante proprio del diritto difensivo, rientra cioè nella tipica discrezionalità legislativa la variazione di regime in riferimento a fattispecie differenti come dimostra, anche nel caso di crediti diversi da quelli qui in discussione, la disciplina dell’art. 654 c.p.c., comma 2, che prevede una notifica del precetto senza nuova notifica, a fini pre-esecutivi, del sotteso decreto ingiuntivo.

In questa cornice la questione in parola si risolve, pertanto, nella suddetta verifica, oggetto del sesto motivo di ricorso, senza che possano residuare vuoti di tutela rilevanti ai fini costituzionali.

A proposito dei riparti connessi a tale tutela va ribadito che se, per un verso, l’impugnazione di cartelle di pagamento relative a spese processuali e somme dovute alla Cassa delle ammende rientra nella giurisdizione ordinaria non vertendosi in tema di tributi (cfr., ad es., Cass., Sez. U., 31/07/2017, n. 18979); per altro verso, il riparto con la cognizione del giudice penale, quando siano sottesi provvedimenti adottati da questo, è stato posto in chiaro nel senso che al giudice civile spetta la contestazione che non metta in discussione, come per quanto qui rileva, la sussistenza e la portata della statuizione in sè dell’omologo penale (v. da Cass., Sez. U. penali, 12/01/2012 n. 491).

Infine, nel quadro dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., sono del tutto irrilevanti, e quindi inammissibili, le questioni afferenti alla querela di falso degli estratti dei provvedimenti del giudice penale – inammissibili anche per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non essendo riportato il testo della querela – posto che, da una parte l’iscrizione a ruolo avviene sulla base del provvedimento giurisdizionale definitivo e non dell’estratto; e d’altra parte che la questione della prova dell’esistenza di un tale provvedimento giudiziale originante il credito è tema di opposizione all’esecuzione.

Quanto detto assorbe ogni altro profilo delle censure qui scrutinabili tra cui, in particolare, non rientra quella della pretesa decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25 in quanto motivo di opposizione all’esecuzione, peraltro (sempre chè non nuovo rispetto alle deduzioni di merito) infondato alla luce dei chiarimenti già esplicitati da questa Corte in ordine al perimetro propriamente tributario della norma richiamata (cfr. Cass., 08/11/2018, n. 28529).

7. Il sesto motivo di ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato. La censura è formulata, espressamente, in termini di violazione di legge e non di vizio motivazionale.

Ciò posto, e premesso che non risulta riportato il contenuto, “parte qua”, delle cartelle, con conseguente vizio di specificità ovvero autosufficienza delle censure ex art. 366 c.p.c., n. 6, non emerge alcuna delle violazioni di legge accreditate, atteso che il tribunale, con accertamento in fatto, ha ritenuto la possibilità di identificare i provvedimenti giurisdizionali cui erano riferite le cartelle attraverso i dati in esse presenti ovvero attraverso la loro motivazione per relazione, coincidente con la prova, data dai relativi estratti, della sussistenza dei provvedimenti giurisdizionali originanti i crediti.

Al contempo, il ricorrente ha impugnato tempestivamente la cartella anche ex art. 615, c.p.c., deducendo di non essere tenuto al pagamento e altresì la prescrizione estintiva del preteso credito.

Ciò che deve garantire la cartella a mezzo della sua motivazione, come prima osservato, non è la compiuta conoscenza del contenuto del titolo del credito, bensì la sua identificabilità finalizzata alla possibilità di difendersi nel merito, sicchè la parte che sostenga la nullità della stessa per questa ragione, deve anche allegare e dimostrare il concreto pregiudizio conseguentemente patito (cfr., nello stesso senso, in tema di pretese tributarie, Cass., 11/07/2018, n. 18224, pag. 3).

E’ questo il senso della costante nomofilachia che ha ripetutamente chiarito, anche in altri e contigui ambiti, che nella cartella esattoriale non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedentemente emesso, al quale detti atti facciano riferimento, essendo sufficiente l’indicazione di circostanze univoche che consentano l’individuazione di quell’atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del destinatario rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (cfr., da ultimo, Cass., 11/10/2018, n. 25343).

In questo caso il ricorrente per un verso si è opposto all’esecuzione, per altro verso ha allegato lacune nell’identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali, non notificati, contenenti le ragioni dei crediti, senza neppure spiegare quale potesse essere stata, in concreto, la lesione del diritto di difesa subita per questo motivo nell’opporsi ex art. 615 c.p.c., ossia quale sarebbe stata l’ulteriore deduzione che in quella sede avrebbe svolto dopo la migliore conoscenza delle statuizioni, e invece assunta come processualmente inibita.

Ciò assorbe, logicamente, la censura concernente l’insussistenza di un obbligo collaborativo del destinatario della notificazione della cartella.

In altri termini, la concreta sussistenza della discussa utile conoscibilità è oggetto di un effettuato accertamento in fatto, come tale sindacabile, in sede di legittimità, solo ex art. 360 c.p.c., n. 5, nei limiti di ammissibilità di questo.

In questa chiave, sul punto la censura mira, invece, a una rilettura istruttoria attraverso deduzioni di errori “in iudicando”, con conseguente inammissibilità.

Deve infine tornare a sottolinearsi che il giudice di merito ha utilizzato gli estratti a conferma della coincidenza tra quanto ritenuto complessivamente evincibile dalla cartella e le risultanze attestanti l’adozione dei provvedimenti originanti ogni credito azionato. Diviene quindi irrilevante, al fine di vagliare la sufficienza motivazionale della cartella, la pretesa tardività della produzione degli estratti stessi, accennata inoltre incidentalmente e senza articolare espressamente una censura processuale al riguardo (che avrebbe imposto di spiegare adeguatamente le ragioni della tardività processuale medesima, specificando puntualmente quando furono prodotti tali documenti).

8. Il settimo e ultimo motivo è manifestamente infondato.

Il tribunale ha infatti esaminato anche la decima cartella, a pag. 10, ultimo capoverso terzultimo rigo e seguenti.

9. Da quanto sopra esposto emerge che non risultano contrasti che giustifichino la prospettata rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte.

10. Spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del controricorrente liquidate in Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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