Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18075 del 02/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/09/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 02/09/2011), n.18075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’Avv. Fiorillo Luigi, che la rappresenta e

difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Dei Gracchi

n. 283, presso lo studio dell’Avv. Cala Giuseppe, che la rappresenta

e difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2305/2000 della Corte d’appello di Bari,

pronunziata in causa n. 1543/07 r.g. lav., depositata in data

5.06.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 22.06.2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito l’Avv. Fulvia Trincia per delega Cala;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- A.A. chiedeva al giudice del lavoro di Bari di dichiarare nullo il termine apposto al contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per il periodo 4.06-30.10.99.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello da A., la Corte d’appello di Bari con sentenza del 5.06.09 accoglieva l’impugnazione, dichiarando che fin dall’inizio tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con obbligo del datore al pagamento delle retribuzioni arretrate a titolo di risarcimento dalla costituzione in mora.

Il giudice rilevava che – nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23, che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva – il contratto era stato stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per fare fronte ad esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda. Considerato che la norma collettiva consentiva l’assunzione a termine per detta causale solo fino al 30.4.98, riteneva che per il contratto de quo, relativo al periodo 4.06- 30.10.99, il termine fosse illegittimamente apposto.

3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui rispondeva con controricorso la dipendente.

Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

4.- I motivi proposti dalla soc. Poste possono essere così riassunti: 4.1.- violazione dell’art. 1372, comma 1-2, artt. 1175,1375, 2697, 1427, 1431 c.c. e art. 10 c.p.c., in quanto il rapporto si sarebbe risolto per mutuo consenso, costituendo il lasso di tempo trascorso tra cessazione e offerta della prestazione indice di disinteresse a sostenere la nullità del termine;

4.2.- violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94 e dell’accordo integrativo 25.9.97, nonchè degli accordi successivi 16.1.98, 27.4.98, 2.7.98, 24.5.88 e 18.1.01, in connessione con l’art. 1362 c.c.. In particolare, il giudice di merito non avrebbe considerato che gli accordi successivi a quello del 25.9.97 erano ricognitivi della sussistenza delle condizioni legittimanti il contratto a termine, senza circoscriverla al periodo temporale indicato;

4.3.- omessa ed insufficiente motivazione in quanto il giudice di merito non avrebbe esposto in modo idoneo le ragioni che porrebbero in rapporto il contratto collettivo 1994, l’accordo sindacale 25.9.97 ed i successivi accordi attuativi in relazione al limite temporale cui sarebbero subordinate le assunzioni a termine.

4.4.- violazione degli artt. 1217 e 1233 c.c., sostenendosi che, per il principio della corrispettività della prestazione, il lavoratore nella specie ha diritto al pagamento delle retribuzioni solo dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore, offrendo la prestazione lavorativa.

5.- Quanto al primo motivo (risoluzione per mutuo consenso, v. 4.1) la giurisprudenza della Corte di cassazione (v. per tutte Cass. 17.12.04 n. 23554 ripresa da numerose altre seguenti) ha ritenuto che, nel giudizio instaurato per il riconoscimento di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato per illegittima apposizione di un termine finale scaduto, per la configurabilità della risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – per il tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, per le modalità di tale conclusione, per il comportamento tenuto dalle parti e per altre circostanze significative – una comune volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto.

La Corte d’appello ha rilevato che la società appellante, a tanto onerata, non ha fornito elementi utili alla prospettata valutazione, non ritenendo sufficiente a rappresentare la disaffezione della lavoratrice la circostanza che la stessa avesse atteso un cospicuo lasso di tempo prima di intraprendere l’azione giudiziaria (essendo l’attesa ammissibile perchè contenuta nei limiti prescrizionali).

La stessa Corte ha ritenuto valido sintomo del mantenimento dell’interesse, la circostanza che A. avesse atteso a promuovere la controversia per la speranza di ottenere da Poste Italiane una nuova ed ambita assunzione a termine. Trattasi di considerazioni di merito congruamente motivate, come tali non censurabili sul piano logico.

6.- I motivi secondo e terzo (n. 4.2 e 4.3), da trattare in unico contesto, sono infondati, in ragione della giurisprudenza di questa Corte, che sulle questioni ivi sollevate ha adottato orientamenti ormai consolidati.

7.- La L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva l’individuazione di nuove ipotesi di apposizione del termine al rapporto di lavoro, configura una delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588).

Con tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, tanto che la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento agli accordi attuativi sottoscritti lo stesso 25.9.97 e il 16.1.98, ha ritenuto che con essi le parti abbiano voluto riconoscere la sussistenza – dapprima fino al 31.1.98 e poi (in base al secondo accordo) fino al 30.4.98 – della situazione di fatto integrante le esigente eccezionali menzionate da detto accordo integrativo. Dato che per far fronte a tali esigenze l’impresa poteva procedere ad assunzione di personale con contratto a tempo determinato fino al 30.4.98, i contratti a termine successivamente stipulati mancano di presupposto normativo.

In altre parole, le parti collettive avevano raggiunto un’intesa priva di limite temporale ed avevano poi stipulato accordi attuativi che tale limite avevano posto, fissandolo inizialmente al 31.1.98 e successivamente al 30.4.98, per cui l’indicazione di quella causale nel contratto a termine avrebbe legittimato l’assunzione solo ove il contratto fosse scaduto in data non successiva al 30.4.98 (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378). Conseguentemente i contratti scaduti (o comunque stipulati) al di fuori di tale limite temporale sono illegittimi in quanto non rientranti nel complesso legislativo- negoziale costituito dall’art. 23 della legge 28.2.87 n. 56 e dalla successiva legislazione collettiva, che consente la deroga alla legge n. 230 del 1962.

La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti, l’irrilevanza dell’accordo 18.1.01 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto all’accertamento della nullità si era già perfezionato. Quando anche con quell’accordo le parti avessero voluto interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (ormai scaduto in forza degli accordi attuativi), in ogni caso sarebbe stato violato il principio dell’indisponibilità del diritto dei lavoratori, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, mediante lo strumento dell’interpretazione autentica, di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi perchè adottati in violazione della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.3.04 n. 5141).

8.- Essendo stato il contratto a termine di A., oggetto della pronunzia impugnata, stipulato per il periodo 4.06-30.10.99, il termine era illegittimamente apposto ed i motivi sono da ritenere infondati.

9.- E’, invece, inammissibile il motivo sub 4.4, a proposito del risarcimento del danno.

Parte ricorrente impugna la sentenza sostenendo che il lavoratore, a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine, ha diritto al pagamento delle retribuzioni solo dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore, offrendo la prestazione lavorativa.

Tale principio risulta fedelmente accolto dal giudice di merito, il quale ha accertato che la costituzione in mora è concretizzata al 12.7.04 (data dell’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione), di modo che l’impugnazione non ha ragione di essere esaminata.

10.- In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidato in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30 (trenta) per esborsi ed in Euro 2.000 (duemila) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA