Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18074 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 04/08/2010), n.18074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

V.F., C.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1099/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 09/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI, che ha chiesto

l’accoglimento, in subordine rinvio per verificare l’esistenza agli

atti di cartoline verdi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate di Latina ha accertato nei confronti di C.L., esercente il commercio ambulante di calzature, un maggior reddito d’impresa per l’anno 1995 individuando, attraverso la documentazione bancaria, dati non contabilizzati per L. 02.120.000=. All’avviso di accertamento, formulato sulla base di P.V.C., della G. i F. di Terracina in data 30.12.1996, si sono opposti sia il C. che sua moglie V.F., avendo essi presentato dichiarazione congiunta.

I giudici di primo grado hanno parzialmente accolto il ricorso riducendo il reddito imponibile a L. 60.000.000= e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio-Sezione staccata di latina, ha confermato con sentenza 9 giugno 2006 la sentenza di primo grado sul presupposto che pur essendo possibile imputare ai dati bancari, ottenuto in sede di accesso, all’attività d’impresa, la presunzione che ne deriva può essere contrastata dal contribuente che provi l’estraneità di alcuni movimenti alla sua attività, ciò che nella specie poteva dedursi dagli argomenti esposti dal C. nell’atto introduttivo, riferiti a necessità di spesa e a prestiti in ambito familiare, mentre l’Ufficio non aveva fornito ulteriori riscontri rispetto ai dati esposti.

L’Agenzia delle Entrate chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi, senza resistenza da parte degli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, per avere la Commissione Regionale disatteso le presunzioni dell’Ufficio in presenza di prelevamenti senza indicazione del beneficiario , risultanti dai conti correnti bancari, e di versamenti negli stessi conti non riscontrabili attraverso la contabilità ufficiale, e quindi da ritenersi ricavi occulti, o avendo i contribuenti fornito alcuna prova documentale delle loro asserzioni in merito alla destinazione di tali somme.

Si chiede quindi che la S.C. affermi il seguente principio di diritto: “Vero che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e 51, comma 2, n. 2 del D.P.R. n. 633 del 1972, prevedono che i singoli dati ed elementi risultanti dai conti correnti siano posti a base delle rettifiche e degli accertamenti laddove il contribuente non dimostri di averne tenuto conto nelle dichiarazioni” o per la determinazione) del reddito soggetto ad imposta, ovvero che comunque gli stessi non hanno spiegato rilevanza a tali fini e che – specificamente riguardo alle imposte sui redditi – sono altresì posti come ricavi a base delle rettifiche e degli accertamenti, ove il contribuente non ne indichi il beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili, con la conseguenza onde, in difetto di prova contraria da parte del contribuente, del tutto legittimamente l’Ufficio pone a base dei suoi atti impositivi le emergenze dei conti correnti bancari intestati al contribuente stesso”.

Il motivo non è fondato.

Se è vero infatti che in tema di accertamento tributario, relativo sia imposte dirette che all’IVA, l’Ufficio è abilitato a fondare e proprie conclusioni anche sulla base di verifiche bancarie costituenti di per sè elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, idonei a legittimare la presunzione che la mancata corrispondenza dei versamenti e dei prelievi alla contabilità ufficiale dell’imprenditore corrispondano a ricavi ed acquisti non contabilizzati, salva naturalmente la prova contraria a carico dell’imprenditore stesso, poichè l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, senza necessità quindi di “ulteriori riscontri” (Cass. 9303/2008; 4589/2009), è vero altresì che nel caso di specie, avendo la CTR debitamente valutato le circostanze addotte dal contribuente, titolare di impresa individuale, a riprova di movimentazioni bancarie parzialmente non inerenti all’impresa, non vi è motivo di discostarsi dal prudente apprezzamento del giudice di merito, che ha confrontato gli elementi complessivamente emersi, così tenendo conto dell’assolvimento dell’onere probatorio di entrambe le parti. Col secondo motivo si denuncia contraddittoria ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata per avere la CTR affermato che l’Ufficio non aveva dato “ulteriori riscontri” alle presunzioni formulate sulla base dei controlli bancari, senza tener conto di verificare l’aspetto normativo e ordinamentale della materia.

Si propone pertanto quesito di diritto in ordine alla inidoneità della motivazione a giustificare la decisione “laddove – con riferimento alla pure affermata sufficienza di emergenze istruttorie derivanti dallo scandaglio ella documentazione bancaria del contribuente, che non trovano conferma nelle scritture contabili – si limita ad affermare genericamente ed in modo scultoreo la necessità di ulteriori e non meglio specificati riscontri, senza un accurato esame della normativa di riferimento tale da far cogliere l’adeguatezza del supporto argomentativi in rapporto alla cornice precettiva e fattuale di riferimento”.

Il motivo è inammissibile, in quanto privo della necessaria autosufficienza, non essendo stata indicata, ai fini della denunciata contraddittorietà ella motivazione, la normativa “di riferimento” di cui il giudice di merito avrebbe dovuto tener conto.

Complessivamente dunque il ricorro va rigettato, senza addebito di spese, non essendosi controparte costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

 

 

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