Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18074 del 02/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/09/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 02/09/2011), n.18074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’Avv. Fiorillo Luigi, che la rappresenta e

difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.V., elettivamente domiciliata in Roma, via Leone

IV n. 38, presso lo studio dell’Avv. Provini Andrea, che la

rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2890/2008 della Corte d’appello di Roma,

pronunziata in causa n. 4271/05 r.g., depositata in data 3.06.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 22.06.2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

DESTRO Carlo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con sentenza del Tribunale di Grosseto veniva accolta la domanda di alcuni ex dipendenti di Poste Italiane s.p.a. di dichiarare nullo il termine apposto alla loro assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per vari periodi e, in particolare per M. V., che qui interessa, per il periodo 23.07-30.09.98, con declaratoria per tutti del contratto a tempo indeterminato e condanna del datore alla riammissione in servizio con corresponsione delle retribuzioni dalla messa in mora.

2.- Proposto appello da Poste Italiane s.p.a., la Corte d’appello di Roma con sentenza depositata il 3.06.09 rigettava l’impugnazione contro M. e dichiarava cessata la materia del contendere quanto agli altri appellati.

Con riferimento alla posizione M. la Corte di merito rilevava che – nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23, che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva – il contratto era stato stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, per necessità di espletamento del servizio di recapito in concomitanza di assenze per il periodo feriale. Rilevando, tuttavia, che il contratto era stato stipulato dopo la scadenza del c.c.n.l. Poste 26.11.94, prevista ex art. 87 per il 31.12.97, e prima dell’entrata in vigore del successivo c.c.n.l. 11.1.01, e quindi in assenza della clausola autorizzatoria, ribadiva l’illegittimità del termine.

3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane propone ricorso per cassazione, cui M. risponde con controricorso.

Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

4.- I motivi proposti dalla soc. Poste possono essere così riassunti: 4.1.- violazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, artt. 1- 2 e della L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23, sostenendo che il potere delle parti collettive di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine poteva essere esercitato senza limiti di tempo, tenuto conto che nessun limite temporale era fissato dall’art. 23 in questione;

4.2.- violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1,comma 2, lett. b) e art. 3 dell’art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94, nonchè della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1362 c.c., nonchè carenza di motivazione, atteso che la previsione dell’assunzione per concomitanza ferie è da reputarsi legittima perchè costituente attuazione del potere conferito da detto art. 23 alle parti collettive di determinare nuove fattispecie di apposizione del termine; essa richiede quale unico presupposto che le assunzioni avvengano nel periodo in cui di norma i dipendenti fruiscono delle ferie.

5.- L’impugnazione non coglie il decisum della Corte d’appello.

Il giudice di merito, conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, conv. dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di termine al rapporto di lavoro, così configurando una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v.

S.u. 2.3.06 n. 4588).

Lo stesso giudice ha, tuttavia, rilevato che il contratto a termine de quo non ricade sotto il vigore della clausola autorizzatoria, essendo stato stipulato dopo la scadenza del c.c.n.l. Poste 26.11.94, prevista ex art. 87 per il 31.12.97, e prima dell’entrata in vigore del successivo c.c.n.l. 11.1.01. Poste Italiane, nonostante i complessi motivi dedotti, non ha impugnato tale affermazione e, quindi, non ha colpito validamente il decisum.

6.- In ragione di tale carenza, il ricorso è inidoneo a colpire la sentenza impugnata e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidato in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30 (trenta) per esborsi ed in Euro 2.000 (duemila) per onorali, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011

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