Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18073 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 31/08/2020), n.18073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17052-2019 proposto da:

N.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCIOSO GIOVANNI;

– ricorrente – contro

DEL BEN GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 149/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 14/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI

ENRICO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

N.C. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Pordenone Del Ben Giuseppe Costruzioni s.r.l. chiedendo il risarcimento del danno per il tardivo ed inesatto adempimento con riferimento al trasferimento di bene immobile disposto da lodo arbitrale passato in cosa giudicata. Il Tribunale adito accolse parzialmente la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 29.417,38 oltre accessori. Avverso detta sentenza propose appello il N.. Con sentenza di data 14 marzo 2019 la Corte d’appello di Trieste rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale, premesso che era onere del proprietario provare anche a mezzo di presunzioni di avere subito un’effettiva lesione del proprio patrimonio (Cass. n. 13071 del 2018), che l’appellante aveva lamentato esclusivamente la mancata disponibilità dell’immobile e la lesione alle proprie aspettative di adibire l’immobile a propria abitazione, senza alcuna allegazione circa la concreta possibilità di locazione dell’immobile, e che, come rilevato dal Tribunale, il valore della locazione indicato dal CTU in Euro 6.600,00 mensili difficilmente rendeva l’immobile da destinarsi a locazione e che inoltre al momento della consegna l’immobile era ancora allo stato grezzo e privo del certificato di abitabilità (argomento peraltro non censurato dall’appellante). Aggiunse che, sulla base della valutazione equitativa del danno, corretto era il criterio, adottato dal Tribunale, del canone di locazione sostenuto per un diverso alloggio e che nessun elemento di fatto era stato dedotto quanto al danno esistenziale che l’appellante aveva lamentato per la protratta indisponibilità dell’immobile.

Ha proposto ricorso per cassazione N.C. sulla base di due motivi. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di improcedibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo si denuncia omessa, illogica e contraddittoria motivazione con riferimento agli artt. 1226,2056 e 2727 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che, nonostante fosse accertata la concreta intenzione del proprietario di destinare l’immobile a propria abitazione, i giudici di merito hanno adottato un criterio di valutazione illogico e incoerente. Aggiunge che, una volta che era stata dimostrata la concreta intenzione di abitare l’immobile, è stato richiesto un quid pluris probatorio e che è indubitabile il peggioramento della qualità di vita del proprietario.

Con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione su fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed in relazione all’art. 132 c.p.c., artt. 1226,2056 e 2727 c.c.. Osserva il ricorrente che, senza assolvere il relativo onere motivazionale, risultano radicalmente disattesi gli esiti della CTU e che l’affermazione circa lo stato grezzo dell’immobile mai era emersa nel corso del processo.

Il ricorso è improcedibile. Risulta depositata prima dell’adunanza dal ricorrente l’asseverazione della copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC (cfr. Cass. Sez. U. n. 22438 del 2018). Non è idoneo invece a precludere la dichiarazione di improcedibilità il deposito prima dell’adunanza della relazione asseverata della notifica della sentenza.

Il ricorrente ha dichiarato che la sentenza impugnata è stata notificata in data 21 marzo 2019. Il ricorrente ha tuttavia omesso di depositare la relazione di notificazione della sentenza impugnata, il cui deposito è previsto dall’art. 369 c.p.c. a pena di improcedibilità. Anche all’esito di quanto dedotto in memoria (successivamente alla proposta il ricorrente si sarebbe recato in cancelleria constatando l’assenza della relazione di notificazione) risulta non documentato il tempestivo deposito. Nello stesso ricorso non si indica specificatamente che la suddetta relazione sia stata depositata unitamente al ricorso (si parla solo di deposito di copia della sentenza notificata). L’asseverazione prima dell’adunanza non rileva perchè ciò che non è stato depositato nel termine perentorio previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 è il documento (anche) in copia informe, la cui mancanza di autenticità può per l’appunto essere sanata prima dell’adunanza con l’asseverazione (cfr. Cass. Sez. U. n. 8312 del 2019).

Ipotizzando inoltre la possibilità di effettuare la c.d. prova di resistenza, a fronte della pubblicazione della decisione della corte d’appello in data 14 marzo 2019 risulta nella copia informe della notifica del ricorso la data del 20 maggio 2019, sicchè il termine breve di impugnazione comunque non sarebbe stato rispettato.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza di partecipazione della parte intimata.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara l’improcedibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

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