Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18073 del 25/07/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18073 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE
ORDINANZA
sul ricorso 10870-2011 proposto da:
DI PACE DOMENICO @PCDNC72A31E243R) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 9, presso lo studio
dell’avvocato MARSICANO GIORGIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato DI PEPPE PIER AUGUSTO, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE DI MONTESILVANO;
– intimato avverso la sentenza n. 575/2011 del TRIBUNALE di PESCARA,
depositata il 07/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
33e
.
773
)
Data pubblicazione: 25/07/2013
udito per il ricorrente l’Avvocato Pier Augusto Di Peppe che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Ric. 2011 n. 10870 sez. M2 – ud. 24-04-2013
-2-
R.g. 10870.2011
Svolgimento del processo
l)
Il giudice di pace di Pescara ha respinto nel 2010
proposta
l’opposizione
dal
ricorrente
avverso
l’ordinanza
ingiunzione n. 479 del comune di Montesilvano per la violazione di
prossimità di esercente il meretricio sulla via pubblica.
Ha ridotto la sanzione da 500 a 250 euro e compensato le spese.
Il tribunale di Pescara con sentenza 7 aprile 2011 ha rigettato
l’appello dell’opponente e lo ha condannato al pagamento delle
spese di entrambi i gradi di giudizio.
L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 26
aprile 2011.
n
Il comune di Montesilvano è rimasto intimato.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito
previsto per il procedimento in camera di consiglio, proponendo
l’accoglimento del ricorso.
2) Il primo motivo di ricorso denuncia vizi di motivazione e
violazione dell’art. 54 d.lgs. n.267/00 e DM Interno 5-8-2008 e
artt. 7 e 157 CdS.
Sostiene che l’ordinanza comunale è viziata da eccesso di potere e
invoca tra l’altro la sentenza della Corte Cost. n. 115/11, con la
quale è stato stabilito che:
“è incostituzionale l’art. 54, 40
comma, d.leg. 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall’art. 6
d.l. 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni,
dall’art. 1,
10 comma, 1. 24 luglio 2008 n. 125, nella parte in
cui consente che il sindaco, quale ufficiale del governo, adotti
n. 10870-11 D’Ascola rei
ordinanza sindacale che proibiva di fermarsi con autoveicolo in
1
provvedimenti a contenuto normativo ed efficacia a tempo
indeterminato, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli
che minaccino la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di
contingibilità e urgenza.”
3) Il ricorso è fondato.
attribuendo ai sindaci il potere di emanare ordinanze di ordinaria
amministrazione,
le quali, pur non potendo derogare a norme
legislative o regolamentari vigenti, si presentano come esercizio
di una discrezionalità praticamente senza alcun limite, se non
quello finalistico – viola, da un lato, la riserva di legge
La Corte Costituzionale ha ritenuto che la disposizione citata –
relativa di cui all’art. 23 cost., in quanto non prevede una Il /
qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un
ambito, quello dell’imposizione di comportamenti, che rientra
nella generale sfera di libertà dei consociati; dall’altro, viola
l’ulteriore riserva di legge relativa di cui all’art. 97 cost.,
poiché la p.a.
può soltanto dare attuazione,
anche con
determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è
previsto dalla legge; e viola, infine, anche l’art. 3, comma l,
cost., in quanto, in assenza di una valida base legislativa, gli
stessi comportamenti potrebbero essere ritenuti variamente leciti
o illeciti, a seconda delle numerose frazioni del territorio
nazionale rappresentate dagli ambiti di competenza dei sindaci.
Ne consegue che spetta
al giudice di merito il compito di
valutare nuovamente la legittimità della disposizione (ordinanza
sindacale) posta a base della sanzione comunale, alla luce di
n. 10870-11 D’Ascola rei
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principi sanciti dalla Corte Costituzionale in ordine ai poteri
del Sindaco in materia di sicurezza urbana.
Dovrà quindi verificare se l’ordinanza trovasse copertura
normativa soltanto nella norma di legge dichiarata
incostituzionale o fosse compatibile con il limitato potere in
4) Fondato è anche il secondo motivo, che denuncia la violazione
degli artt. 91
e 112 cpc in relazione alla statuizione sulle
spese del giudizio di primo grado, adottata in difetto di
specifico motivo di appello incidentale da parte del Comune,
vittorioso in primo grado, che non si era però lamentato della
compensazione disposta dal giudice di pace.
Sul punto il tribunale ha violato il principio posto da Cass. Su
15559/03 e Cass. 6540/00, secondo cui il giudice di appello, nel
caso di rigetto del gravame, non puo’, in mancanza di uno
specifico motivo d’impugnazione, modificare la statuizione sulle
spese processuali di primo grado.
5) Resta assorbito il terzo motivo.
La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro
giudice del tribunale di Pescara per il riesame dell’appello alla
luce della modifica normativa causata dalla sentenza 115/11 .
Provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso,
cassa la sentenza impugnata e
rinvia ad altro giudice del tribunale di Pescara, che provvederà
anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
n. 10870-11 D’Ascola rei
3
materia, abnormemente ampliato dal legislatore del 2008.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della sesta/seconda
sezione civile tenuta il 24 aprile 2013
Il Presidente
Il Consigliere est.