Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18073 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 04/08/2010), n.18073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIACENTINO ROBERTO con studio in ROMA CORSO RE

UMBERTO 1^ n. 2, (avviso postale), giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2005 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 15/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato LUCISANO per delega dell’Avvocato

PIACENTINO, che si riporta;

udito per il resistente l’Avvocato CASELLI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.F. ha impugnato l’avviso di rettifica IRPEF per il 1994, che accertava nei suoi confronti un imponibile di L. 526.365.000 (a fronte di un reddito dichiarato di L. 35.264.000)= in base all’esame dei conti correnti bancari; ha impugnato contestualmente il separato avviso di irrogazione di sanzioni, denunciando nullità degli avvisi e la illegittimità dell’autorizzazione all’accesso bancario.

La Commissione Tributaria Regionale, confermando con sentenza 15 luglio 2005 la sentenza di primo grado ha ritenuto sanato ogni eventuale vizio di notifica dall’avvenuto raggiungimento dello scopo, regolare l’autorizzazione all’acquisizione dei conti correnti bancari e postali da parte del competente Comandante ella Zona piemontese della Guardia di Finanza, e non assolto dal contribuente l’onere della prova in ordine alle contestazione delle risultanze bancarie, coperte da presunzione legale relativa al conseguimento di ricavi.

R.F. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo distinto in cinque punti.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denuncia violazione dell’art. 149 c.p.c., comma 2, in relazione alla L. n. 890 del 1982, art. 3, vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine ai vizi relativi alla notifica degli atti impositivi nonchè alla illegittima motivazione dell’autorizzazione agli accertamenti bancari, in ordine alla quale la Commissione Regionale si sarebbe riportata apoditticamente all’orientamento giurisprudenziale relativo al “raggiungimento dello scopo”: a) senza vagliare partitamene le varie censure ed in particolare il vizio derivato dall’avere l’ufficiale postale informato il destinatario circa il mancato recapito degli avvisi – uno indirizzato presso il domicilio fiscale del contribuente, l’altro presso lo studio medico – con avvisi indirizzati soltanto presso lo studio medico del contribuente; le irregolarità procedurali di tale forma di notifica non potevano essere superato, secondo il ricorrente, col mero ricorso all’efficacia sanante del “raggiungimento dello scopo”; b) non valutando che l’Ufficiale giudiziario all’atto della notifica, aveva omesso di compilare la relazione di notificazione allegata all’atto impositivo consegnato al contribuente, in violazione dell’art. 149 c.p.c., comma 2 e della L. n. 890 del 1982, art. 3, norma quest’ultima che stabilisce che “l’Ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia”; c) l’irrilevanza della asserita sanatoria sulla violazione delle regola procedurali illustrate, relative alla notifica, sulle quali la CTR ha omesso di provvedere;

4) l’omessa pronuncia e valutazione dei giudici d’appello circa la carenza di motivazione dell’atto di autorizzazione all’accesso bancario.

Il ricorso è totalmente infondato.

Premesso, come lo stesso ricorrente ricorda, citando (pg. 9 ricorso)la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 3260/95), che il giudice deve provvedere su tutte le domande ed eccezioni proposte dalle parti, salvo che non si debba ravvisare una loro implicita reiezione, correttamente la Commissione Regionale ha ritenuto sanata ogni eventuale nullità della notifica degli atti impositivi sulla base del consolidatissimo indirizzo giurisprudenziale (ex plurimis:

S.U. 19854/2004; 15554/2009) secondo il quale tale nullità è sempre sanata dal raggiungimento dello scopo, determinato dall’avvenuta conoscenza dell’atto notificato da parte del contribuente e dalle conseguenti impugnazioni. Nè le nullità denunciate dal ricorrente possono identificarsi, come sembra suggerire il ricorso (pg. 8) con la inesistenza della notificazione (non sanabile), perchè ( Cass. 621/2007; 25350/2009) la notificazione è inesistente quando sia stata effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell’atto, risultando a costui del tutto estranei, mentre è affetta da nullità, sanabile con effetto “ex tunc” attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente (o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un simile collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l’atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario- circostanza nella specie verificatasi.

Quanto alla censura relativa alla carenza di motivazione dell’atto autorizzativo, la stessa si rivela priva di autosufficienza, poichè non viene riportato il testo dell’atto di cui si denuncia il suddetto vizio, mentre la sentenza impugnata non è stata ulteriormente censurata in ordine al mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del contribuente, in relazione alle presunzioni di maggiori ricavi assunte nei suoi confronti.

Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del R. nelle spese, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente nelle spese, che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000, 00= per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

 

 

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