Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18072 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 31/08/2020), n.18072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16830-2019 proposto da:

V.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TREBBIA 3, presso lo studio dell’avvocato CASSESE ANTONIETTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato LEGGIO ROSA;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CONSORTILE MISTA A.L.L.BA. A RL, DI FAZIO GIUSEPPE, SOCIETA’

COOPERATIVA P.R.INT. A RL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 173/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI

ENRICO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la società consortile mista A.L.L.B.A. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Lagonegro V.M.R. chiedendo la condanna alla restituzione dell’importo di Lire 191.223.000 in quanto importo dall’attrice anticipato per la realizzazione di un polo agrituristico su terreni di proprietà della convenuta, opera che, non essendo stata realizzata nei tempi previsti, non consentiva di riconoscere in favore della beneficiaria l’importo totale finanziato. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 98.761,00 oltre interessi, e rigettò la domanda proposta dalla convenuta nei confronti dei terzi chiamati in garanzia. Avverso detta sentenza propose appello la V.. Con sentenza di data 19 marzo 2019 la Corte d’appello di Potenza rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale, a proposito della nota del Ministero del 21 novembre 1997, che la lettura fornitane dall’appellante, secondo cui la portata della nota era limitata al recupero della somma di Lire 10.289.510 sicchè entro tali limiti sarebbe stata dovuta la restituzione, non era condivisibile perchè, dall’esame integrale del D.M. Ministero delle Politiche Agricole 21 novembre 1997, n. 8106, si evinceva che in detto decreto si procedeva alla liquidazione di importi, a disporre lo svincolo di fideiussioni ed a disporre il recupero di somme, riferentesi all’intero progetto e che pertanto il riferimento all’intervento “008” e a precedenti liquidazioni e recuperi si riferiva pur sempre ai conteggi fra Ministero e società consortile. Aggiunse che, contrariamente all’interpretazione dell’appellante, emergeva dalla lettura del decreto la pacifica disposizione di non ammettere l’importo totale rendicontato per la mancata esecuzione dell’opera, onde già per questo era venuto meno il presupposto dell’erogazione del contributo alla V..

Ha proposto ricorso per cassazione V.M.R. sulla base di un motivo. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il motivo di ricorso si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che dalla nota ministeriale del 21 novembre 1997 si evinceva come la richiesta di restituzione riguardasse esclusivamente l’importo di Lire 10.289.510 e che la società A.L.L.B.A., semplice mandataria del Ministero, non aveva fornito alcuna prova di aver dovuto restituire al Ministero l’importo di Euro 98.761,00 e non già il minor importo di Euro 5.314,06. Aggiunge che la corte territoriale ha omesso di esaminare con la dovuta accortezza il documento, non potendosi estendere le compensazioni intervenute alla luce del D.M. a somme non precisamente indicate nel decreto medesimo.

Il motivo è inammissibile. La censura, benchè rechi nella rubrica il riferimento al vizio motivazionale, non attiene in realtà alla denuncia di omesso esame controverso e decisivo ma alla confutazione della valutazione che della portata del D.M. in considerazione ha fatto il giudice di merito. Trattasi pertanto di censura del mero giudizio di fatto, non ammissibile nella presente sede di legittimità. In tali termini restano anche i rilievi contenuti nella memoria. Ed invero, con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (fra le tante Cass. n. 29404 del 2017). Peraltro, nel motivo la ricorrente concentra le ragioni di censura nel rilievo che l’autorità ministeriale avrebbe preteso la restituzione dell’importo di Lire 10.289.510, mentre l’originaria domanda giudiziale, secondo quanto esposto nel medesimo ricorso, atteneva alla richiesta di restituzione di Lire 191.223.000, importo anticipato dall’attrice alla convenuta.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza di partecipazione delle parti intimate.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

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