Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18072 del 25/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18072 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA
sul ricorso 10741-2011 proposto da:

.

MARRAPESE GIOVANNI ( MRRGNN24S19A783B) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 114, presso il
proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente contro
COMUNE DI ROMA;
– intimato avverso la sentenza n. 2190/2011 del TRIBUNALE di ROMA del
21.1.2011, depositata il 03/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA.

Data pubblicazione: 25/07/2013

R.g. 10741.2011
Fatto e diritto
1)I1 giudice di pace di Roma ha respinto nel 2009 l’opposizione
proposta ex art. 23 L. 689/81 da Giovanni Marrapese avverso un
verbale notificatogli il 6 novembre 2006, relativo a violazione

Il tribunale di Roma con sentenza 3 febbraio 2011, nel confermare
il rigetto dell’opposizione, ha ribadito che tale tipo di
violazione può essere rilevata anche da accertatori autorizzati ai
sensi del comma 133 art 17 della legge 127/97, investiti

dal

sindaco ai sensi dell’art. 68 L. n. 488/99.
Il tribunale

ha negato valore alla tesi dell’appellante, che

sosteneva che il verbale era stato elevato da soggetto abilitato
soltanto a contestare il divieto di sosta.
Ha osservato che il verbale indicava espressamente gli estremi
dell’ordinanza sindacale con cui era avvenuta la nomina, che
abilitava al rilevamento dell’infrazione di cui all’art. 71.
Marrapese ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 27. 4.
2011.
Il Comune di Roma Capitale non ha svolto attività difensiva.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito
previsto per il procedimento in camera di consiglio, proponendo il
rigetto del ricorso.
2)11 ricorso denuncia vizi di motivazione e violazione dell’art.
17 L. 127 del 1998 e 68 della legge n. 488/99.
In sede di appello il ricorrente avv. Marrapese ha solo richiamato
una giurisprudenza (Cass. 18186/06) relativa all’art. 17 c. 132
n.10741 -11 D’Ascola rei

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dell’art. 71 CdS, che vieta la circolazione in corsia riservata.

della legge n. 127 del 1998

secondo la quale:
2.1)11 tribunale ha risposto all’appello chiarendo, in primo
luogo, che dal verbale notificato risultava che l’infrazione era
stata rilevata da agente accertatore nominato ex art. 17 comma
133, norma che consente di conferire al personale ispettivo delle
aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, con le stesse
modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di
prevenzione e accertamento in materia

di

circolazione e sosta

sulle corsie riservate al trasporto pubblico

ai sensi

dell’articolo 6, comma 4, lettera c) , del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
La sentenza impugnata ha aggiunto che il verbale indicava anche
gli estremi dell’ordinanza sindacale di nomina e che queste
risultanze del verbale non erano state contestate, poiché
l’appello era incentrato esclusivamente sulla giurisprudenza
(sopra citata) relativa ai poteri degli accertatori nominati ex
n.10741 -11 D’Ascola rei

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quale la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici,

comma 132 e non di quelli nominati, come nella specie , ex comma
133.
3) Parte ricorrente sostiene che nel ricorso fu chiesta la nullità
del verbale e fu contestato il potere del verbalizzante, “perché

ausiliare del traffico, agente accertatore nominato con ordinanza
sindacale ai sensi della legge del 15.5. 97 art. 17 comma 133 e L.
488/99 art. 68”.
Assume che sorgeva l’onere del Comune di dimostrare che la
violazione era stata “accertata da soggetto munito di poteri”.
Il ricorso è infondato.
Questa Corte (9847/10) ha affermato si che la domanda di
annullamento del verbale deve essere accolta, secondo i principi
generali sulla ripartizione dell’onere probatorio, qualora
l’amministrazione non offra la prova della legittimita’ della
nomina rituale di agenti accertatori ispettivi (e, quindi, della
loro assegnazione alla legale esplicazione dell’attivita’ di
accertamento di competenza), ma ha ben precisato che tale onere
sorge soltanto a fronte di una specifica contestazione da parte

dell’opponente.
Il

giudice di appello ha negato proprio che l’opponente abbia

sollevato questa contestazione specifica, per proporre la quale
Marrapese avrebbe dovuto rivolgere attenzione, con il gravame,
alla parte in cui il verbale citava gli estremi della nomina

n.10741 -11 D’Ascola rei

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l’accertamento non era stato fatto dai vigili urbani, ma da un

dell’accertatore

in

conformità

al

comma

133,

chiedendo

espressamente la produzione in giudizio dell’atto amministrativo
con cui la nomina era stata effettuata.
3.1) Il ricorso doveva pertanto contestare questa

ratio decidendi,

3.1.1) Il ricorso non solo non impugna puntualmente questo
profilo, cioè non riporta i termini esatti del motivo di appello e prima ancora del motivo di opposizione – sollevato sul punto,
per censurare un eventuale errore nell’interpretazione della
domanda iniziale e del gravame, ma in realtà dà conferma del
contrario.
Torna infatti a ribadire (pag l ricorso), non cogliendo il
passaggio decisivo, che l’opponente aveva contestato il verbale
perché rilevato da un agente accertatore nominato con ordinanza
sindacale ex comma 133.
Ciò di per sé, come si è visto, è consentito.
Possono infatti essere abilitati ex art. 17 comma 133 degli agenti
accertatori abilitati alla prevenzione e accertamento in materia
di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto
pubblico.
E la indicazione a verbale dell’ordinanza sindacale di nomina
soddisfa la esigenza del cittadino di poter verificare la
sussistenza dei poteri di accertamento, senza necessariamente
adire il giudice.

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posta a base della decisione romana.

3.1.2) Solo in presenza di specifica contestazione in giudizio,
che deve essere tempestiva, cioè formulata sin dal ricorso al
giudice di pace,

circa il contenuto dell’ordinanza o l’esistenza

stessa di un’ordinanza che conferisca questi specifici poteri,
sorge l’onere probatorio dell’amministrazione.

ausiliario del traffico non può accertare le infrazioni sulle
corsie dei mezzi pubblici; il giudice di merito ha già risposto
che l’infrazione è stata rilevata da un accertatore nominato ex
comma 133, disposizione che consente queste nomine e l’esercizio
di questo potere.

“t1(

A fronte di questo ineccepibile rilievo, il ricorrente, sempreché
lo

avesse

fatto tempestivamente

(Cass.

9178/10;

12544/03;

3271/90), cioè con il ricorso originario, poteva contestare, come
rilevato dal tribunale, che l’ordinanza riguardasse un agente
accertatore munito dei poteri di cui al comma 133. Si è invece
limitato a richiamare la giurisprudenza relativa ai poteri degli
ausiliari del traffico.
4) Il punto cruciale della decisione non è stato quindi
congruamente censurato.
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso.
Al rigetto del ricorso non segue la pronuncia sulla refusione
delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva
dell’intimato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
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In sostanza il ricorrente ripete ora (ricorso pag. 3) che un

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Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della sesta/seconda
sezione civile tenuta il 24 aprile 2013
Il Presidente

Il Consigliere est.

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