Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18072 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 14/09/2016), n.18072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

ALTOGUSTO s.p.a., in persona legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa

dall’avv. Federico Isetta per procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 191/8/11 della Commissione tributaria

regionale della Sardegna, Sezione staccata di Sassari, depositata il

14 novembre 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13

luglio 2016 dal Pres. Dott. Stefano Schirò;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato dello Stato Marco La Greca, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso e, per la controricorrente,

l’avv. Federico Isetta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore

Generale, Dott. GIACALONE Giovanni, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dalla Commissione Tributaria Regionale di Cagliari, Sez. staccata di Sassari, n. 191/8/2011.

La vicenda processuale riguarda l’impugnazione dell’avviso di recupero del credito d’imposta notificato dall’Ufficio alla Altogusto s.p.a., relativo ad investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8, oltre a sanzioni e interessi, con riferimento agli anni d’imposta 2001 e 2002.

Il recupero si fondava sulle seguenti circostanze:

a) alcuni beni (insegne e targhe) erano da considerarsi spese di pubblicità e non beni strumentali ammortizzabili che potevano usufruire del credito di imposta;

b) alcuni beni non erano inerenti alla specifica attività di impresa, altri (come mobili ed arredi) erano oggettivamente esclusi;

c) altri beni (macchine da caffè) non rientravano nelle previsioni agevolative, essendo stati acquistati prima della data di approvazione del regime di favore da parte della Commissione della Comunità Europea del 13.3.2001.

La Commissione tributaria provinciale di Sassari ha accolto parzialmente il ricorso, escludendo dall’agevolazione le insegne e le targhe.

La sentenza della Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello principale da parte dell’Ufficio e accolto quello incidentale della contribuente, concludendo nel senso che anche la macchina per il caffè, le insegne e le targhe sono beni strumentali che partecipano alla produzione del reddito d’impresa e annullando integralmente l’avviso di recupero. L’Agenzia delle Entrate propone un unico motivo di ricorso, a cui resiste con controricorso la società contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, in relazione agli artt. 102 e 108 T.U.I.R. e deduce quanto segue:

a – con riferimento al momento di effettuazione dell’acquisto delle macchine da caffè, in base al quale è possibile stabilire se l’investimento rientra, sotto l’aspetto temporale, nelle previsioni delle disposizioni agevolative di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8, considerato che la fattura di acquisto dei predetti beni reca la data del (OMISSIS), l’acquisto medesimo non rientrerebbe nella agevolazione; a tal fine richiama la circolare n. 41/E del 18 aprile 2001, la quale stabilisce che “sono agevolabili gli investimenti effettuati successivamente alla data di approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione, avvenuto in data 13 marzo 2001, risultanti da fatture emesse successivamente alla predetta data”.

B – con riferimento all’acquisto di insegne e targhe, trattandosi di spese di pubblicità, le stesse non sarebbero beni ammortizzabili.

2) Il ricorso è privo di fondamento.

Con riferimento alla applicazione del regime agevolativo per l’acquisto delle macchine da caffè, l’interpretazione offerta dall’Agenzia delle entrate, sulla base della circolare n. 41/E del 18 aprile 2001, non può essere condivisa, tenuto conto che la norma colloca la validità dell’agevolazione “dall’approvazione del regime agevolativo”, ossia dal 13.3.2001, che è la data riportata in fattura. Deve inoltre ritenersi che le circolari dell’Agenzia delle entrate, interpretative di una norma tributaria, anche ove contengano una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati, esprimono esclusivamente un parere, non vincolante per il contribuente (oltre che per gli uffici), per il giudice e per la stessa autorità che l’ha emanata (Cass. 6699/2014).

In merito all’acquisto di insegne e targhe, le argomentazioni sostenute dalla ricorrente non possono essere condivise.

In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il credito d’imposta previsto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni, materiali e immateriali, che siano nuovi e fiscalmente ammortizzabili ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68 (oggi artt. 103 e 104), (Cass. 2013/28535) e che abbiano natura strumentale rispetto all’esercizio dell’impresa, in applicazione del criterio del rapporto di inerenza previsto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (ora art. 109) e art. 121 bis (ora art. 164), (Cass. 1691/2016).

Nel caso di specie, nè dalla sentenza impugnata nè dal ricorso per cassazione emergono contestazioni in ordine al carattere di novità dei beni acquistati.

In ordine alla natura strumentale di detti beni, non può dubitarsi che le insegne e le targhe, pur essendo beni aventi finalità di pubblicità e propaganda, necessarie per informare i potenziali consumatori sulle caratteristiche dei prodotti, al fine precipuo di incentivare la vendita, perseguono comunque lo scopo di incrementare la produttività aziendale.

Dalla sentenza impugnata si evince, senza contestazioni da parte ricorrente, che la società Altogusto vende caffè ed ha acquistato insegne e targhe per esporle all’ingresso di pubblici esercizi (bar e simili), in modo da diffondere il marchio del prodotto commercializzato in funzione di maggiori vendite. Si è in presenza quindi di beni aventi sicuramente natura strumentale in relazione all’esercizio dell’impresa, indipendentemente dalla ulteriore finalità pubblicitaria insita nell’acquisto e nella utilizzazione di detti beni.

I beni agevolabili devono avere anche la caratteristica di essere ammortizzabili fiscalmente (secondo la procedura che consente di ripartire nel tempo il costo del cespite e che riflette la residua possibilità di utilizzazione del bene) e nel caso di specie i beni acquistati di cui si tratta, in quanto strumentali all’esercizio dell’impresa, sono anche ammortizzabili ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 102, in ragione dell’utilità in astratto che ne può derivare anche per gli esercizi successivi a quello in cui tali spese sono state sostenute, atteso che le spese di pubblicità possono determinare utilità che si propagano nei successivi esercizi, al pari di quelle di impianto ed ampliamento. In conclusione, anche le spese di pubblicità possono essere ritenute costi pluriennali ammortizzabili, nel caso in cui non esauriscano rapidamente i loro effetti, come nel caso di specie, potendo l’utilità derivante dall’acquisto dei beni in questione protrarsi anche negli anni successivi. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della contribuente Altogusto s.p.a. delle spese processuali, che si liquidano in Euro 1.500,00, per onorari, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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