Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18072 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 04/08/2010), n.18072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 119/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 16/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate di Latina ha accertato nei confronti di C.L., esercente il commercio ambulante di calzature, un maggior reddito d’impresa per l’anno 1995 individuando, attraverso la documentazione bancaria, dati non contabilizzati e la presentazione di dichiarazione IVA per cifra inferiore al dovuto.

All’avviso di accertamento per credito IVA non riconosciuto di L. 43.723.000=, si è opposto il C., sostenendo l’infondatezza della presunzione di ulteriori acquisti, presunzione dalla quale scaturiva l’irrealistico ricarico del 236% a fronte del ricarico medio del settore dell’80%.

I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio-Sezione staccata di Latina, ha rigettato con sentenza 16 giugno 2005 l’appello dell’Ufficio sul presupposto della mancanza di certezza e di decisività dei dati bancari e delle percentuali di ricarico.

L’Agenzia delle Entrate chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo, senza resistenza da parte dell’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, nonchè dell’art. 2728 c.c., nonchè difetto di motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto applicata dall’Ufficio la percentuale di ricarico del 236%, mentre tale percentuale nasce dal raffronto tra i corrispettivi non registrati derivanti dalle indagini bancarie e i corrispettivi registrati. Nè la controparte ha vinto, con argomenti e prove contrarie, la presunzione iuris tantum riconosciuta ai dati bancari, che non richiede, per la sua operatività, i requisiti di gravità, precisione e concordanza, trattandosi di presunzione legale tipizzata, riconducibile all’art. 2728 c.c..

Il ricorso è non fondato.

Se è vero infatti che in tema di accertamento tributario, relativo sia alle imposte dirette che all’IVA, l’Ufficio è abilitato a fondare e proprie conclusioni anche sulla base di verifiche bancarie costituenti di per se elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, idonei a legittimare la presunzione che la mancata corrispondenza dei versamenti e dei prelievi alla contabilità ufficiale dell’imprenditore corrispondano a ricavi ed acquisti non contabilizzati, salva naturalmente la prova contraria a carico dell’imprenditore stesso, poichè l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, senza necessità quindi di “ulteriori riscontri” (Cass. 9303/2008; 4589/2009), è vero altresì che nel caso di specie, avendo la CTR debitamente valutato le circostanze addotte dal contribuente, titolare di impresa individuale, a riprova di movimentazioni bancarie parzialmente non inerenti all’impresa, non vi è motivo di discostarsi dal prudente apprezzamento del giudice di merito, che ha confrontato gli elementi complessivamente emersi con la usuale percentuale di ricarico del settore, avendo tenuto conto dell’assolvimento dell’onere probatorio di entrambe le parti.

Consegue il rigetto del ricorso, senza addebito di spese, non essendosi controparte costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

 

 

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