Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18071 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 31/08/2020), n.18071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16816-2019 proposto da:

S.L. nella qualità di amministratore pro tempore del

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SCARPA FRANCESCA;

– ricorrente –

contro

T.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato PONTORIERO

PASQUALE, rappresentata e difesa dall’avvocato AMBROSIO PAOLO

EMILIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1963/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 13/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI

ENRICO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

T.M. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno il Condominio (OMISSIS) chiedendo il risarcimento del danno subito per infiltrazione di acqua meteorica proveniente dalla terrazza sovrastante. Avverso la sentenza del Tribunale propose appello il condominio. Con sentenza di data 18 dicembre 2018 la Corte d’appello di Salerno dichiarò inammissibile l’appello.

Ha proposto ricorso per cassazione S.L. nella qualità di amministratore del Condominio (OMISSIS) sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo si denuncia falsa applicazione dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per carenza di mandato. Osserva il ricorrente che l’amministratore del condominio ha il potere di impugnare eventuali decisioni sfavorevoli senza l’autorizzazione dell’assemblea e che con Delib. assembleare del 26 aprile 2019 è intervenuta la ratifica dell’operato dell’amministratore.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva il ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare sul motivo di appello relativo al difetto di integrità del contraddittorio nei confronti dell’Istituto Salesiano San Domenico Savio, esclusivo proprietario della terrazza.

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

Il ricorso non rispetta il requisito

della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Ed invero è del tutto assente nell’esposizione sommaria il contenuto delle difese della parte convenuta in primo grado, circostanza particolarmente rilevante alla luce dei motivi dell’odierno ricorso. Non risulta inoltre indicato il dispositivo della sentenza di primo grado e non si indicano le ragioni di fatto e di diritto su cui la stessa è fondata, si fa solo menzione del fatto che il Tribunale “evidenziava… la responsabilità del Condominio in ragione della disponibilità delle cose comuni”.

E’ appena il caso di aggiungere che si prospetta la manifesta infondatezza del primo motivo, stante la necessità quanto meno della ratifica dell’operato dell’amministratore (Cass. n. 12525 del 2018, n. 2179 del 2011 e n. 18331 del 2010) e la circostanza che è lo stesso ricorrente a dichiarare che la ratifica sarebbe intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, e l’inammissibilità del secondo motivo essendo privo il giudice di appello di potestas iudicandi una volta rilevata l’inammissibilità dell’appello per il difetto di rappresentanza (cfr. Cass. n. 3840 del 2007).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore anticipatario e che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

 

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