Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18071 del 25/07/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18071 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE
ORDINANZA
sul ricorso 7194-2011 proposto da:
PERRONE ANTONELLA ANNA MARIA(PRRNNL67R64D4640)
elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa da sé medesima;
– ricorrente contro
PARISE FEDERICO;
– intimato-
avverso l’ordinanza n. 1307/2010 del TRIBUNALE di COSENZA,
depositata il 22/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA.
1-9
-r))
Data pubblicazione: 25/07/2013
R.g. 7194.2011
Fatto e diritto
L’avv. Perrone chiedeva al presidente del tribunale di Cosenza di
procedere alla liquidazione delle competenze professionali
spettantile per aver assistito Parise Federico in alcuni giudizi
Argentano, al tribunale per i minorenni di Catanzaro e alla Corte
di cassazione per regolamento di competenza.
All’udienza di comparizione delle parti del 15. 12 2010, il Parise
si costituiva con difensore.
Il tribunale collegiale con provvedimento reso il 22 febbraio 2011
dichiarava inammissibile il ricorso, sul rilievo che il
procedimento speciale
ex lege
794/42 era ammissibile
solo in
relazione a giudizi civili.
L’avv. Perrone ha proposto ricorso per cassazione notificato il 21
marzo 2011 alla residenza del Parise.
Quest’ultimo è rimasto intimato.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito
previsto per il procedimento in camera di consiglio.
Il ricorso è infondato.
Come ha rilevato la relazione preliminare, senza che vi sia stata
replica di parte ricorrente, il ricorso mira a contestare la ratio
della decisione, assumendo che il contenzioso introdotto per
recupero crediti dei professionisti non va limitato al solo ambito
civile e si diffonde sulla compatibilità del ricorso ex artt. 29 e
30 con altri procedimenti.
La tesi non ha pregio.
n.7194-11 D’Ascola rei
I
civili e penali svoltisi davanti al giudice di pace di San Marco
La Corte Cost. sent, n. 96 del 2008 ha ritenuto che “È infondata
la questione di legittimità costituzionale degli art. 28 e 29 1.
13 giugno 1942 n. 794, nella parte in cui non consentono,
secondo
il diritto vivente, che il procedimento semplificato ivi previsto,
avente ad oggetto la liquidazione dei compensi spettanti agli
applichi nei giudizi amministrativi, per la liquidazione dei
compensi riguardanti l’attività defensionale in essi svolta, in
riferimento agli art. 3 e 24 cost.”
Ha argomentato in questi termini:
< La normativa denunciata presenta caratteristiche di marcata specialità, essendo stata
dettata dal legislatore in considerazione dell'omogeneità del ramo
di giurisdizione e della identità dell'ufficio giudiziario
esistenti tra la lite instaurata per recuperare il credito
insoddisfatto, vantato dall'avvocato nei confronti del proprio
cliente per prestazioni giudiziali in materia civile, ed il
giudice davanti al quale si può svolgere la procedura camerale
semplificata prevista dall'art. 29 1. n. 794 del 1942. Si tratta
infatti di un credito di natura squisitamente civilistica,
nascente da un contratto di prestazione d'opera professionale
stipulato tra l'avvocato ed il cliente normalmente prima
dell'instaurazione della controversia giudiziaria e in ogni caso
distinto e separato rispetto alla stessa. Questa corte ha già
avuto modo di precisare, con riguardo alla procedura de qua, che
«il procedimento trova giustificazione e limite nella peculiarità
delle fattispecie che ne consentono l'instaurazione e ne
n. 7 1 94-1 1 D' Ascola rel 2 avvocati in relazione all'attività prestata nei giudizi civili, si consigliano la definizione possibilmente in via conciliativa». A
tale argomentazione fondamentale si può aggiungere «la relativa
semplicità degli accertamenti di fatto, solitamente desumibili
dagli atti del processo nel quale le prestazioni sono state normale esplicazione di attività di patrocinio» (sentenza n. 22
del 1973, Foro it., 1973, I, 1344). Proprio per la particolarità
del contenzioso a cui è applicabile il procedimento semplificato
previsto dalle norme censurate, «non appare arbitrario né
irrazionale che tale trattamento non sia stato esteso a tutti i
professionisti di cui all'art. 633 c.p.c.» (sentenza n. 238 del
1976, id., 1977, I, 278). 111/ 4.3. - Alla base del procedimento previsto dall'art. 29 1. n. 794
del 1942 non sta la qualità del creditore (avvocato), bensì il
collegamento della domanda mirante al pagamento del compenso con
un ben delimitato tipo di controversie (civili), che, come
specificato dall'art. 28, si sono svolte nell'ambito dello stesso
ufficio giudiziario.
La specificità di cui sopra esclude che il rito camerale previsto
dalle norme censurate possa estendersi ad altri tipi di
controversie, in quanto tale rito «si correla ontologicamente ad
uno specifico giudizio contenzioso finalizzato soltanto alla
sollecita liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore»
(sentenza n. 197 del 1998, id., 1998, I, 3480). La giurisprudenza n. 7194-11 D'Ascola rei eseguite o che, comunque, in riferimento alla controversia, sono 3 di questa corte non ha pertanto affermato una inesistente
connessione «ontologica» tra il contenzioso volto al recupero del
compenso professionale e la controversia di base, come invece
ritenuto dal giudice rimettente e ribadito dalla parte privata
regolarmente costituita in questo giudizio, ma, al contrario, ha camerale previsto dall'art. 29 ed il giudizio specifico mirante al
pagamento degli onorari per prestazioni effettuate in un
procedimento giudiziale civile.>
Alla luce di queste puntuali osservazioni, non v’è
modo per
superare il limite riscontrato dal tribunale di Cosenza
nel
dichiarare inammissibile l’azione intrapresa.
Il
Collegio
condivide quindi
i
rilievi
della
relazione
preliminare.
Ne consegue ex art. 360 bis c.p.c.
la inammissibilità del
ricorso, che va quindi rigettato.
La inammissibilità esime dall’esaminare l’opportunità di disporre
il rinnovo della notificazione all’intimato, al quale il ricorso
non è stato notificato nel domicilio eletto, ma personalmente.
Vale in proposito l’orientamento invalso a partire da SU n.
6826/11.
Al rigetto del ricorso non segue la pronuncia sulla refusione
delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva
dell’intimato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
n. 7194-11 D’Ascola rel
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messo in rilievo il legame, questo sì ontologico, tra il rito
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della sesta/seconda
sezione civile tenuta il 24 aprile 2013
Il Presidente
Il Consigliere est.