Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18071 del 20/08/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 18071 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

SENTENZA
é

sul ricorso 2626-2012 proposto da:
SALIERNO LUIGI (c.f. SRLLGU39D29F839P), CASTALDI
MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE
FEDERICI 2, presso l’avvocato MARIA CONCETTA

Data pubblicazione: 20/08/2014

ALESSANDRINI, rappresentati e difesi dagli avvocati
MARIO DI TUORO, GIUSEPPE DI BELLUCCI, giusta procura
2014

a margine del ricorso;
– ricorrente –

1367

contro

FALLIMENTO EDILIZIA NAPOLI NORD S.R.L.;

1

- intimato –

avverso la sentenza n.

3991/2010 della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

02/07/2014

dal

Consigliere

Dott.

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

LOREDANA NAllICONE;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29 novembre 2010, la Corte d’appello di Napoli,
in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha
condannato Luigi Salierno e Maria Castaldi al risarcimento del danno in
favore della curatela del Fallimento della Edilizia Napoli Nord s.r.1.,
dell’occupazione dell’immobile oggetto della compravendita dichiarata
inefficace in primo grado; ha confermato per il resto la sentenza
impugnata, che aveva accolto la domanda revocatoria ex art. 67, secondo
comma, 1. fall. ante novelle, del contratto di compravendita immobiliare
per scrittura privata con sottoscrizioni autenticate il 19 aprile 1999 al
prezzo di L. 110.000.000 stipulato dalla società in bonis, e condannato i
convenuti al risarcimento del danno da mancato reddito.
La Corte ha ritenuto, per quanto ancora rileva, provata la scientia
decoctionis da parte degli acquirenti, sulla base del fatto, loro noto,
secondo cui l’immobile era stato da anni sottoposto a sequestro
conservativo a favore della Banca Nazionale del Lavoro, del quale la
,

stessa si era impegnata a chiedere la parziale revoca, all’evidente fine di
sostituire il credito nei confronti della debitrice con quello verso gli
acquirenti alla restituzione del mutuo loro concesso.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli
acquirenti, sulla base di un motivo. Il Fallimento della Edilizia Napoli
Nord s.r.l. non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. — Con l’unico motivo, i ricorrenti deducono il vizio di
motivazione, per avere la corte d’appello ritenuto provata la scientia
decoctionis essenzialmente sulla base della concessione di un sequestro
conservativo risalente nel tempo, laddove una serie di altri elementi
forniti deponeva in senso opposto, tenuto conto che la stessa banca
creditrice, la quale evidentemente doveva ben conoscere lo stato

.

R.G. 2626/2012

3

nc

liquidato nella somma di E 14.880,00, con riguardo al protrarsi

economico della società, aveva rinunciato al sequestro e versato alla
stessa la somma concessa a mutuo agli acquirenti; inoltre, l’attività
edilizia era stata ormai portata a termine e la società doveva solo
provvedere a trasferire i beni ai numerosi promissari acquirenti
2. — Il motivo è fondato.
insolvenza sostanzialmente da un solo elemento, ossia l’esistenza da anni
di un sequestro conservativo sull’immobile e su altre, del quale la banca
si era impegnata a chiedere la parziale revoca, al fine mero di acquisire
come creditore il soggetto acquirente.
Tale indizio, tuttavia, non può considerarsi univocamente sintomo
dell’insolvenza; ed, infatti, tale non è stato considerato, oltretutto
unitamente ad altri indici, in altre decisioni dello stesso giudice rese nei
confronti di altri acquirenti dalla Edilizia Napoli Nord s.r.l. e venute
all’esame di questa Corte all’udienza odierna.
In particolare, la messa in liquidazione della società implica solo
la liquidazione del patrimonio per procedere al soddisfacimento dei
creditori e non anche necessariamente lo stato di insolvenza, da valutare,
oltretutto, non più in base alla disponibilità di credito e di risorse, e
quindi di liquidità, necessari per soddisfare regolarmente le obbligazioni
contratte, ma in base alla sufficienza del patrimonio sociale ad assicurare
l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (e plurimis
Cass. 14 ottobre 2009, n. 21834); in tale contesto ed in assenza di
sintomi, neppure allegati, di una insufficienza patrimoniale (come ad es.
nel caso di ipoteche e/o pignoramenti per un importo superiore al valore
degli immobili gravati), non può assumere decisivo rilievo la sola
persistenza del sequestro conservativo ottenuto dalla BNL.
3. — Il ricorso va dunque accolto e la sentenza va cassata, con
rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, perché
rivaluti il materiale istruttorio, alla luce degli elementi offerti dalle parti e
R.G. 2626/2012

La Corte territoriale ha desunto la conoscenza dello stato di

dei principi enunciati; ad essa si demanda anche la liquidazione delle
spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa
alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2014.

altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

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