Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18071 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. III, 05/07/2019, (ud. 17/05/2019, dep. 05/07/2019), n.18071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16208-2016 proposto da:

D.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. D’OVIDIO

83, presso lo studio dell’avvocato RENATO PEDICINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI RICCIARDELLI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, incorporante EQUITALIA SUD SPA

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.

M.A., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA

DE NUNZIO;

SGA SPA in persona del suo amministratore delegato legale

rappresentante Dott. R.R., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA E. FERMI 80, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

PESCE, rappresentata e difesa dall’avvocato ERNESTO SPARANO;

– controricorrenti –

e contro

F.P.D.S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2323/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/05/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Società per la Gestione di Attività – SGA s.p.a. (d’ora innanzi, per brevità, “la SGA”), agendo per il tramite della propria mandataria Intesa San Paolo s.p.a., nel 2008 iniziò una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare nei confronti di D.U..

Il ricorso non riferisce quale fosse il titolo esecutivo.

Dal controricorso si apprende che nella procedura esecutiva intervennero altri creditori: la Equitalia Sud s.p.a.; F.P.d.S.G.; F.P.d.S.R.; F.P.d.S.F..

2. Nel 2011 D.U. propose dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere opposizione all’esecuzione iniziata dalla SGA.

A fondamento della opposizione dedusse che la società creditrice non aveva il diritto di agire esecutivamente perchè:

-) il credito posto a fondamento dell’esecuzione scaturiva dalla fideiussione da lui prestata in favore della società (OMISSIS) cooperativa a responsabilità limitata, della quale oltre che fideiussore era anche socio;

-) la società (OMISSIS) era fallita;

-) i debiti dei fideiussori della società (OMISSIS) erano stati assunti a carico dello Stato, ai sensi del D.L. 20 maggio 1993 n. 149, art. 1, comma 1 bis;

-) le procedure esecutive per la riscossione dei suddetti crediti erano state inoltre sospese dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 126, comma 4.

Chiese pertanto dichiararsi in via principale la sospensione della procedura, ed in subordine dichiararsi la nullità o l’inefficacia del pignoramento.

3. Il contraddittorio venne integrato, per ordine del giudice, nei confronti degli altri creditori intervenuti: Equitalia Sud s.p.a.; F.P.d.S.G.; F.P.d.S.R.; F.P.d.S.F..

Si costituirono la SGA e la Equitalia Sud, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

4. Con sentenza 10.11.2014 n. 4650 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettò l’opposizione.

Il Tribunale ritenne che:

(a) la sospensione necessaria dell’esecuzione prevista dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 126, comma 4, s’applicasse solo alle procedure esecutive proposte contro i soci garanti di cooperative inclusi nell’elenco formato dal ministro dell’agricoltura e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

(b) in questo elenco D.U. non era presente.

5. La sentenza venne appellata da D.U..

La Corte d’appello di Napoli con sentenza 9 giugno 2016 n. 2323 rigettò il gravame.

La Corte d’appello ritenne che:

-) affinchè i soci garanti di una cooperativa agricola fallita potessero ritenersi liberati dalle proprie obbligazioni in conseguenza dell’accollo di esse da parte dello Stato, ai sensi del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, art. 1, comma 1 bis, era necessaria la conclusione del relativo procedimento amministrativo, previsto dall’art. 1, comma 1 bis, cit.;

-) nel caso di specie tale procedimento amministrativo nei confronti dei soci garanti della (OMISSIS), dopo essere pervenuto alla fase del pagamento, era regredito alla fase istruttoria, in quanto il Ministero delle politiche agricole aveva annullato in sede di autotutela il provvedimento amministrativo che autorizzava il pagamento;

-) in mancanza della conclusione del suddetto procedimento amministrativo, non si era verificata nè la liberazione del debitore, nè il presupposto fattuale necessario per la sospensione dell’esecuzione.

6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da D.U. con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria.

Hanno resistito con controricorso la SGA e la Equitalia sud; la prima ha altresì depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Inammissibilità del ricorso nei confronti della SGA.

1.1. Il ricorrente, dopo il deposito del ricorso, ha notificato alle altre parti e depositato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., tre documenti, tutti successivi alla notifica del ricorso.

Tra questi documenti vi è il provvedimento amministrativo col quale il Ministero delle politiche agricole ha liquidato in favore della SGA il pagamento dei debiti della (OMISSIS), e la quietanza liberatoria rilasciata dalla SGA ex art. 1194 c.c. in favore dell’odierno ricorrente.

Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. il ricorrente, invocando i suddetti documenti, ha chiesto alla Corte di valutare se alla luce di essi sussistano ancora motivi di contrasto tra le parti.

1.2. La SGA nella propria memoria illustrativa depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. ha eccepito l’inammissibilità del deposito dei suddetti documenti, perchè non riguardanti nè la dimostrazione della nullità della sentenza, nè l’ammissibilità del ricorso.

1.3. Ritiene il Collegio, in primo luogo, che i suddetti documenti siano stati ritualmente depositati.

Attraverso essi, infatti, il ricorrente ha inteso dimostrare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere; e se la materia del contendere cessi, il ricorso va dichiarato inammissibile per il sopravvenuto venir meno dell’interesse che necessariamente deve sottenderlo, ai sensi dell’art. 100 c.p.c. (tra le tante, in tal senso, Sez. U -, Sentenza n. 10553 del 28/04/2017, Rv. 643788 – 01).

1.4. Quanto agli effetti processuali della suddetta documentazione, essa effettivamente rende il ricorrente e la SGA privi di interesse alla pronuncia della sentenza da parte di questa Corte.

D.U. e la SGA hanno, rispettivamente, la veste di debitore e creditore. Col presente giudizio di opposizione il primo ha contestato il diritto della seconda di procedere in executivis nei suoi confronti. Nel corso del giudizio, il creditore è stato interamente soddisfatto dallo Stato ed ha liberato il debitore. Dunque non esiste più alcun interesse sostanziale a coltivare la lite, salvo quello – del quale si dirà più oltre – alla rifusione delle spese del giudizio.

Nè rileva, nel rapporto processuale tra D.U. e la SGA, la circostanza che nel processo esecutivo siano intervenuti altri creditori.

Infatti, quale che sia la attuale posizione di questi ultimi (titolati o non titolati; aventi o non aventi diritto all’accollo statuale; soddisfatti o non soddisfatti), essa non riverbera effetti sull’interesse della SGA, il cui diritto resterebbe quesito ed intangibile quale che fosse l’esito dell’opposizione e della procedura esecutiva nei confronti degli altri creditori.

Ne consegue che nei rapporti tra D.U. e la SGA il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Ciò rende superfluo l’esame delle ulteriori eccezioni di inammissibilità sollevate dalla SGA, in virtù del principio c.d. della ragione più liquida, già sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte (ex multis, Sez. U, Ordinanza n. 23542 del 18/11/2015, Rv. 637243 – 01).

2. Non altrettanto può dirsi nel rapporto processuale tra D.U. e le altre parti del presente giudizio di opposizione (Equitalia, F.P.d.S.G.; F.P.d.S.R.; F.P.d.S.F.).

Rispetto a tutti costoro i documenti depositati dal ricorrente ai sensi dell’art. 372 c.p.c. non consentono una pronuncia che dichiari la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per difetto di interesse.

Infatti il ricorso riferisce che, con l’atto introduttivo del primo grado del presente giudizio, il ricorrente aveva domandato – tra l’altro – la dichiarazione di “nullità del pignoramento”.

Il ricorso però, in violazione dell’onere di specificità e completezza imposto dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, non precisa se tali creditori fossero titolati o meno; se abbiano compiuto un pignoramento in estensione o meno; quale fosse la fonte del loro credito; se rispetto a tale credito D.U. fosse il debitore od il fideiussore del debitore.

Tali carenze, ed in particolare la prima, impediscono di stabilire se i creditori intervenuti abbiano o non abbiano interesse a sentir confermare o riformare la decisione con cui la Corte d’appello di Napoli ritenne valido il pignoramento e non soggetta a sospensione legale la procedura esecutiva.

2. Inammissibilità del ricorso nei confronti delle altre parti.

2.1. Il ricorso proposto da D.U. nei confronti di Equitalia Sud s.p.a.; F.P.d.S.G.; F.P.d.S.R.; F.P.d.S.F. è inammissibile per totale carenza dell’esposizione dei fatti di causa e dei motivi di doglianza.

Il ricorrente, infatti, in violazione del precetto di specificità dettato dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, non riferisce nel ricorso se e quali domande rivolse contro le parti appena indicate; e nemmeno se e quali doglianze intendesse proporre avverso la sentenza d’appello, con riferimento alla posizione di quelle parti.

Tali carenze non consentono nemmeno di stabilire se il ricorso per cassazione fu notificato alla Equitalia ed alle altre parti soltanto quale mera denuntiatio litis, oppure per ottenere la cassazione della sentenza d’appello anche nei loro confronti.

3. La valutazione della soccombenza virtuale.

3.1. La rilevata cessazione della materia del contendere nei rapporti tra il ricorrente e la SGA impone, a questo punto, di valutare la c.d. soccombenza virtuale, per stabilire come debba ripartirsi l’onere delle spese tra D.U. e la SGA.

A tal fine ritiene il Collegio che nessuno dei tre motivi di ricorso, ove se ne fosse potuto esaminare il merito, sarebbe stato fondato.

3.2. Col primo motivo, infatti, il ricorrente ha sostenuto che la sentenza impugnata avrebbe violato il D.L. n. 149 del 1993, art. 1, comma 1 bis, e la L. n. 388 del 2000, art. 126, comma 2. A fondamento di tale censura ha sostenuto che:

-) il beneficio della liberazione dei debiti dei soci garanti di cooperative agricole dichiarate fallite era dalla legge subordinato ad un procedimento amministrativo scandito in due fasi:

a) la verifica, in capo ai soci garanti, della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per godere del suddetto beneficio;

b) l’emissione del decreto di liquidazione del pagamento in favore dei creditori;

-) nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto che, avendo l’autorità amministrativa revocato il decreto di liquidazione (conclusivo della “fase b”), dovesse per ciò solo intendersi revocato anche il provvedimento di ammissione dei soci al beneficio della liberazione (conclusivo del “fase a”);

-) questa valutazione sarebbe erronea in punto di diritto, perchè l’annullamento del decreto di liquidazione non poteva comportare la regressione del procedimento amministrativo alla fase dell’accertamento del diritto all’ammissione al beneficio, nè poteva comportare l’esclusione dell’odierno ricorrente dall’elenco dei soci ammessi al beneficio, allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995.

3.3. Tale motivo, se lo si fosse potuto esaminare nel merito, sarebbe stato infondato.

La Corte d’appello ha ritenuto in punto di fatto, richiamando a tal fine il contenuto d’una lettera del Ministero delle politiche agricole prodotta nel corso dell’istruttoria, che al momento della decisione non era ancora stato emanato alcun provvedimento di accollo, da parte dello Stato, delle garanzie prestate da D.U., e ciò a causa della “assenza di documentazione certa e inoppugnabile”.

Ne ha tratto la conclusione che, non essendosi concluso il procedimento amministrativo preordinato all’accertamento del possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di legge per accedere al beneficio dell’accollo del suo debito da parte dello Stato, D.U. non potesse sottrarsi all’esecuzione coattiva iniziata dalla SGA.

3.4. Tale valutazione è conforme a diritto.

Il D.L. 20 maggio 1993, n. 149, art. 1, comma 1, bis, (inserito dalla legge di conversione, L. 19 luglio 1993, n. 237) previde la “assunzione” a carico dello Stato dei debiti contratti dai soci fideiussori di cooperative agricole dichiarate fallite o sottoposte a liquidazione coatta amministrativa.

Questa Corte ha già stabilito che la suddetta norma ha previsto un accollo liberatorio esterno (Sez. 3, Sentenza n. 4014 del 19/02/2013, Rv. 625211 – 01); che per effetto di esso i soci-garanti sono stati liberati dai propri debiti (Sez. 3, Sentenza n. 4014 del 19/02/2013, Rv. 625211 – 01); che quello alla liberazione dei debiti introdotto dalla suddetta legge costituisce un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo (Sez. U, Ordinanza n. 14346 del 28/07/2004, Rv. 575695 – 01).

La circostanza che la liberazione del debitore sia un diritto a questi attribuito dalla legge non significa, però, che essa costituisca un effetto automatico della legge stessa.

La liberazione infatti richiedeva da un lato la domanda dell’interessato (indice evidente che non si verificava ipso iure), e dall’altro il possesso di una serie di requisiti da parte dell’istante, che spettava all’autorità amministrativa verificare.

La liberazione del socio-garante prevista dall’art. 1, comma 1 bis cit., pertanto, richiedeva un provvedimento amministrativo espresso, da adottare all’esito d’un procedimento amministrativo, in conformità con la generale previsione di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 1.

Questo procedimento amministrativo è stato disciplinato dal D.M. 2 febbraio 1994, n. 80161 e dalla Circolare del ministero per le politiche agricole 23.8.1994 n. 196 (in Gazz. Uff. 23.8.1994 n. 196).

I suddetti provvedimenti amministrativi hanno previsto:

-) l’obbligo, per gli interessati, di presentare un’apposita domanda entro un termine prestabilito, ed indirizzata al curatore od al commissario liquidatore della cooperativa in decozione (D.M. 2 febbraio 1994, art. 3, comma 2);

-) l’obbligo, per il curatore od il commissario liquidatore, di accertare la sussistenza dei requisiti di legge (ed in particolare, che la garanzia prestata dal socio risultasse da “documentazione certa e inoppugnabile”, ed il debito garantito fosse stato già ammesso al passivo o, in mancanza di deposito dello stato passivo, fosse certificato dal curatore o dal commissario (D.M. 2 febbraio 1994, art. 2, comma 1);

-) l’inserimento dei richiedenti in un elenco, redatto dal Ministero;

-) la comunicazione, dal ministero al curatore od al commissario, dell’avvenuta ammissione al beneficio;

-) la indicazione al ministero, da parte del curatore o del commissario liquidatore, dell’istituto di credito cui l’amministrazione avrebbe potuto delegare il pagamento (art. 6.1, secondo capoverso, della Circolare 196/94).

3.5. Questo essendo il quadro normativo, se ne ricava che l’effetto – liberatorio previsto dal D.L. n. 149 del 1993, art. 1,comma 1 bis, non poteva prodursi se non all’esito del suddetto procedimento amministrativo. Quel procedimento, tuttavia, non si concludeva affatto con l’inserimento degli istanti nell’elenco redatto dal ministero, come il ricorrente mostra di ritenere, ma richiedeva comunque un provvedimento espresso ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 2.

Ciò è confermato, oltre che dalla struttura del procedimento sopra tratteggiata, da tre previsioni normative espresse:

-) la prima è la L. n. 388 del 2000, art. 126, comma 2, il quale stabilisce il pagamento da parte dello Stato dei debiti già gravanti sui soci-garanti delle cooperative fallite sarebbe avvenuto secondo la graduatoria approvata con decreto ministeriale, “salve le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa”: norma, questa, che dimostra come il mero inserimento dell’avente diritto nell’elenco ministeriale non fosse irreversibile;

-) la seconda è il D.M. 2 febbraio 1994, art. 7, il quale attribuiva allo stato il diritto di insinuazione nello stato passivo delle cooperative garantite dai soci il cui debito era stato assunto dallo Stato, ma solo “successivamente all’adozione del provvedimento di accollo delle garanzie”, il che dimostra che l’accollo richiedeva comunque un provvedimento ad hoc;

-) la terza è il già ricordato art. 6.1, secondo capoverso, della Circolare 196/94, il quale prevedeva (inutilmente, alla luce del generale potere di autotutela spettante alla p.a.) che anche dopo la comunicazione, da parte del curatore al ministero, dell’istituto di credito cui quest’ultimo avrebbe potuto delegare il pagamento, restava comunque “salva (una) diversa determinazione” del Ministero.

Da ciò consegue che la pubblicazione del nominativo del socio-garante nell’elenco approvato con decreto ministeriale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non determinò affatto la liberazione di D.U. dai propri debiti, nè tale effetto potè prodursi prima dell’adozione del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento di ammissione al beneficio.

3.6. Nel caso di specie la Corte d’appello ha, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, ritenuto che il procedimento amministrativo di ammissione al beneficio fosse ancora in itinere, per di più a causa della contestata sussistenza del fondamentale requisito della prova “certa ed inoppugnabile” della qualità di garante in capo a D.U.: correttamente, pertanto, ne ha tratto la conseguenza che l’appellante non fosse stato liberato dalle sue obbligazioni.

3.7. Resta solo da aggiungere che, così come l’effetto liberatorio previsto dalla legge del 1993 non era automatico, ma subordinato alla conclusione d’un procedimento amministrativo di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, allo stesso modo anche l’effetto sospensivo delle esecuzioni in corso a danno dei soci-garanti delle cooperative fallite, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 126, non era automatico.

La norma appena ricordata, infatti, ha stabilito che le procedure esecutive già pendenti nei confronti dei soci-garanti, inseriti nell’elenco ministeriale sopra ricordato.

Tuttavia requisito per l’inserimento nell’elenco era la dimostrazione che la garanzia prestata dal socio in favore della cooperativa risultasse da atti “certi ed inoppugnabili”.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato in fatto che la pubblica amministrazione, ritenendo dubbia la suddetta prova certa ed inoppugnabile, aveva sospeso il procedimento amministrativo di concessione del beneficio, e tale provvedimento adottato in sede di autotutela, facendo venir meno uno dei presupposti fondamentali per l’inserimento nella graduatoria ministeriale, fece venir meno anche gli effetti di esso.

3.8. Col secondo motivo il ricorrente ha lamentato che erroneamente la Corte d’appello l’avrebbe ritenuto non incluso nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio della liberazione dalle loro obbligazioni, approvato con decreto ministeriale 18 dicembre 1995.

Sostiene che la revoca di un provvedimento amministrativo non può avvenire implicitamente; che pertanto quel decreto non poteva ritenersi revocato per il solo fatto della revoca del provvedimento di liquidazione del pagamento in favore dei creditori; che l’annullamento del provvedimento di liquidazione non comportava la esclusione dei soci garanti della (OMISSIS) dall’elenco dei soggetti ammessi al beneficio della esdebitazione.

Anche questo motivo, se lo si fosse esaminato nel merito, sarebbe stato infondato.

In primo luogo, infatti, la Corte d’appello non ha affatto affermato che D.U. non fosse inserito nella graduatoria ministeriale.

Ha ritenuto che l’inserimento nella suddetta graduatoria di un socio coobbligato, tale Ma.Fa., avesse sì prodotto originariamente i suoi effetti anche nei confronti dell’odierno ricorrente, ma che tali effetti vennero meno in conseguenza dell’annullamento, in sede di autotutela, del provvedimento amministrativo di ammissione al beneficio e liquidazione del pagamento.

Motivazione, questa, conforme a diritto, per le ragioni tutte già esposte poc’anzi.

3.9. Col terzo motivo il ricorrente ha lamentato l’error in procedendo, dipeso dalla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto D.U. “implicitamente escluso dall’elenco allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995” sulla base di una incompleta lettura degli atti di causa.

Il motivo, se lo si fosse esaminato nel merito, sarebbe stato inammissibile perchè fondato su una lettura distorta della sentenza impugnata.

La Corte d’appello infatti non ha mai affermato che D.U. non fosse compreso nell’elenco allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995 (per quanto detto, l’elenco dei soggetti ammessi al beneficio della esdebitazione).

Ha invece ritenuto che, essendo stato incluso nell’elenco un cogarante solidale, dall’inclusione avrebbe teoricamente beneficiato anche l’odierno ricorrente, ma nonostante tale inclusione, il procedimento amministrativo di ammissione al beneficio non potesse dirsi concluso, a causa dell’annullamento in sede di autotutela dei provvedimenti amministrativi propedeutici al provvedimento finale.

4. Alla luce di quanto precede, dovendo ritenersi l’odierno ricorrente soccombente virtuale nel presente procedimento rispetto alla SGA, a lui andrà addossato l’onere delle spese.

Nei rapporti tra il ricorrente e la Equitalia le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c..

Tutte le spese sono liquidate nel dispositivo, assumendo a valore della causa l’entità del credito per cui si procede in sede esecutiva.

5. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna D.U. alla rifusione in favore di Società per la Gestione di Attività – SGA s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 10.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna D.U. alla rifusione in favore di Equitalia Sud s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 8.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di D.U. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 17 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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