Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18070 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 31/08/2020), n.18070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16712-2019 proposto da:

SCORNAJENGHI RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARADEI VINCENZO;

– ricorrente –

contro

PAESE UGO, PAESE CARMINE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato FONTANA GIUSEPPE,

rappresentati e difesi dall’avvocato GAGLIARDI COSMO MARIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2009/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 16/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI

ENRICO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Paese Ugo e Paese Carmine convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza Scornajenghi Riccardo chiedendo il risarcimento del danno per la perdita dell’immobile a seguito di procedura espropriativa per avere il convenuto, nella qualità di notaio, trascritto l’atto di acquisto in loro favore successivamente all’iscrizione di ipoteca giudiziale sull’immobile nei confronti dell’originario alienante. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello i P.. Con sentenza di data 16 novembre 2018 la Corte d’appello di Catanzaro accolse parzialmente l’appello, dichiarando l’appellato inadempiente rispetto all’obbligo contrattuale e condannandolo al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che, in relazione all’obbligo di esecuzione della trascrizione “nel più breve tempo possibile” a mente dell’art. 2671 c.c., il periodo di ventisei giorni intercorso fra la stipula del rogito e la sua trascrizione si configurava eccessivo ed ingiustificato e che non potevano assumere rilievo la concomitanza del periodo natalizio (tenuto conto del limitato arco temporale di chiusura degli uffici in tale frangente, legato a poche ed isolate giornate), ovvero la distanza fra il luogo di registrazione dell’atto (Castrovillari) e quello della sua trascrizione (Cosenza).

Ha proposto ricorso per cassazione Scornajenghi Riccardo sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare i seguenti fatti decisivi: il particolare periodo dell’anno in cui avvennero i fatti; i luoghi differenti in cui avvennero rogito e trascrizione; la mancata richiesta degli istanti di procedere con urgenza alla trascrizione; l’introduzione, a cavallo fra il rogito e la trascrizione, del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Cosenza, circostanza idonea a determinare un rallentamento delle procedure di trascrizione in quanto introduttiva di un’importante modifica delle procedure.

Il motivo è inammissibile. Le prime due circostanze (il particolare periodo dell’anno in cui avvennero i fatti ed i luoghi differenti in cui avvennero rogito e trascrizione) sono state oggetto di esame da parte del giudice di appello, sicchè la censura mira, per questo aspetto, alla mera rivisitazione del giudizio di fatto, che è profilo non sindacabile nella presente sede di legittimità.

Quanto alle altre due circostanze va rammentato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 8053 del 2014). L’onere di specifica indicazione della sede processuale di introduzione delle due circostanze in discorso non risulta assolto dal ricorrente.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2671 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che il giudice di appello, discostandosi apoditticamente dalla sentenza di primo grado, ha compiuto una valutazione personale e arbitraria, disancorata dalle specifiche circostanze fattuali, mediante cui era stato provato l’adempimento della diligenza richiesta, e che pertanto la sentenza di appello per un verso ha disatteso i principi in materia di responsabilità professionale, per l’altro non è supportata da elementi tali da confutare le prove raccolte in primo grado.

Il motivo è inammissibile. In primo luogo, sotto le spoglie della denuncia della violazione di norma di diritto, la censura mira alla rivisitazione del giudizio di fatto, che è profilo non sindacabile nella presente sede di legittimità. In secondo luogo la censura ha carattere generico, ed è dunque inidonea a raggiungere lo scopo del ricorso per cassazione, in quanto verte una serie di astratte affermazioni senza specifica indicazione del concreto profilo di difformità al diritto della sentenza impugnata.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

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