Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18070 del 25/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18070 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA
sul ricorso 6260-2011 proposto da:
PERRONE ANTONELLA ANNA MARIA RRNNL67R64D4640,)
elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se medesima;
– ricorrente contro
SERVIDIO NATALE;
– intimato avverso l’ordinanza n. 1465/2010 del TRIBUNALE di COSENZA,
depositata il 24/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA.

Data pubblicazione: 25/07/2013

R.g. 6260.2011
Fatto e diritto

L’avv. Perrone chiedeva al presidente del tribunale di Cosenza di
procedere alla liquidazione delle competenze professionali
spettantile per aver assistito Natale Servidio in un giudizio

Stando al provvedimento impugnato, il Servidio si costituiva con
difensore.
Il tribunale collegiale con provvedimento reso il 24 gennaio 2011
dichiarava inammissibile il ricorso, sul rilievo che il
procedimento speciale

ex lege

794/42 era ammissibile

solo in

relazione a giudizi civili.

L’avv. Perrone ha proposto ricorso per cassazione notificato il 12
marzo 2011 alla residenza del Servidio.
Quest’ultimo è rimasto intimato.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito
previsto per il procedimento in camera di consiglio.
Il ricorso è infondato.
Come ha rilevato la relazione preliminare, senza che vi sia stata
replica di parte ricorrente, il ricorso mira a contestare la

ratio

della decisione, assumendo che il contenzioso introdotto per
recupero crediti dei professionisti non va limitato al solo ambito
civile e si diffonde sulla compatibilità del ricorso ex artt. 29 e
30 con altri procedimenti.
La tesi non ha pregio.

n. 6260-11 D’Ascola rei

1

penale svoltosi davanti al giudice di pace di San Marco Argentano.

La Corte Cost. sent, n. 96 del 2008 ha ritenuto che “È infondata
la questione di legittimità costituzionale degli art. 28 e 29 1.
13 giugno 1942 n. 794, nella parte in cui non consentono,

secondo

il diritto vivente, che il procedimento semplificato ivi previsto,

avvocati in relazione all’attività prestata nei giudizi civili, si
applichi nei giudizi amministrativi, per la liquidazione dei
compensi riguardanti l’attività defensionale in essi svolta, in
riferimento

agli

art.

3

Ha argomentato in questi termini: < e 24 cost." i(1( La normativa denunciata presenta caratteristiche di marcata specialità, essendo stata dettata dal legislatore in considerazione dell'omogeneità del ramo di giurisdizione e della identità dell'ufficio giudiziario esistenti tra la lite instaurata per recuperare il credito insoddisfatto, vantato dall'avvocato nei confronti del proprio cliente per prestazioni giudiziali in materia civile, ed il giudice davanti al quale si può svolgere la procedura camerale semplificata prevista dall'art. 29 1. n. 794 del 1942. Si tratta infatti di un credito di natura squisitamente civilistica, nascente da un contratto di prestazione d'opera professionale stipulato tra l'avvocato ed il cliente normalmente prima dell'instaurazione della controversia giudiziaria e in ogni caso distinto e separato rispetto alla stessa. Questa corte ha già avuto modo di precisare, con riguardo alla procedura de qua, che n. 6260-11 D'Ascola rei 2 avente ad oggetto la liquidazione dei compensi spettanti agli «il procedimento trova giustificazione e limite nella peculiarità delle fattispecie che ne consentono l'instaurazione e ne consigliano la definizione possibilmente in via conciliativa». A tale argomentazione fondamentale si può aggiungere «la relativa semplicità degli accertamenti di fatto, solitamente desumibili dagli atti del processo nel quale le prestazioni sono state )1A1 eseguite o che, comunque, in riferimento alla controversia, sono normale esplicazione di attività di patrocinio» (sentenza n. 22 del 1973, Foro it., 1973, I, 1344). Proprio per la particolarità del contenzioso a cui è applicabile il procedimento semplificato previsto dalle norme censurate, «non appare arbitrario né irrazionale che tale trattamento non sia stato esteso a tutti i professionisti di cui all'art. 633 c.p.c.» (sentenza n. 238 del 1976, id., 1977, I, 278). 4.3. - Alla base del procedimento previsto dall'art. 29 1. n. 794 del 1942 non sta la qualità del creditore (avvocato), bensì il collegamento della domanda mirante al pagamento del compenso con un ben delimitato tipo di controversie (civili), che, come specificato dall'art. 28, si sono svolte nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario. La specificità di cui sopra esclude che il rito camerale previsto dalle norme censurate possa estendersi ad altri tipi di controversie, in quanto tale rito «si correla ontologicamente ad uno specifico giudizio contenzioso finalizzato soltanto alla sollecita liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore» n. 6260-11 D'Ascola rei 3 (sentenza n. 197 del 1998, id., 1998, I, 3480). La giurisprudenza di questa corte non ha pertanto affermato una inesistente connessione «ontologica» tra il contenzioso volto al recupero del compenso professionale e la controversia di base, come invece ritenuto dal giudice rimettente e ribadito dalla parte privata messo in rilievo il legame, questo sì ontologico, tra il rito camerale previsto dall'art. 29 ed il giudizio specifico mirante al pagamento degli onorari per prestazioni effettuate in un procedimento giudiziale civile.>
Alla luce di queste puntuali osservazioni, non v’è

modo per

superare il limite riscontrato dal tribunale di Cosenza nel
dichiarare inammissibile l’azione intrapresa.
Il

Collegio

condivide

quindi

i

rilievi

della

relazione

preliminare.
Ne consegue ex art. 360 bis c.p.c.

la inammissibilità del

ricorso, che va quindi rigettato.
La inammissibilità esime dall’esaminare l’opportunità di disporre
il rinnovo della notificazione all’intimato, al quale il ricorso
non è stato notificato nel domicilio eletto ma personalmente. Vale
in proposito l’orientamento invalso a partire da SU n. 6826/11.
Al rigetto del ricorso non segue la pronuncia sulla refusione
delle spese di lite,

in mancanza di attività difensiva

dell’intimato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
n. 6260-11 D’Ascola rel

4

regolarmente costituita in questo giudizio, ma, al contrario, ha

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della sesta/seconda
sezione civile tenuta il 24 aprile 2013
Il Presidente

Il Consigliere est.

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