Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18070 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 21/07/2017, (ud. 03/05/2017, dep.21/07/2017),  n. 18070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23856-2010 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO

55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAURA FACENTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 188/2009 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA,

depositata il 23/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. P.S., esercente l’attività di agente immobiliare, ricorre con due motivi contro la Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in controversia concernente l’avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA 2001, con il quale era stato accertato un maggior reddito imponibile applicando gli studi di settore.

2. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la prima decisione e dichiarato legittimo l’accertamento, fondato sulla ritenuta inattendibilità della contabilità, perchè la differenza tra costi e ricavi non era in linea con quella del settore di competenza ed il contribuente non aveva fornito la prova sulle ragioni dello scostamento rilevato nel rapporto tra componenti negativi ed il volume di affari dichiarato.

3. La Agenzia si è costituita con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1.1. Il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, conv. in L. n. 427 del 1993 in combinato disposto con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) è inammissibile e va respinto.

1.2. Devesi osservare che il contribuente, partendo dal passaggio della decisione impugnata, ove è posta in luce la rilevanza, ai fini della legittimità dell’accertamento, della discrasia tra costi e ricavi denunciati dal ricorrente, rispetto a quelli rilevabili nel settore di appartenenza, afferma che la regolarità delle scritture contabili non era mai stata contestata e svolge la sua critica sostanzialmente contro la attività accertativa posta in essere dall’Amministrazione, senza peraltro trascrivere in modo adeguato nè l’avviso di accertamento, nè i motivi di impugnazione proposti in primo e secondo grado: in tal modo non consente di comprendere come l’avviso era stato articolato e la rilevanza e pertinenza della denuncia proposta, nonchè la sua tempestiva introduzione.

Il motivo risulta quindi inammissibile sia perchè carente sul piano dell’autosufficienza, sia perchè volge la sua critica sostanzialmente all’attività accertativa dell’Amministrazione e non alla sentenza impugnata.

2.1. Il secondo motivo, con il quale si denuncia la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) è inammissibile.

Il ricorrente sostiene che la motivazione risulta illogica, laddove è sostenuto che l’utilizzazione dei parametri per la rideterminazione del reddito sarebbe valida senza necessità di contraddittorio o dì motivazione; afferma quindi che la CTR non aveva tenuto conto dell’attività di lavoro part time svolto dallo stesso per Poste Italiane, erroneamente considerato dalla CTR come lavoro occasionale; da ultimo osserva che il giudice di appello non aveva considerato che proprio i risultati insoddisfacenti dell’attività di agente immobiliare lo avevano spinto a cercare un’altra attività lavorativa.

2.2. Il primo argomento è inammissibile poichè solleva una questione di diritto, peraltro apparentemente priva di decisività poichè nel caso di specie il contraddittorio si era svolto e la eventuale carenza motivazionale dell’avviso non risulta essere censurata in modo efficace.

2.3. Il secondo argomento è inammissibile perchè sostanzialmente sollecita una rivalutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità: invero la CTR, sia pure utilizzando un termine inesatto, si è espressa con sinteticità ma con sufficiente chiarezza in merito alla non rilevanza dell’attività lavorativa dipendente svolta dallo stesso contribuente a fronte dell’espletamento di “una attività professionale organizzata”, statuizione quest’ultima decisiva e che non risulta censurata.

2.4. Il terzo argomento è fondato su mere prospettazioni che attengono esclusivamente ad un sindacato di fatto, inammissibile in sede di legittimità.

3.1. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso;

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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