Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18070 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 14/09/2016), n.18070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29506/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. GIROLAMO

DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato ANDREA PIETROPAOLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROSA TAGLIAFERRI giusta delega

in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2611/2014 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 22/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.G. è stato collocato anticipatamente in quiescenza nel 2003, a seguito di procedura di incentivo all’esodo.

Sulla somma percepita a tale titolo ha corrisposto l’intera aliquota, senza la riduzione della metà prevista dall’art. 19 T.U.I.R.. A seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha dichiarato il suddetto articolo non conforme al diritto comunitario, il contribuente ha presentato in data 15.6.2009 istanza di rimborso della parte di tassa eccedente.

Sull’istanza si è formato il silenzio rifiuto, che il contribuente ha impugnato, ottenendo in primo grado una decisione di rigetto basata sulla intervenuta decadenza dal diritto di chiedere il rimborso. Su appello del contribuente la CTR ha riformato la decisione di primo grado, con l’argomento che il termine per chiedere il rimborso decorre dalla sentenza della Corte di Giustizia che ha riconosciuto il diritto alla tassazione ridotta.

Avverso tale ultima decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia con unico motivo. Non si è costituito il contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La sentenza impugnata statuisce che il termine per proporre domanda di rimborso non decorre dal versamento dell’imposta non dovuta, ma dal momento in cui la norma impositiva è stata dichiarata incompatibile con il regime comunitario, e ciò per via dell’affidamento che, prima di tale declaratoria, il contribuente aveva fatto sulla legittimità della norma, affidamento che gli ha impedito di chiedere per tempo il rimborso.

1.- Con l’unico motivo l’Agenzia fa valere l’erronea interpretazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

Sostiene la ricorrente che la tesi fatta valere nella sentenza impugnata urta contro la lettera ed il senso dell’art. 38 cit., che invece fa decorrere chiaramente il termine per chiedere il rimborso di una tassa pagata indebitamente (48 mesi) dalla data del versamento stesso, e non da successive vicende proprie della norma impositiva.

Il motivo è fondato.

La tesi secondo cui il termine per chiedere il rimborso di una tassa pagata indebitamente decorre non già dal suo versamento, ma dalla pronuncia della Corte di Giustizia che ha dichiarato incompatibile con il diritto comunitario la norma impositiva, è smentita dalla Sezioni unite, le quali, hanno statuito che “Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia” e ciò per via del fatto che “l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche”. (Sez. un. n. 13676 del 2014, conforma Sez. 6 n. 25268 del 2014; SEz. 6 n. 11603 del 2016).

Già in precedenza era comunque orientamento di questa Corte che il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso, con riferimento ai versamenti in acconto, decorre dal versamento del saldo nel caso in cui il diritto al rimborso derivi da un’eccedenza dei versamenti in acconto, rispetto a quanto risulti poi dovuto a saldo; oppure qualora derivi da pagamenti cui inerisca un qualche carattere di provvisorietà, poichè subordinati alla successiva determinazione in via definitiva dell’obbligazione o della sua misura, mentre decorre dal giorno del versamento dell’acconto stesso, nel caso in cui quest’ultimo, già al momento in cui venne eseguito, non fosse dovuto o non lo fosse nella misura in cui fu versato, ovvero qualora fosse inapplicabile la disposizione di legge in base alla quale venne effettuato, poichè in questi casi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sorge sin dal momento in cui avviene il versamento (tra le altre, Cass. nn. 56 del 2000, 4282, 7926 e 14145 del 2001. 21557 del 2005, 13478 del 2008, 4166 del 2014).

E’ pacifico in punto di fatto che, a fronte del versamento dell’imposta nel 2002, il contribuente ha fatto istanza di rimborso nel 2009, ben oltre il termine di decadenza di cui al citato art. 38.

Il ricorso va dunque accolto, ma le spese, in ragione del fatto che, al instaurazione della lite, non era ancora consolidata la giurisprudenza sopra citata, la decisione delle Sezioni unite, possono compensarsi.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, introduttivo. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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