Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18070 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2010, (ud. 04/06/2010, dep. 04/08/2010), n.18070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

S.A.;

– intimato –

sul ricorso 34577-2006 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAURENTINA

640, presso lo studio dell’avvocato ZAMBROTTI ROBERTO, rappresentato

e difeso dagli avvocati MARTINO GRAZIANO, VIRGILI PAOLO, giusta

delega a margine;

– controricorrente e ric. inc. –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 22/2005 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 11/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/06/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate di Bra notificava a S.A., esercente un salone di barbiere, avviso di accertamento con il quale, in applicazione dei parametri di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 184 e D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e D.P.C.M. 27 marzo 1997, determinava un maggiore volume di affari per l’anno 1996, con conseguenti maggiori imposte a fini IVA, IRPEF e S.S.N. Il contribuente impugnava l’avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, sostenendo la illegittimità dei decreti applicativi dei parametri, difetto di motivazione dell’avviso, inapplicabilità delle sanzioni in ipotesi di ricostruzione presuntiva del reddito.

La Commissione accoglieva il ricorso ritenendo il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento.

Su appello principale dell’Ufficio ed incidentale del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con sentenza n. 22/26/05 in data 19-9-2005, depositata in data 11-10-2005 respingeva i gravami e confermava la decisione impugnata.

Avverso la sentenza, propongono ricorso per cassazione il Ministero della Economia e delle Finanze e la Agenzia delle Entrate, con un motivo.

Resiste il contribuente con controricorso e formula ricorso incidentale con due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi principale ed incidentale devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c..

In secondo luogo, va rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero della Economia e della Finanze: nel caso di specie al giudizio innanzi la Commissione Regionale ha partecipato l’ufficio periferico di Bra della Agenzia delle Entrate successore a titolo particolare del Ministero, ed il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del Ministero, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, (ex plurimis v. Cass. n. 3557/2005) estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre ricorso per cassazione sussisteva unicamente in capo alla Agenzia.

Le spese relative a detto ricorso devono essere compensate tra le parti, per la obbiettiva incertezza esistente all’epoca della successione tra i citati enti.

Con l’unico motivo di ricorso principale, la Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181 ed L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Afferma che la Commissione Regionale ha errato nel ritenere che la Amministrazione nella attività di accertamento potesse fare ricorso ai parametri, ma che il mero riferimento a tali indici presuntivi non fosse sufficiente a costituire valida motivazione dell’avviso, la quale, ai sensi dell’obbligo sancito dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, doveva essere fondata anche su elementi ulteriori.

Sostiene l’Ufficio che il riferimento ai parametri è di per sè sufficiente a giustificare l’accertamento anche senza ulteriori riferimenti concreti, costituendo una presunzione legale idonea a determinare la inversione dell’onere della prova ponendola a carico del contribuente.

Questi nel controricorso sostiene la inammissibilità del ricorso principale in quanto il motivo di cui sopra non si conclude con un quesito di diritto come imposto dall’art. 366 bis c.p.c., e nel merito la infondatezza delle argomentazioni dell’Ufficio.

Con il primo motivo di ricorso incidentale eccepisce la violazione della L. n. 400 del 1998, art. 17, comma 4.

Afferma che il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, emanato in forza del L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 184 e 185, costituisce un regolamento di attuazione della legge stessa, per cui doveva essere adottata la procedura di cui all’art 17 della L. sopra citata che impone la preventiva richiesta di un parere al Consiglio di Stato e la successiva registrazione alla Corte dei Conti.

Sostiene che la violazione di detta procedura, consistente nella mancanza delle predette formalità, rende illegittimo il decreto applicativo dei parametri e ne consente la disapplicazione.

Con il secondo motivo sostiene la violazione dell’art. 91 c.p.c. e comunque omessa motivazione, avendo la Commissione compensato le spese senza alcuna giustificazione in proposito.

In primo luogo deve rilevarsi la infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso principale, in quanto il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, istitutiva dell’art. 366 bis c.p.c. e del relativo obbligo di formulazione del quesito di diritto, si applica ai ricorsi proposti contro le sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, (1-3-2006) e quindi non a quella in oggetto pubblicata l’11-10-2005.

Il motivo di ricorso principale è fondato.

Secondo un orientamento consolidato nel passato, (v, Cass n. 26458 del 2008, n. 3288 del 2009) l’Ufficio che procedeva ad accertamento della imposta con metodo induttivo, avvalendosi dei parametri previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e segg., non doveva apportare alcun elemento ulteriore all’accertamento, in quanto gli elementi considerati nella elaborazione dei parametri stessi e l’applicazione di questi ai dati esposti dal singolo contribuente avevano già i caratteri della presunzione legale, quali richiesti dall’art. 2728 c.c., comma 1, ed erano di per sè idonei a fondare un corrispondente accertamento, restando comunque consentito al contribuente di provare anche con presunzioni, la cui valutazione era rimessa al prudente apprezzamento del giudice, la inapplicabilità dei parametri alla sua posizione reddituale. Recentemente, la Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 26635 del 2009) ha attenuato ma non escluso tale interpretazione del sistema, richiedendo a pena di nullità dell’accertamento il previo contraddittorio con il contribuente e la valutazione degli elementi forniti in tale sede da medesimo, con obbligo da parte della Amministrazione, di motivazione dell’eventuale dissenso.

I parametri, in tale ottica, mantengono il loro valore presuntivo, con carattere di presunzione semplice, che deve essere valutata dal giudice in sede contenziosa in concorso con gli altri elementi di prova acquisiti in atti, secondo una valutazione critica non censurabile in sede di legittimità ove logicamente corretta.

Poichè è incontroverso che tale contraddittorio vi è stato, l’assunto di insufficienza di motivazione dell’avviso della Commissione costituisce violazione di diritto ed inconferente è il richiamo alla L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto la motivazione sulla base dei soli parametri integra il predetto disposto di legge;

non senza rilevare che la Commissione, pur avendo invocato tale disposizione che si assume violata, non ha specificato il riferimento a suo avviso mancante nella motivazione, rimanendo su un piano di assoluta genericità.

Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile, in quanto il contribuente è rimasto totalmente vittorioso nel merito in sede di appello.

In tal caso,è carente di interesse la proposizione di questioni rimaste assorbite avendo il giudice di merito attinto la “ratio decidendi” da altre questioni di carattere decisivo, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte innanzi al giudice di rinvio. (v. Cass. n. 3796 del 2008).

Il secondo motivo è ammissibile, ma infondato in quanto l’art. 91 c.p.c., nella versione applicabile ” ratione temporis” rimetteva alla piena discrezionalità del giudice di merito la decisione sulla compensazione delle spese, non sindacabile in sede di legittimità.

La sentenza deve quindi essere cassata in relazione all’accoglimento del ricorso principale e la causa rinviata per nuovo esame a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che deciderà anche sulla spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese, a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

 

 

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