Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1807 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 27/01/2020), n.1807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31185-2018 proposto da:

V.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO SASSI onusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO, SEZIONE DI CAMPOBASSO;

– intimati –

avverso il decreto n. 313/2018 R.G.A.C. del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 07/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2019 dal Cons. Relatore Dott.ssa VELLA PAOLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il cittadino nigeriano V.O. ha invocato la protezione internazionale o umanitaria riferendo di essere stato un cantante e di aver lasciato il proprio Paese poichè, a seguito di un incidente nel quale era morto l’autista che lo stava accompagnando ad uno spettacolo, aveva ricevuto minacce dall’uomo che gli aveva prestato gli strumenti musicali, andati distrutti nell’incidente, il quale aveva ucciso il padre; egli lo aveva denunziato e questi era stato arrestato, ma poi era stato rilasciato dalla polizia corrotta, che addirittura aveva ricevuto soldi per uccidere lo stesso ricorrente, il quale perciò era scappato in Libia nel 2012 rimanendovi due anni prima di arrivare in Italia nel 2016, dopo aver appreso dalla moglie che quello stesso uomo aveva incendiato l’abitazione e ucciso due dei loro tre figli;

2. il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso avverso il diniego della competente Commissione territoriale, che aveva ritenuto il richiedente totalmente inattendibile per l’incoerenza, le contraddizioni, la vaghezza e l’implausibilità del suo racconto; nel condividere tali conclusioni il giudice a quo ha aggiunto che comunque la vicenda è strettamente personale, senza alcuno sfondo politico, trattandosi di “timori di persecuzione personale” del tutto astratti e congetturali; anche la protezione sussidiaria è stata negata in quanto la zona di provenienza non è interessata da un conflitto armato (v. rapporto Amnesty international 2017-2018); ai fini della protezione umanitaria il tribunale ha infine evidenziato che il ricorrente non ha particolari legami familiari col territorio italiano, nè manifesta patologie che debbano essere necessariamente curate in Italia;

3. avverso la decisione il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione; il Ministero intimato non ha svolto difese;

4. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. il primo motivo – con cui si lamenta congiuntamente la violazione di plurimi articoli del D.Lgs. n. 25 del 2008 e del D.Lgs.n. 251 del 2007, l’omesso esame di fatto decisivo “in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in Nigeria sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria” e la “mancanza totale di motivazione” (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) con riguardo allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria – è inammissibile, in quanto basato su argomentazioni inconferenti: a pag. 5 si fa riferimento a “segni di bruciatura sul coro… segno delle persetnioni subite dalla comunità che voleva costringerlo a succedere a/ padre” i quali non trovano riscontro nei fatti di causa; a pag. 6 si fa riferimento ai “genitoli adottivi che sono vecchi e malatì che non compaiono nella storia narrata; a pag. 5 si critica la ritenuta irrilevanza delle “difficoltà di carattere economico”, delle quali in realtà non si parla nel provvedimento impugnato; a pag. 7 e 8 si rivendica lo “status dl nAgiato politico” mai emerso prima; dal canto suo, il tribunale ha puntualmente esaminato i motivi di ricorso e ampiamente motivato sulla non credibilità del racconto del ricorrente; ha inoltre escluso la protezione sussidiaria sulla base di COI acquisite da fonti qualificate; le censure sono in ogni caso astratte e generiche, sostanzialmente traducendosi nella non condivisione delle valutazioni di merito del tribunale (v. pag. 8 del ricorso);

6. le doglianze veicolate con il secondo mezzo – violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, omesso esame di fatto decisivo, omessa attività istruttoria, motivazione apparente (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) in merito a protezione umanitaria – sono parimenti inammissibili, poichè il Tribunale motiva specificamente sulla non credibilità del timore prospettato (minacce per vicende private) e sull’inesistenza di particolari profili di vulnerabilità (familiari o di salute), sicchè le censure finiscono per risultare astratte e generiche;

7. inammissibile è anche la terza censura, con cui sì lamenta la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002 art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2, in uno al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 2, lett. a), poichè per giurisprudenza costante di questa Corte “la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione dello stesso D.P.R., ex art. 170 dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal citato D.P.R., art. 113 (Cass. 3028/2018, 32028/2018, 29228/2017).

8. l’assenza di difese degli intimati esclude la pronuncia sulle spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 27 gennaio 2020

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