Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18069 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 31/08/2020), n.18069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16645-2019 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FANCIULLI MARCO;

– ricorrente –

contro

ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANGINI ALFREDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2605/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 22/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI

ENRICO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

G.A., premettendo che il mancato versamento della terza rata di premio di assicurazione sulla vita da parte del proprio marito N.S. non era imputabile essendo costui deceduto per una grave malattia, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona Alleanza Assicurazioni s.p.a. chiedendo il pagamento della somma dovuta ed in subordine la nullità del contratto di assicurazione con la restituzione dell’importo versato. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando la società assicuratrice al pagamento della somma di Euro 26.349,28, corrispondente alla somma dei premi corrisposti comprensiva del tasso di rendimento minimo. Avverso detta sentenza propose appello la società assicuratrice. Con sentenza di data 22 novembre 2018 la Corte d’appello di Ancona accolse l’appello, rigettando la domanda.

Osservò la corte territoriale che, pure a ritenere il N. assolutamente impossibilitato per le sue gravissime patologie a provvedere personalmente al pagamento, nulla gli avrebbe impedito, prima del decesso avvenuto il 25 maggio 2008, di dare tempestivo mandato alla moglie di versare prima della scadenza del termine di tolleranza (23 dicembre 2008) l’importo dovuto.

Ha proposto ricorso per cassazione G.A. sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo si denuncia falsa applicazione dell’art. 1176,1218 e 1256 c.c. e art. 1924 c.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il contratto, prevedendo la perdita totale dei premi successivi al primo solo nel caso di mancato versamento di almeno tre annualità, deroga all’art. 1924 c.c., comma 2, e che l’omesso versamento della terza annualità è non imputabile al N., deceduto in pendenza del termine di tolleranza, per le gravi condizioni di salute in cui versava.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1218 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che la G., all’indomani della morte del marito, aveva comunicato alla società assicuratrice con lettera del 25 ottobre 2008 la propria disponibilità a versare la terza rata e che la società assicuratrice, contravvenendo alle regole di correttezza e buona fede, aveva trattenuto l’importo di Euro 24.000,00

Il ricorso è inammissibile. E’ inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass. 23 gennaio 2020, n. 1525; 2 luglio 2019, n. 17708; 5 novembre 2018, n. 28146; 11 ottobre 2018, n. 25177; 30 marzo 2018, n. 7940; 24 luglio 2017, n. 18257; 21 marzo 2005, n. 6070; 16 dicembre 2004, n. 23381).

La procura del presente ricorso è su foglio aggiunto al medesimo e contiene espressioni incompatibili con il giudizio di legittimità: la possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione, il riferimento ad ogni fase e grado anche in sede di prosecuzione o riassunzione, la possibilità di chiamare terzi in causa e di presentare domande riconvenzionali. Non vale ad attribuire il carattere di speciale alla procura in discorso il riferimento ad ogni procedimento conseguente a quello di primo grado “sia di esecuzione che di opposizione e di impugnazione”, secondo quanto sottolineato nella memoria di replica, perchè il riferimento all’impugnazione, senza alcun richiamo alla decisione impugnata ed al giudizio di cassazione, è del tutto generico. Ed invero, unitamente all’incompatibilità delle espressioni adottate con il giudizio di legittimità, è l’assenza di richiami alla decisione impugnata ad escludere l’esistenza della procura speciale. Deve pertanto concludersi nel senso della carenza della procura speciale.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, sicchè, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (Cass. 9 dicembre 2019, n. 32008; 10 ottobre 2019, n. 25435; 20 giugno 2006, n. 14281).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’avv. F.M. al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’avv. F.M., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

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