Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18069 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2010, (ud. 04/06/2010, dep. 04/08/2010), n.18069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato DI MATTIA

SALVATORE, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 110/2006 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 03/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/06/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato COGLITORE EMANUELE per delega Avv.

DI MATTIA SALVATORE, che ha chiesto L’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate di Modena, all’esito del contraddicono con il contribuente, notificava a M.M. avviso di accertamento relativo all’anno 1999, sulla base dei parametri di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e segg. e successivi D.P.C.M., con il quale erano determinate maggiori imposte a fini IRPEF, IRAP ed IVA. Il contribuente, esercente la professione di avvocato, impugnava l’avviso di accertamento innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Modena, sostenendo la illegittimità costituzionale dei parametri, l’illegittimità dell’accertamento effettuato sulla base dei parametri, la infondatezza nel merito dell’atto impositivo.

La Commissione respingeva il ricorso.

Proponeva appello il contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Emilia-Romagna, con sentenza n. 119/8/06 del 22 maggio 2006, depositata il 3 luglio 2006, respingeva il gravame, confermando la decisione impugnata.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il M., con quattro motivi.

Resiste la Agenzia delle Entrate con controricorso. Il contribuente deposita memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e segg., D.P.C.M. del 1996 e del 1997 e delle altre norme che dispongono accertamenti con metodo induttivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Espone che la Commissione Regionale ha asserito che l’utilizzo dei parametri è sempre consentito sulla base del semplice scostamento del redito dichiarato dai limiti di cui ai relativi provvedimenti normativi, laddove ad avviso del ricorrente gli stessi non possono avere applicazione automatica occorrendo invece tenere conto della situazione concreta in cui il contribuente versa; per cui, avendo lo stesso documentato circostanze idonee a ritenere la modestia della attività professionale esplicata per non più di venti ore settimanali, l’accertamento sulla base dei soli parametri non era consentito.

Formula conseguente quesito di diritto.

Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7.

Espone che la Commissione tributaria ha negato valore alcuno alle dichiarazioni di terzi prodotte dal contribuente, motivando l’assunto con il divieto di prova testimoniale nel processo tributario.

Sostiene che, fermo restando tale divieto, le dichiarazioni di terzi hanno valore indiziario, ed in tal senso devono essere considerate.

Formula conseguente principio di diritto.

Con il terzo motivo deduce incostituzionalità del metodo di accertamento reddituale mediante parametri, o studi di settore, per violazione dell’art. 41 Cost. (libertà di iniziativa economica) e art. 53 Cost. (capacità contributiva) in quanto fondati su presunzioni astratte che prescindono sia dalla concreta capacità contributiva del soggetto sia dalla volontà del medesimo di esercitare attività professionale a tempo parziale, onerandolo di prova contraria impossibile o particolarmente difficile.

Formula conseguente quesito di diritto.

Con il quarto motivo deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ed omessa motivazione in relazione all’onere della prova.

Sostiene che in modo apodittico la Commissione ha escluso rilevanza agli elementi di prova offerti dal contribuente per sostenere la fondatezza dell’esercizio per poche ore alla settimana della professione, in particolare negando valore alle dichiarazioni scritte dei terzi, ed inoltre che, pur avendo ammesso in linea teorica la inversione dell’onere della prova a danno del contribuente, non aveva motivato in proposito.

La Agenzia nel controricorso assume la infondatezza delle argomentazioni del ricorrente.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Secondo un orientamento consolidato nel passato, (v. Cass n. 26458 del 2008, n. 3288 del 2009) l’Ufficio che procedeva ad accertamento della imposta con metodo induttivo, avvalendosi dei parametri previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3. commi 181 e segg., non doveva apportare alcun elemento ulteriore all’accertamento, in quanto gli elementi considerati nella elaborazione dei parametri stessi e l’applicazione di questi ai dati esposti dal singolo contribuente avevano già i caratteri della presunzione legale, quali richiesti dall’art. 2728 c.c., comma 1, ed erano di per sè idonei a fondare un corrispondente accertamento, restando comunque consentito al contribuente di provare anche con presunzioni, la cui valutazione era rimessa al prudente apprezzamento del giudice, la inapplicabilità dei parametri alla sua posizione reddituale.

Recentemente, la Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 26635 del 2009) ha attenuato ma non escluso tale interpretazione del sistema, richiedendo a pena di nullità dell’accertamento il previo contraddittorio con il contribuente e la valutazione degli elementi forniti in tale sede da medesimo, con obbligo da parte della Amministrazione, di motivazione dell’eventuale dissenso.

I parametri, in tale ottica, mantengono il loro valore presuntivo, con carattere di presunzione semplice, che deve essere valutata dal giudice in sede contenziosa in concorso con gli altri elementi di prova acquisiti in atti, secondo una valutazione critica non censurabile in sede di legittimità ove logicamente corretta.

Poichè è incontroverso che tale contraddittorio vi è stato, la doglianza non può trovare accoglimento.

Il secondo motivo è in sè condivisibile, in quanto è esatto che le dichiarazioni di terzi pure in presenza del divieto di prova testimoniale hanno un valore indiziario, sebbene non avente efficacia probatoria di per sè decisiva (v. ex multis Cass. n. 9402 del 2007) e pertanto la aprioristica esclusione di detto valore da parte della Commissione è erronea.

Tuttavia, tale conclusione non è di per sè dirimente, in quanto, attenendo alla motivazione della sentenza, occorre stabilire se la mancata considerazione di tali elementi indizianti abbia avuto o meno valore decisivo in ordine alla soluzione della controversia; di cui infra, in relazione al quarto motivo.

Il terzo motivo deve essere disatteso.

Il sistema di accertamento del reddito tramite criteri parametrici o studi di settore si sottrae a dubbi di incostituzionalità nel senso evocato dal contribuente perchè non risponde al vero l’assunto secondo cui l’onere probatorio gravante sul contribuente a seguito della inversione determinata dall’uso dei parametri sia impossibile o estremamente difficile; come sopra accennato, infatti il contribuente ha ampia possibilità di fare valere le proprie ragioni, sia in fase precontenziosa in contraddittorio con l’Ufficio accertatore sia nella fase contenziosa, in cui è consentito il ricorso a presunzioni, oltre che a prove dirette.

La eccezione di incostituzionalità è quindi manifestamente infondata.

Anche il quarto motivo non può trovare accoglimento.

E principio consolidato (v. Cass., n. 9368 del 2006) che in tema di giudizio di cassazione la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare la fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne la attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno od all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Conseguentemente, per potersi considerare il vizio di motivazione su di un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da fare ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza.

Pertanto, il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulla quali il convincimento è fondato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base.

Nella specie, le considerazioni espresse dalla Commissione per negare validità alle circostanze esposte dal contribuente per giustificare l’assunto di un esercizio temporalmente limitato della attività professionale (inizio della attività nel 1996 e non nel 1994;

godimento di reddito di pensione; partecipazione ad un corso universitario di diritto comunitario; frequentazione della biblioteca della Università) sono precise puntuali ed immuni da vizi logici (la data di inizio della attività non ha influito sull’accertamento, basato su dati favorevoli al contribuente; il godimento di pensione è irrilevante sul tempo dedicato alla attività professionale; la partecipazione al corso e la frequentazione della biblioteca non implicano rilevante impiego di tempo e per di più il dato di frequenza è indimostrato).

Pertanto, rimangono da valutare le dichiarazioni del collega di studio e del commercialista del ricorrente, volutamente (ed erroneamente) non valutate dalla Commissione anche sotto il profilo indiziario, tenendo in considerazione quanto sopra detto, nel senso che la sussistenza del vizio motivazionale lamentato sussiste unicamente ove dette dichiarazioni acquistino un valore obiettivamente decisivo nella complessiva valutazione delle prove a favore del contribuente.

Sul punto il ricorso manca di autosufficienza, in quanto si enuncia genericamente che le dichiarazioni sono favorevoli al ricorrente, ma si omette di riportare il contenuto delle medesime, almeno nei passi essenziali, onde valutarne il significato e la concludenza.

Mancano quindi gli elementi necessari per ritenere il vizio di motivazione.

La ulteriore osservazione del ricorrente, relativa alla mancata giustificazione dell’inversione dell’onere della prova è infondata alla luce di quanto esposto in ordine al primo motivo.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

In relazione alla natura peculiare della causa, ed alla astratta fondatezza del secondo motivo, si ritiene di compensare tra le parti le spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

 

 

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