Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18068 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 31/08/2020), n.18068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16545-2019 proposto da:

G.M., M.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato GRADARA RITA, che

li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

E-DISTRIBUZIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FIRENZE 32, presso

lo studio dell’avvocato IEMBO ELENA, rappresentata e difesa

dall’avvocato RICCI TOMMASO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.A., G.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato GRADARA RITA, che

li rappresenta e difende;

– controricorrenti al ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 420/2019 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositata il 06/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI

ENRICO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con atto di citazione notificato in data 26 marzo 2014 M.A. e G.M. convennero in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Chiaravalle Enel Distribuzione s.p.a. (poi E-Distribuzione s.p.a.) chiedendo il risarcimento del danno per essere stato posto in opera su area di loro proprietà un palo per la distribuzione dell’energia elettrica in modo arbitrario ed in condizioni di pericolosità in quanto inclinato. Il giudice adito accolse la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 1.209,57 oltre interessi. Avverso detta sentenza propose appello E-Distribuzione s.p.a.. Con sentenza di data 6 marzo 2019 il Tribunale di Catanzaro accolse l’appello, rigettando la domanda e disponendo la compensazione delle spese del doppio grado per “la peculiarità della vicenda e l’equivocità degli elementi probatori”.

Osservò il Tribunale che, come si ricavava dal contratto di somministrazione e dalla testimonianza di P.G., nonchè da quanto accertato dalla CTU, la presenza del palo di sostegno nel terreno di proprietà degli appellati non era arbitraria ma finalizzata all’esclusivo servizio della fornitura di energia elettrica in favore del loro immobile e che non vi era prova che l’inclinazione del predetto palo fosse dovuta ad una sua cattiva messa in opera, non potendosi peraltro escludere che tale inclinazione fosse stata causata da lavori di scavo eseguiti dagli stessi appellati per la realizzazione del muro di confine (il consulente di parte attrice aveva evidenziato che tali lavori di scavo erano stati effettuati a mano per la presenza della fondazione del palo).

Hanno proposto ricorso per cassazione M.A. e G.M. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata, che ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di due motivi. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso principale e di perdita di efficacia del ricorso incidentale. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che il palo era stato posto dall’ENEL ancor prima dell’acquisto del terreno da parte dei ricorrenti, senza tenere conto della futura utilizzazione del terreno medesimo. Aggiungono che è stato compromesso il diritto di proprietà.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che non è stata fornita la prova che l’inclinazione del palo era dipesa dai lavori eseguiti dai proprietari.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 116 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osservano i ricorrenti che, nonostante l’ENEL fosse stata investita della questione più volte dai proprietari, non è stato dato alcun riscontro a quanto denunciato e che dalla motivazione non si evincono le ragioni che hanno condotto il giudice di appello a discostarsi dalla statuizione di primo grado.

I motivi, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono inammissibili. Le censure vertono in primo luogo su circostanze di fatto non accertate dal giudice di merito, quale quella dell’apposizione del palo prima dell’acquisto del terreno da parte dei ricorrenti, o quella della denuncia in più occasioni della vicenda all’ENEL, circostanze delle quali inoltre non si comprende neanche la decisività ai fini della risoluzione della controversia.

Vi è poi una censura, quale quella della compromissione del diritto di proprietà, talmente generica da non raggiungere lo scopo del ricorso di critica della decisione impugnata. In generale le censure restano estranee alla ratio decidendi, che è nel senso che il palo era all’esclusivo servizio della fornitura di energia elettrica in favore dell’immobile di proprietà dei ricorrenti e che non vi era prova che l’inclinazione del predetto palo fosse dovuta ad una sua cattiva messa in opera. Quest’ultima ratio in particolare non è colta dal secondo motivo. L’estraneità alla ratio decidendi determina il difetto di decisività delle censure.

Infine incomprensibile è l’ultima censura, nella parte in cui si denuncia la mancanza di indicazione delle ragioni di difformità rispetto alla decisione di primo grado, alla luce del fatto che nei due precedenti motivi è stata richiamata la motivazione della decisione impugnata, sia pure per censurarla secondo modalità tali da non intercettare la ratio decidendi, come si è detto.

Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente in via incidentale che è stata disposta la compensazione delle spese processuali nonostante che mancassero i presupposti della soccombenza reciproca, della assoluta novità della questione e del mutamento della giurisprudenza e che non comprensibili sono le ragioni per le quali è stata disposta la compensazione.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che nell’atto di appello, dopo avere dato atto dell’esecuzione della sentenza di primo grado mediante il pagamento documentato di Euro 3.364,45, era stata fatta istanza di ripetizione delle somme corrisposte e che il Tribunale ha omesso di pronunciare sulla detta istanza.

Il ricorso incidentale ha perso efficacia, a seguito dell’inammissibilità del ricorso principale, in quanto ricorso tardivo. Ed invero rispetto alla notifica della sentenza impugnata in data 28 marzo 2019, secondo quanto dichiarato nel ricorso principale, il ricorso incidentale è stato notificato in data 2 luglio 2019, oltre dunque il termine di giorni sessanta dalla data di notifica della sentenza.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale e privo di efficacia il ricorso incidentale. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA