Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18068 del 25/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18068 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA
sul ricorso 5332-2011 proposto da:
ANGELINI GUSTAVO (NGLGTV33E29L485Y) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BRUNO BUOZZI 107, presso lo studio
dell’avvocato DEL PRATO ENRICO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANGELINI SILVANA, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

D’ALBA COSTRUZIONI SNC,
COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA;
– intimati –

Data pubblicazione: 25/07/2013

avverso la sentenza n. 27/2010 della CORTE D’APPELLO di
LECCE del 23.10.09, depositata il 25/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Silvio Di Castro (per delega avv.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2011 n. 05332 sez. M2 – ud. 24-04-2013
-2-

Silvana Angelini) che si riporta agli scritti.

R.g. 5332/2011
Fatto e diritto
l) Il 25 gennaio 2010 la Corte di appello di Lecce ha confermato
la sentenza del tribunale di Lecce – Maglie che aveva respinto il
ricorso possessorio proposto da G. Angelini nei confronti del

Con ricorso del 5 ottobre 1997 il ricorrente aveva lamentato,
secondo la sentenza impugnata, molestie e turbative del legittimo
possesso di un striscia di terreno in località

Marciane,

fg 15

part. 431-432, costituite dal posizionamento di una linea di
pubblica illuminazione con pali e lampioni.
Il tribunale aveva qualificato la domanda quale azione di spoglio
e aveva accolto l’eccezione di improponibilità dell’azione per
ultrannalità dello spoglio, risalente a ben oltre un anno.
La Corte di appello, dopo aver negato la ammissibilità di istanze
istruttorie dell’appellante, ha affermato che, da quanto acquisito
in sede di informazioni, da alcuni anni erano stati eseguiti atti
concreti e univoci volti a destinare la “strada in questione a
pubblica via” .
Angelini ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 16. 2
2011.
Tanto il comune di Uggiano che la snc D’Alba Costruzioni, a suo
tempo convenuta quale esecutrice delle opere denunciate, sono
rimasti intimati.

n.5332 -11 D’Ascola rei

Comune di Uggiano La Chiesa.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito
previsto per il procedimento in camera di consiglio.
Parte ricorrente ha depositato memoria.

115, 183, 184, 187, 189 cpc.
Angelini si duole della mancata ammissione dei mezzi istruttori
dedotti. Già in sede di giudizio di primo grado la difesa del
ricorrente aveva dedotto che nelle more erano intervenuti altri
lavori comunali che avevano concretato il fenomeno della
occupazione acquisitiva, che rendeva inutile una pronuncia sulla
tutela possessoria.
Il ricorrente espone che si era rimesso al giudicante quanto
all’opportunità dì un provvedimento “alla luce dell’ormai
irreversibile mutamento dello stato dei luoghi”; aggiunge che
aveva però concluso chiedendo l’accertamento della lesione del
possesso e il risarcimento dei danni, con l’istanza istruttoria.
Le prove non erano state ammesse e in appello era stata riproposta
l’istanza. La Corte di appello ha ritenuto che in tal modo
l’Angelini avesse “rinunciato alle richieste istruttorie” e che
non potesse dolersene.
Il ricorso chiede se sia configurabile una rinuncia in caso di
mancata opposizione alla richiesta di fissazione di udienza di
precisazione delle conclusioni, nonostante la reiterazione in sede

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2)11 primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 112,

di precisazione conclusioni.
La censura, formulata non ex art. 360 n. 4, ma denunciando
violazione di legge, non può essere accolta, per difetto di

cui si riferisce.
Parte ricorrente non ha in alcun modo evidenziato in qual modo
l’eventuale ammissione delle prove, che non sono neppure indicate
(testimoniali? per interrogatorio formale?), avrebbe potuto
incidere nella decisione.
Le violazioni di legge, anche processuali, non assumono però
autonoma rilevanza, sufficiente alla cassazione della sentenza
impugnata, ove non venga specificatamente esposto, in sede di
legittimità, in qual modo l’opposta soluzione potrebbe
riverberarsi sulla decisione della causa.
Pertanto qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la
mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza
derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a
mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere
di indicare specificamente i mezzi istruttori, nonche’ di
dimostrare, che la pronuncia, senza l’errore addebitato al
giudice, sarebbe stata diversa, cosi’ da consentire alla Corte
Suprema un controllo sulla decisivita’ delle prove (Cass 4178/07).
3) Il secondo motivo, che denuncia violazione degli artt. 1168,
1170 e 2697 c.c. mira ad affermare che nel caso di spoglio o
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specificità in ordine alla rilevanza della attività istruttoria

turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine di
un anno per l’esercizio delle azioni possessorie decorre dal primo
atto quando quelli successivi risultino obiettivamente legati al
primo, in dipendenza dei caratteri intrinseci e specifici degli
atti stessi, il che non sussisterebbe nella specie.

richiesta di un riesame del merito della lite, inammissibile in
questa sede qualora la sentenza sia, come nella specie, sorretta
da motivazione congrua e logica.
E’ sufficiente far rimando al dettagliato elenco di atti esaminati
a pag. 7 della sentenza, tra i quali da ultimo è stato messo in
risalto il fatto che il tecnico comunale aveva dichiarato che
anni Telecom ed Enel eseguivano

lavori

da

di impianto e di

manutenzione, con pali di conduzione di cavi elettrici fissati in
loco, per comprendere come l’apprezzamento dei giudici di merito
circa l’esistenza di atti concreti ed

univoci volti alla

destinazione della strada a pubblica via, risulti plausibilmente
motivato e quindi insindacabile.
Nei paragrafi che precedono è stato essenzialmente riportato il
testo della relazione preliminare predisposta ex art. 380 bis.
Parte ricorrente in memoria afferma che la Corte di appello
avrebbe alterato il concetto di spoglio, definendolo non come
limitazione o privazione delle facoltà del possessore, ma come
“qualunque atto capace di far percepire al possessore l’altrui
intendimento di spossessare”.

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4

La censura, pur abilmente proposta, si risolve tuttavia nella

t

/7

i

La tesi è suggestivamente esposta, ma è smentita da un’imparziale
lettura della sentenza.
Appare ben chiaro alla Corte che il riferimento alla percepibilità
degli atti di spoglio era finalizzato in sentenza a giustificare
il decorso del termine annuale per proporre l’azione e non a

Per sancire la decadenza era infatti necessaria la compresenza sia
si atti spoglio sia la loro evidenza, cioè che non fossero
clandestini o equivoci; ciò spiega la rilevanza correttamente data
all’elemento della conoscibilità.
Quanto alla natura degli atti lesivi, il Collegio rileva che,
significativamente, l’analisi condotta in ricorso ha omesso di
considerare uno dei punti basilari di pag. 7 della sentenza, il
punto III.
Nell’elencare gli atti compiuti o comunque imputabili all’operato
dell’ente convenuto, la Corte d’appello ha dato rilievo al fatto
che “anni prima” del 1997, epoca di esercizio dell’azione, erano
stati rimossi segni atti ad indicare che trattavasi di strada
privata, cioè un cartello e una catena, come riferito
dall’informatore Angelini.
Ora, non v’è dubbio che la rimozione di una catena che ostruiva
l’accesso ad una strada privata chiusa e la rimozione del cartello
che la contraddistingueva come via privata, costituiscono
comportamento di per sé concretamente riconducibile alla nozione
di spoglio.

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variare la nozione di spoglio del possesso.

La Corte ha considerato questo complessivo elemento, lo ha
coordinato con gli altri relativi alla posa di targa
toponomastica, inclusione tra le strade pubbliche, predisposizione
di attrezzature e di servizi vari e apertura all’uso pubblico

inequivocabile di spoglio, risalente a epoca ben anteriore di un
anno al 1997 e tutta logicamente connessa.
La sussunzione nella nozione di spoglio di questa serie di
comportamenti, rispetto alla quale assume rilievo primario
l’attività materiale di rimozione di cui si è detto, non si presta
alla censura di falsa applicazione di legge.
E’ per questa ragione che il Collegio conferma la lettura della
relazione preliminare, secondo la quale il ricorso non coglie nel
segno, una volta verificata la correttezza giuridica delle
proposizioni censurate e la loro coerenza logica.
Quanto al primo motivo di ricorso è la stessa memoria (pag. 9) ad
ammettere che esso avrebbe assunto rilievo, nelle intenzioni del
ricorrente, solo per il caso di accoglimento del secondo,
rimanendo altrimenti assorbito.
Discende da quanto esposto

il rigetto

del ricorso. Non segue

la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di
attività difensiva dell’intimato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.

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indiscriminato e ha ritenuto che vi sia stata attività

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della sesta/seconda
sezione civile tenuta il 24 aprile 2013
Il Presidente

Il Consigliere est.

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