Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18068 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 21/07/2017, (ud. 03/05/2017, dep.21/07/2017),  n. 18068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23747-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MASERA & BACELLIERE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato FIORAVANTE

CARLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ENRICO ALLEGRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 123/2009 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDI, depositata l’08/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. L’Agenzia delle entrate ricorre con tre motivi contro la società Masera & Bacelliere SPA per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in controversia concernente l’avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA 1999, con il quale erano stato rettificato il reddito dalla cifra dichiarata di Lire 445.085.000 in quella di Lire 1.126.468.000, riscontrando costi indeducibili e maggiori ricavi.

2. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la prima decisione che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente.

3. La società si è costituita con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO IN FATTO

CHE:

1.1. Primo motivo – insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) che si individua nella circostanza che il pvc, sia pure per stralcio, era stato allegato alle controdeduzioni di primo grado, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR.

1.2. Il motivo è fondato.

La statuizione sintetica della CTR, ove parla di “assoluta insufficienza delle motivazioni dell’avviso di accertamento, non desumibili dal contenuto del PV in quanto mancante nel procedimento” (fol. 3), non consente di comprendere se abbia preso in considerazione la produzione del pvc ritenendola insufficiente, ovvero se abbia proprio escluso che vi sia stata la produzione documentale, ovvero se ne abbia ritenuto che la contribuente non ne abbia avuto conoscenza e non assolve quindi al suo onere motivazionale.

2.1. Secondo motivo – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2; il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5; la L. n. 212 del 2000, art. 7 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Sostiene la ricorrente che erroneamente la CTR ha fatto discendere dal ritenuto mancato deposito nel processo del pvc una statuizione di insufficiente motivazione dell’avviso, posto che la parte aveva ricevuto il pvc ed era perfettamente a conoscenza di quanto motivato nell’avviso stesso per relationem.

2.2. Anche questo motivo è fondato.

La CTR, invero, nella sua sommaria ed indecifrabile statuizione sembra confondere il profilo della motivazione dell’avviso con quello dell’assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Amministrazione in sede giudiziale, trascurando di considerare se la parte avesse ricevuto il pvc e fosse stata quindi posta in condizione dì svolgere le sue difese.

3.1. Terzo motivo – insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) individuato nella ricorrenza dei presupposti per procedere all’accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), che la CTR esclude affermando che l’avviso di accertamento non indicava alcuna omissione o falsità di cui si sarebbe resa responsabile la società, “mentre l’ufficio trae la conclusione di una presunta inattendibilità delle scritture contabili esclusivamente dalle considerazioni dei verbalizzanti in merito alla diversa configurazione dei fatti di gestione” (fol. 3).

3.2. Il terzo motivo è fondato.

Invero la CTR non solo si pone in contrasto con il principio, più volte affermato e qui riconfermato, secondo il quale “l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3, sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero utilizzando dati e notizie apprese da terzi o anche accertamenti effettuati presso terzi, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni” (Cass. nn. 26036/2015,18232/206), ma la motivazione sul punto appare tautologica e del tutto assertiva.

Manca, infatti, ogni disamina degli specifici elementi evidenziati dall’Amministrazione nel formulare la contestazione – come, tra l’altro, l’eccedenza di costi, rappresentati dalle ore di lavoro, rispetto ai ricavi dichiarati, e l’abbassamento della percentuale di ricarico negli anni (dal 31% all’11,18%) mentre gli sconti praticati e ricevuti si modificavano in modo marginale (come si evince dal ricorso per autosufficienza) -, nonchè delle difese eventualmente articolate dalla parte privata, e non si ravvisa nemmeno la enunciazione dei concreti elementi sulla scorta dei quali avrebbe ravvisato la novità del motivo di appello rispetto a quanto già contestato dall’Amministrazione con l’avviso di accertamento.

4.1. In conclusione il ricorso va accolto su tutti i motivi, la sentenza impugnata va cassata e la causa, non potendo essere decisa nel merito, va rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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