Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18068 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 14/09/2016), n.18068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto ai n. 18458/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimato –

nonchè da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO TURCHI giusta

delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 38/2012 della COMM. TRIB. REG. dell’EMILIA

ROMANGNA, depositata il 21/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli atti e

deposita al termine della trattazione del ricorso brevi note di

udienza;

udito per il controricorrente l’Avvocato TURCHI che si riporta alle

proprie conclusioni e rileva l’improcedibilità ex art. 369 c.p.c. e

in subordine l’applicazione del favor rei (D.Lgs. n. 158 del 2015,

art. 15);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’improcedibilità del

ricorso principale, in subordine accoglimento del ricorso

principale, rigetto ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di indagine della Guardia di Finanza a carico di alcune società di cui S.M. risultava socio, ed al rinvenimento presso alcune banche di conti correnti e di libretti di deposito nella disponibilità del contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha rideterminato il reddito del contribuente sulla base dei movimenti di conto corrente e di quelli relativi ai diciassette libretti di deposito a risparmio, presumendo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, che quei versamenti rappresentassero redditi sottratti alla imposizione.

Il ricorso del contribuente, relativamente all’anno 2001, avverso tale accertamento è stato accolto dapprima dalla Commissione provinciale e, poi da quella Regionale.

Quest’ultima ha ritenuto fornita la prova contraria della provenienza del denaro versato non già da redditi non dichiarati ma da altre fonti.

Propone ricorso l’Agenzia delle Entrate con tre motivi, cui resiste con controricorso il contribuente che propone altresì ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorso va dichiarato improcedibile.

Come dichiarato dalla stessa ricorrente (in ricorso) la sentenza di appello sarebbe stata notificata il 22.5.2012.

Per verificare dunque la tempestività del ricorso per cassazione, i cui termini decorrono, per l’appunto, da quella notifica, occorreva che, come prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, la ricorrente depositasse copia autentica della sentenza con la relazione di notifica.

Invece, l’onere suddetto non risulta assolto. Non si rinviene tra gli allegati al ricorso la copia della sentenza impugnata con la relata di notifica, cosi che è impossibile verificare, giusta eccezione di controparte, la tempestività dell’impugnazione.

L’Agenzia invero ha depositato in udienza una dichiarazione nella quale si legge che – la copia autentica della sentenza reca il timbro dell’Agenzia delle Entrate 22.5.2012″.

Ma si tratta di una dichiarazione unilaterale che peraltro attesta l’apposizione di un timbro di autenticità della copia, non già la prova del giorno in cui la notificazione è avvenuta, che è invece ciò che la norma impone a pena di improcedibiltià

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in complessive 8 mila Euro.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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