Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18067 del 21/07/2017
Cassazione civile, sez. trib., 21/07/2017, (ud. 03/05/2017, dep.21/07/2017), n. 18067
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23553-2010 proposto da:
N.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. AVEZZANA
13, presso lo studio dell’avvocato LUIGI AMERIGO BOTTAI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI LATINA in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 394/2009 della COMM. TRIB. REG. Del Lazio SEZ.
DIST. di LATINA, depositata il 29/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/05/2017 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. N.V., esercente l’attività di riparazioni di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli, ricorre con quattro motivi contro l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, depositata il 29.06.2009, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in controversia concernente l’avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA 2001, con il quale erano stato accertato un maggior reddito imponibile con applicazione del metodo induttivo, essendo stata riscontrata la omessa presentazione della dichiarazione annuale.
2. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la prima decisione, che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente.
3. L’Agenzia si è costituita con controricorso.
4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1.1. Primo motivo – violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 8, commi 6 e ss., come mod. dalla L. n. 27 del 2003 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo il ricorrente, per conseguire l’effetto del condono non era necessario presentare una dichiarazione integrativa, ma era sufficiente procedere al versamento integrativo delle imposte.
1.2. Il primo motivo è inammissibile in quanto il quesito di diritto si risolve in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo (Cass. n. 21672/2013).
1.3. Ad ogni modo appare anche infondato.
Va qui confermato il principio secondo il quale “Ai fini del perfezionamento del condono fiscale la L. n. 289 del 2002, ex artt. 8 e 9, costituisce adempimento imprescindibile la presentazione in via telematica direttamente, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati, di una formale dichiarazione integrativa nei termini previsti dalla legge, non essendo sufficiente il solo pagamento dei maggiori importi dovuti all’Amministrazione finanziaria, pur se tempestivamente versati, poichè la presentazione di detta dichiarazione è finalizzata a consentire all’Erario di determinare correttamente la base imponibile e di stabilire se le somme corrisposte dal contribuente siano state esattamente calcolate”. (Cass. nn. 17821/2016, 26506/2011).
2.1. Secondo motivo – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, commi 2 e 4, e art. 42, (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5), sintetizzato nel seguente quesito “L’avviso di accertamento, quale atto amministrativo tributario soggetto alla riserva di legge, è legittimo anche quando gli atti – presupposto sono affetti da illegittimità per violazione di legge e/o dei principi costituzionali che presidiano il diritto di difesa e/o per violazione dello Statuto del contribuente qualora la motivazione dello stesso, prescritto a pena di nullità, si fonda su atti il cui contenuto risulta in contrasto con la ricostruzione della obbligazione tributaria operata con l’avviso di accertamento nel caso di specie in conflitto con la ricostruzione operata con il pvc richiamato per relationem in motivazione dell’avviso?”.
2.2. Anche questo motivo è inammissibile perchè, pur formalmente unico, prospetta una pluralità di autonome questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate e dalla deduzione di vizi per error in procedendo, error in iudicando e di motivazione, e richiede un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 21611/2013). Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la ratio dell’art. 366 – bis c.p.c., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, e ciò, nel caso in esame, non è avvenuto (cfr. Cass. n. 16345/2013).
Inoltre il quesito conclusivo non è costruito intorno alla sentenza impugna, ma critica direttamente ed inammissibilmente l’attività dell’Amministrazione.
3.1. Terzo motivo – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5); omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo. Si duole il ricorrente che le sanzioni siano state applicate a lui e non già al consulente tenutario delle scritture contabili.
3.2. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza sul punto, che risulta fondata anche sull’applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11: questa norma sancisce la responsabilità solidale del contribuente, rendendo quindi non decisiva la valutazione della posizione del consulente fiscale.
4.1. Quarto motivo – carenza assoluta di motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
4.2. Il motivo è inammissibile perchè non corredato dal prescritto momento di sintesi.
5.1. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida nel compenso di Euro 1.800,00=, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017