Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18067 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. III, 05/07/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 05/07/2019), n.18067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL�UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 29904-2017 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PEVERINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANGELO CAVALIERE;

– ricorrente –

contro

LE BONTA’ DEL FORNO SRL in liquidazione, in persona del legale

liquidatore S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

DI VILLA PAMPHILI 25, presso lo studio dell’avvocato PIERALFONSO

LONGO, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO ROSSI;

– controricorrente –

e contro

GENERALI ITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2915/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 4/5/2017, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da L.S. avverso la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dalla L. per la condanna de La Bontà del Forno s.r.l. al risarcimento dei danni subiti dall’attrice a seguito dell’urto con una vetrata posizionata nell’esercizio commerciale gestito dalla società convenuta;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come l’atto d’appello proposto dalla L. fosse totalmente privo delle necessarie indicazioni circa il contenuto delle nuove valutazioni richieste al giudice dell’impugnazione rispetto a quelle operate dal primo giudice, salva la generica reiterazione dell’accoglimento della domanda disattesa, con la conseguente relativa inammissibilità, ai sensi dell’art. 342 c.p.c.;

che, avverso la sentenza d’appello, L.S. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;

che La Bontà del Forno s.r.l. in liquidazione resiste con controricorso;

che la Generali Italia s.p.a., già chiamata in giudizio a fini di manleva, non ha svolto difese in questa sede;

che entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 101,112,156 e 162 c.p.c., art. 164 c.p.c., comma 2, art. 183 c.p.c., comma 4, art. 187 c.p.c., art. 345 c.p.c., art. 354 c.p.c., u.c. e art. 356 c.p.c., nonchè per violazione del giusto processo ex art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la nullità dell’atto di citazione originariamente proposto da essa ricorrente in ragione della genericità della domanda formulata, trascurando di disporre la rinnovazione del giudizio di merito, previa ammissione delle prove richieste;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, è appena il caso di rilevare l’integrale carenza di legittimazione della ricorrente a far valere il vizio della sentenza impugnata per non aver tenuto conto di una nullità (quella relativa all’atto di citazione originariamente proposto dalla stessa ricorrente, in ragione della genericità della domanda in esso formulata) evidentemente sancita nell’esclusivo interesse della parte convenuta; nullità cui, peraltro, la stessa ricorrente ebbe a dar causa;

che, al riguardo, varrà richiamare i principi consacrati nell’art. 157 c.p.c., ai sensi del quale, mentre da un lato deve ritenersi limitata, alla sola parte nel cui interesse è stabilito un requisito, la legittimazione ad opporre la nullità di un atto per la mancanza di detto requisito, dall’altro esclude la rilevabilità di una nullità ad opera della stessa parte che a tale nullità ebbe a dar causa;

che, in via subordinata, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112,324,325,326,327,343 e 345 c.p.c., nonchè per violazione del giusto processo ex art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso la domanda dell’attrice sul presupposto della relativa responsabilità nella causazione del fatto dannoso, in contrasto con il tenore della domanda e della successiva impugnazione proposta contro la sentenza di primo grado, in cui il tema della corresponsabilità della ricorrente non aveva costituito oggetto di accertamento;

che, in via ulteriormente subordinata, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112,324,325,326,327,343 e 345 c.p.c., nonchè per violazione del giusto processo ex art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale omesso di esaminare la domanda dell’attrice in relazione alle circostanze di fatto e di diritto espressamente richiamate in ricorso, suscettibili di comprovare l’effettiva responsabilità del custode in relazione ai danni denunciati;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 247 c.p.c., comma 3, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale illegittimamente rilevato l’incapacità dei testi escussi, nonchè per aver erroneamente ritenuto contrastanti le deposizioni dagli stessi rese nel corso del giudizio, omettendo senza ragione di disporre la rinnovazione dell’istruttoria e l’ammissione di nuovi mezzi di prova;

che, con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente rilevato l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 345 c.p.c. ai fini dell’ammissione delle nuove prove richieste dalla parte appellante;

che, con il quarto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2051 e 2053 c.c., degli artt. 246,247 e 116 c.p.c., dell’art. 1227 c.c., nonchè per insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente ascritto l’integrale responsabilità del fatto dannoso dedotto in giudizio al comportamento negligente della danneggiata, in contrasto con il significato normativo dell’art. 2051 c.c.;

che tutti i motivi rassegnati – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono inammissibili per difetto d’interesse;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare, con la conseguenza che, mentre è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale d’inammissibilità, deve ritenersi, per converso, inammissibile, per difetto d’interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda di esercitare un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (cfr. Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 – 01);

che, ciò posto, avendo il giudice a quo preliminarmente dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla L. avverso la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato la relativa domanda – salvo successivamente diffondersi, ad abundantiam, nel (l’improprio) inserimento, nella motivazione, di ulteriori argomentazioni sul merito – le odierne censure della L., nella misura in cui pretendono di esercitare un sindacato anche in relazione a tali argomentazioni di merito, devono ritenersi inammissibili per carenza d’interesse;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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