Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18065 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 31/08/2020), n.18065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16935/2019 R.G. proposto da:

V.R., in difetto di elezione di domicilio in ROMA domiciliata

per legge ivi, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ZACCARIA SALVATORE;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo

studio dell’avvocato SALVO CARMELA, rappresentata e difesa

dall’avvocato INTERDONATO STEFANIA;

– controricorrente –

contro

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI MESSINA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1061/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 03/12/2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 16/06/2020 dal relatore Dott. DE STEFANO Franco.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

V.R. ricorre, affidandosi ad atto articolato su tre motivi e notificato a mezzo p.e.c. il 03/06/2019, per la cassazione della sentenza del 03/12/2018 della Corte d’appello di Messina, di declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina ed accoglimento di quello principale dell’agente della riscossione (per la provincia di Messina, Riscossione Sicilia spa, già Serit Sicilia spa) in ordine alle spese di lite, con loro compensazione tra tutte le parti e per entrambi i gradi, in riforma della solidale condanna (di cui a sentenza n. 358 del 14/07/2014, per gli importi di Euro 286,68 per spese vive ed Euro 2.098 per compensi professionali) delle opposte per l’accoglimento dell’opposizione a cartella esattoriale per canoni di locazione di un alloggio di edilizia popolare però inagibile, da lei dispiegata il 20/09/2012 al Tribunale di Patti;

in particolare, la corte d’appello ha disposto la compensazione, nei rapporti tra la V. e l’agente della riscossione, “in considerazione della ragione della partecipazione di Riscossione Sicilia al giudizio di opposizione a cartella esattoriale”, nonchè, in quelli tra V. e IACP, “atteso l’esito complessivo del giudizio”;

degli intimati espleta attività difensiva la Riscossione Sicilia spa, quale successore della Serit Sicilia spa;

è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la controricorrente deposita memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

la ricorrente si duole, coi primi due dei tre motivi, principalmente di violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (e di altre disposizioni di legge), quanto alla compensazione delle spese sia nei rapporti con l’agente della riscossione che con l’ente creditore, col terzo lamentata la mera apparenza della motivazione;

i primi due motivi di doglianza sono fondati;

nei rapporti tra esecutato opponente ed agente della riscossione è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui non costituisce, di per sè sola considerata, presupposto per la compensazione la circostanza dell’ascrivibilità della soccombenza nella pure dispiegata opposizione a vizi o condotte dell’ente creditore, atteso che l’istituzionale posizione di procedente necessario per legge, in un processo esecutivo caratterizzato dalla scissione tra il potere di agire e la titolarità del diritto da eseguire, lungi dall’esonerare l’agente lo fonda quale unica controparte necessaria dell’opposizione e quindi, salva la sua facoltà di chiamare in causa l’ente creditore per farsene manievare, legittimato passivo della condanna alle spese in caso di vittorioso esito dell’opposizione (basti un richiamo alle sentenze od ordinanze

di questa Corte: del 2017: 1070, 2570, 3099, 3101, 3105, 3154, 6636, 7371, 8162, 11730, 11954, 11955, 12040, 12742, 12864, 12865, 12866, 13414, 15314, 17064, 18907, 18912, 20865, 20867, 21898, 22071, 24042, 24246, 24407, 24767, 24772, 25828, 25833, 25860, 26844, 26849, 29783, 29784, 30554, 30771; del 2018: 1110, 1286, 2993, 2996, 6954, 11029, 13949, 15390, 15912, 16832, 18591, 23627, 24174, 24774, 31816; del 2019: 1580, 11157, 11602, 15875, 16764, 19750, 19751, 22894, 23651, 23656, 28029, 30321): principi chiaramente applicati nelle numerose pronunce di questa Corte messe in luce già nella proposta di definizione del relatore e sulle quali quindi era stata pure messa in grado la parte di interloquire, ma che la memoria – ove possa dirsi ammissibile in dipendenza del mezzo di trasmissione – semplicemente ignora, rifacendosi ad uno spunto di altra sentenza su questione solo connessa;

nei rapporti tra opponente vittoriosa ed ente creditore, poi, la motivazione è di lacunosità tale da impedire di configurare una coerente esplicitazione dei gravi ed eccezionali motivi soli idonei a fondare, in ragione del tempo di instaurazione del giudizio in primo grado, una pronuncia di compensazione, poichè il “complessivo esito del giudizio”, senza alcuna altra benchè minima specificazione, è una mera tautologia, inidonea a dar conto di alcunchè (in caso analogo, v. pure, tra molte: Cass. ord. 19/11/2014, n. 24634; Cass. ord. 14/07/2016, n. 14411; Cass. ord. 25/09/2017, n. 22310): e senza considerare che, al contrario, proprio il complessivo esito del giudizio, di totale soccombenza dell’ente creditore (neppure rilevando in grado di appello la natura processuale della questione in base alla quale è stato disatteso il gravame incidentale), non avrebbe mai potuto di per sè solo fondare la pure disposta integrale compensazione;

il ricorso va pertanto accolto e la gravata sentenza cassata, potendosi pure – in assenza di altri accertamenti di fatto – decidere nel merito, attesa la manifesta insussistenza dei presupposti di compensazione nei rapporti tra l’opponente e le sue controparti, con condanna delle odierne intimate, tra loro in solido per la sostanziale identità delle rispettive posizioni processuali in difetto di domande tra di loro, al pagamento delle spese dell’intero giudizio, in base agli atti a disposizione di questa Corte nei sensi di cui in dispositivo;

poichè il ricorso è accolto, non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato eventualmente dovuto per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

accoglie il ricorso.

Cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, condanna la Riscossione Sicilia spa e l’Istituto Autonomo delle Case Popolari di Messina, tra loro in solido, al pagamento, in favore di V.R., delle spese di lite, liquidate, in ogni caso oltre accessori di legge: per il primo grado, in Euro 2.098,00, oltre Euro 286,98 per esborsi; per il grado d’appello, in Euro 2.100,00, di cui Euro 50,00 per esborsi; per il giudizio di legittimità, in Euro 2.050, oltre ad Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

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