Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18065 del 02/09/2011

Cassazione civile sez. III, 02/09/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 02/09/2011), n.18065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MALLUZZO LUIGI

MARIA, FRANCESCO SURACE, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA in persona del procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio

dell’avvocato ARIETA GIOVANNI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CASTELLI AVOLIO GIUSEPPE, SCOZZAFAVA OBERDAN

TOMMASO, ERNESTO STAJANO, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 511/2007 del TRIBUNALE di LOCRI Sezione

Distaccata di SIDERNO, depositata il 02/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato in data 11 aprile 2008 F.R. ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 12 febbraio 2008, depositata in data 2 luglio 2007 dal Tribunale di Locri – Sezione distaccata di Siderno – che, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Caulonia, aveva rigettato la domanda di condanna di Telecom Italia S.p.A. a pagare Euro 0,31 che asseriva essere stata indebitamente percepite a titolo di spese di spedizione delle bollette inviate all’utente.

La società ha resistito con controricorso.

2 – Il ricorso è inammissibile per due ordini di ragioni. In primo luogo per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per la assolutamente inadeguata esposizione dei fatti di causa, con particolare riferimento allo svolgimento del processo. Occorre al riguardo ribadire che (Cass. n. 4403 del 2006; Cass. n. 13550 del 2004), ai fini della sussistenza del requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa”, prescritto a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso si rinvengano tutti gli elementi indispensabili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dovere ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, onde acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si collocano le decisioni censurate e i motivi delle doglianze prospettate.

Il ricorrente non ha soddisfatto il principio sopra ribadito poichè nel ricorso risultano omesse la descrizione del giudizio di primo grado, la indicazione precisa e completa delle statuizioni adottate dal primo giudice e le ragioni a esse sottese.

3. – Sotto diverso profilo, i quattro motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Nella specie solo dopo l’esposizione di tutti e quatto i motivi di ricorso vengono formulati una serie di quesiti (uno ciascuno per il primo – violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c. – e il quarto motivo – violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 16 – quattro per il secondo – violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21 – addirittura cinque per il terzo – violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c., dell’art. 1441 c.c. e segg.) che non postulano l’enunciazione di principi di diritto, fondati sulle norme di cui è stata denunciata violazione e falsa applicazione (peraltro non specificate), che siano decisivi per il giudizio e, nel contempo, di applicabilità generalizzata, ma piuttosto mirano ad una verifica della negata correttezza della sentenza impugnata.

In particolare il quarto motivo difetta persino delle necessarie argomentazioni a sostegno della censura.

4. – Tuttavia, ragioni di completezza impongono di osservare: a) ai fini della validità della procura alle liti rilasciata da chi si qualifichi legale rappresentante della persona giuridica è sufficiente che nell’intestazione dell’atto al quale la procura si riferisce siano indicati i poteri rappresentativi di colui che la sottoscrive, essendo onere della parte che contesta tale qualità allegare tempestivamente e fornire la prova dell’inesistenza del rapporto organico o della carenza dei poteri dichiarati (Cass. n. 23724 del 2007); b) per quanto riguarda l’oggetto della controversia, questa Corte ha ripetutamente affermato (confronta, per tutte, Cass. Sez. 3^, n. 3532 del 2009) che, in tema di servizi di telefonia, le spese di spedizione della fattura relativa ai corrispettivi dovuti dagli abbonati per la fruizione dei servizi telefonici (cosiddette “bollette telefoniche”) non debbono necessariamente gravare sull’impresa che eroga il servizio, non potendo un siffatto obbligo desumersi dal D.P.R. 26 agosto 1973, n. 633, art. 21, comma 8, introdotto dal D.P.R. 23 dicembre 1973, n. 687, in quanto la spedizione non può ritenersi segmento dell’operazione di emissione della fattura, nè ricondursi “ai conseguenti adempimenti e formalità”, segnando, invece, il momento stesso in cui viene a perfezionarsi la fatturazione. Tali spese trovano invece disciplina nell’ambito del diritto civile e della volontà negoziale delle parti, dovendosi pertanto correlare all’obbligazione di pagamento del servizio telefonico, per cui, ove sia contrattualmente previsto (come nella specie, in forza dell’art. 28 delle condizioni generali abbonamento), che esse gravino sull’utente e siano anticipate da chi emette la fattura, il relativo rimborso deve essere escluso dalla base imponibile del corrispettivo per il servizio telefonico reso dal gestore, come si evince dal citato D.P.R. n. 633, art. 15, comma 1, n. 3.

5. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; la resistente ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

6.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, rilevando, in relazione a quanto esposto in essa al punto a), che il riferimento corretto alla giurisprudenza della Corte è alla sentenza 8 giugno 2007, n. 1338;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 4 00,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011

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