Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18064 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. III, 05/07/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 05/07/2019), n.18064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25568/2017 proposto da:

C.G., domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA CIVILE

della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli AVVOCATI

LEONARDO CASCIERE e MARIO PETRELLA, giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M.;

– intimato –

nonchè

S.M.;

– intimato –

nonchè

UNIPOL SAI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 978/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 28/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2019 da Dott. VALLE CRISTIANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di L’Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano, ha, con la sentenza n. 978 del 28/09/2018 e per quanto ancora qui rileva, rigettato, per mancata prova della rituale interruzione del termine prescrizionale, la domanda proposta da C.G. per ottenere il risarcimento dei danni derivatigli, alla persona ed all’autovettura, a seguito della condotta colposa tenuta da G.M. che, alla guida di autovettura sprovvista di copertura assicurativa ed alienatagli da S.M., aveva effettuato una pericolosa manovra di inversione a U in data (OMISSIS).

Avverso la sentenza d’appello ricorre con tre motivi di legittimità C.G..

UNIPOL SAI S.p.a., subentrata a Fondiaria Assicurazioni S.p.a., S.M. e G.M. sono rimasti intimati.

Il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.p.c., comma 2. Il ricorrente afferma che la sentenza della Corte di appello ha invertito l’onere della prova, ponendo a suo carico la prova della rituale sottoscrizione delle lettere inviate alla compagnia assicuratrice.

Il secondo mezzo propone violazione di legge in relazione alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22.

Il terzo motivo è articolato sulla base dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 2947 c.c. con riferimento al termine biennale di prescrizione, ritenuto applicabile dalla Corte territoriale, anzichè a quello, più lungo, per il reato di lesioni colpose.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

La sentenza impugnata ha escluso, con motivazione di cui alla pag. 4, sulla base della sola documentazione versata in atti di causa da C.G., che non vi fosse stata rituale interruzione del termine di prescrizione.

L’affermazione è errata, in quanto, come risulta pianamente dalla motivazione del provvedimento in scrutinio, la Fondiaria Assicurazioni S.p.a. (ora UNIPOL SAI S.p.a.) non ha mai prodotto in giudizio le lettere interruttive della prescrizione asseritamente, nella sua prospettazione difensiva, prive di firma, nè ha offerto di produrle.

La circostanza che in atti di causa siano state prodotte dallo stesso C., le cd. veline delle lettere inviate alla compagnia assicuratrice ai fini dell’interruzione della prescrizione, prive della firma del difensore, non può condurre alla conclusione che anche gli originali, pervenuti alla Fondiaria S.p.a., siano apocrifi.

UNIPOL SAI S.p.a. lungi dal contestare di avere ricevuto le lettere di messa in mora si è limitata ad affermare, come risulta dalla pag. 4 della sentenza della Corte territoriale, di averle ricevute, prive di firma, ma senza in alcun modo produrle, esibirle o financo chiedere di farlo.

Il primo motivo è, pertanto, accolto.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non si confronta con quanto deciso dalla Corte di Appello di L’Aquila, che non ha in alcun modo affrontato il tema del contenuto che la lettera di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 22deve avere. Il mezzo, così come proposto, non specifica se e quando il tema, in fase di impugnazione, era stata sottoposto alla Corte territoriale e da chi esso fosse stato sollevato e, inoltre, esso è formulato secondo il parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 anzichè secondo quello di cui al n. 4.

Il terzo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento del primo mezzo.

La sentenza impugnata è, quindi, cassata, per quanto di ragione, e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, che si atterrà a quanto statuito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il terzo motivo; dichiara inammissibile il secondo motivo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione sezione terza civile, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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