Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18064 del 02/09/2011

Cassazione civile sez. III, 02/09/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 02/09/2011), n.18064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio

dell’avvocato SZEMERE RICCARDO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUERRA PIETRO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MIGLIACCIO ROCCO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10221/2007 del TRIBUNALE di NAPOLI del

18.9.07, depositata il 02/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato in data 1 febbraio 2008 l’Enel Distribuzione S.p.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 7 dicembre 2007, depositata in data 2 novembre 2007 dal Tribunale di Napoli, confermativa della sentenza del Giudice di Pace di Barra, che l’aveva condannata a pagare in favore di M. C. la somma di Euro 11,59 relative alle tasse postali per l’invio delle fatture.

La C. ha resistito con controricorso.

2- I cinque motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366- bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. 14 novembre 1955, n. 481, art. 2. Il quesito finale (dica la Suprema Corte se la legge indicata, istitutiva del’AEEG, abbia conferito a detto ente il potere di modificare, con le proprie delibere, i contratti di somministrazione di energia elettrica fra distributori ed utenti) si rivela generico e astratto, poichè del tutto avulso dei necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.

Il secondo motivo, che lamenta violazione e falsa applicazione del medesimo articolo di legge e difetto di motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso, presenta un quesito di diritto generico e astratto per le medesime ragioni sopra indicate mentre il momento di sintesi, intrinsecamente inidoneo, si riferisce anche ad una norma di diritto (l’art. 1196 c.c.), di cui non sono state ritualmente addotte nè la violazione, nè la falsa applicazione. Il terzo motivo ipotizza violazione e falsa applicazione dell’art. 1339 c.c.; difetto di motivazione in ordine a fatti decisivi e controversi.

Anche questa censura presenta un duplice quesito generico e astratto e un momento di sintesi che si riferisce all’interpretazione di norme.

Il quarto motivo lamenta omessa e insufficiente motivazione in relazione all’inadempimento attribuito alla ricorrente.

In realtà la sentenza impugnata ha spiegato in modo sufficiente per evidenziare la ratio decidendi (vedi ag. 5) le ragioni per cui ha ritenuto l’Enel inadempiente.

Ne consegue che la censura, peraltro assistita da un momento di sintesi intrinsecamente inidoneo, si sostanzia in una critica del merito della statuizione e, dunque, si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tende all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

Il quinto motivo adduce violazione dell’art. 100 c.p.c. difetto di interesse- omessa motivazione in ordine a fatti decisivi e controversi.

La censura, non autosufficiente (riferisce genericamente di avere sollevato la questione avanti ai giudici di merito), presenta quesito di diritto e momento di sintesi afferente il vizio di motivazione inidonei per le vedute ragioni.

4. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata a difensore della ricorrente;

Essa ha depositato atto in data 9 giugno 2011 con cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso e tale atto è stato sottoscritto anche dai difensori e accettato dal difensore della controparte in data 24 giugno 2011;

5.- Ritenuto che, non essendovi altri ricorsi da decidere, vada dichiarata l’estinzione del processo;

visti gli artt. 380-bis, 390 e 391, cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del processo per rinuncia. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011

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