Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18063 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 21/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.21/07/2017),  n. 18063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9293-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

ALESSANDRIA 128-130, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO PIRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO MARTORELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2011 della COMM. TRIB. REG. delle MARCHE

depositata il 24/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. DI STEFANO PIERLUIGI.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la sentenza CTR di Ancona 64/01/2011 emessa il 10 febbraio 2011 e depositata il 24 febbraio 2011 che, nel rigettare l’appello della stessa agenzia, confermava l’annullamento dell’avviso di accertamento (OMISSIS) con il quale l’ente recuperava ai fini irpef 2001 nei confronti di S.G. una plusvalenza non dichiarata pari a Lire 85.000.000 per una cessione di azienda basandosi su di un diverso avviso di rettifica e liquidazione del valore della cessione ai fini della imposta registro. Secondo la CTR le dichiarazioni redditi degli ultimi tre anni evidenziavano delle perdite tali da potersi desumere un abbattimento dell’avviamento non essendo sufficiente che il valore di riferimento fosse ritenuto quello di mercato e non quello di effettiva vendita.

il ricorso con primo motivo deduce la violazione di legge in quanto la commissione ha consapevolmente deciso contro l’orientamento giurisprudenziale favorevole alla utilizzabilità dell’accertamento in sede di imposta di registro e ai fini dell’accertamento Irpef con argomentazioni apodittiche e con secondo motivo il vizio di motivazione in quanto il provvedimento impugnato rimette in discussione un valore dell’ avviamento ai fini dell’ imposta di registro divenuto definitivo e non più contestabile sostenendo la esistenza di elementi indiziari contrari desumibili dalle dichiarazioni redditi che, invero, erano elementi valutati nella motivazione dell’atto impositivo S. resiste con controricorso.

Il ricorso deve essere rigettato sulla scorta della normativa sopravvenuta.

L’avviso di accertamento era fondato soltanto sul dato dell’accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro: “Visto che il valore dell’avviamento così accertato ai fini dell’imposta di registro secondo consolidata e recente giurisprudenza può essere legittimamente utilizzato dall’amministrazione finanziaria in sede di accertamento imposte dirette… pertanto si quantifica il valore della avviamento, come rettificato”. Trova, quindi, applicazione Il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, il quale dispone che “Gli artt. 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5,5 – bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347”. Tale ultima disposizione, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11543 del 06/06/2016 (rv. 640048 – 01).

In ragione della applicazione di una norma sopravvenuta, si apprezzano giusti motivi per la integrale compensazione delle spese.

PQM

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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