Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18063 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. III, 05/07/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 05/07/2019), n.18063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1107/2017 proposto da:

J. STONE S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliato in Roma alla via Tevere n. 44 presso lo

studio dell’AVVOCATO FRANCESCO DI GIOVANNI che lo rappresenta e

difende unitamente all’AVVOCATO UMBERTO SARACCO;

– ricorrente –

contro

T.A. S.p.a.;

– intimata –

e contro

T.A. SPA, in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliato in Roma alla via F. Confalonieri n. 5

presso lo studio dell’AVVOCATO ANDREA MANZI che lo rappresenta e

difende unitamente all’AVVOCATO ALFONSO DISTASO;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1829/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2019 da Dott. VALLE CRISTIANO, osserva quanto segue.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Venezia, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, ha riformato la sentenza del Tribunale di Treviso, ed ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla J. Stone s.r.l. nei confronti della T.A. s.r.l. per una fornitura di marmo e condannato la J. Stone s.r.l. al pagamento della somma di Euro 19.422,79, oltre interessi nonchè della somma di Euro 7.709,60 oltre interessi con spese di lite del doppio grado.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la J. Stone s.r.l. con unico motivo.

T.A. s.r.l. ha resistito con controricorso, con contestuale ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso J. Stone s.r.l. censura la sentenza della corte territoriale per violazione o falsa applicazione dell’art. 2722 c.c. e delle norme in materia di interpretazione dei contratti. La società ricorrente principale si duole in particolare dell’ammissione della prova testimoniale, effettuata dal giudice di prime cure, e la cui inammissibilità non era stata rilevata da quello d’appello, concernente il patto contemporaneo alla formazione del documento, con il quale si precisava che il marmo che doveva essere fornito da essa J. Stone s.r.l alla t.A. s.r.l del tipo “Biancone” e non del tipo “Bronzetto”.

Il motivo è infondato, laddove la censura non sia inammissibile.

La J. Stone s.r.l. non precisa, infatti, se la richiesta di pronuncia della inammissibilità della prova testimoniale espletata in violazione dell’art. 2722 c.c. sia stata ritualmente formulata nelle precisazioni dell’appello e si limita a riportare degli stralci della comparsa di costituzione nella detta fase d’impugnazione dalle quali (pag. 11 del ricorso di legittimità) risulta che si era opposta all’ammissione delle prove in modo generico “nonostante la loro palese inammissibilità, il Giudice a quo ha ammesso certune prove orali allo scopo di consentire alla T. di dimostrare che -nonostante nel contratto reso per iscritto fosse indicato un determinato tipo di materiale – in realtà l’acquirente ne voleva un altro”.

Il motivo è peraltro infondato.

La prova testimoniale espletata in prime cure aveva, infatti, ad oggetto una qualità del bene compravenduto, ossia che esso fosse di un certo tipo “lo stesso marmo che ha in ufficio il sig. T.G.” e, pertanto, sulla base del reiterato orientamento di questa Corte non incorreva nel divieto di ammissione di cui all’art. 2722 c.c. (Cass. n. 09526 del 09/05/2012: “I limiti legali di ammissibilità della prova orale non operano quando la prova sia diretta non già a contestare il contenuto di un documento, ma a renderne esplicito il significato; in particolare il divieto dell’ammissione della prova testimoniale stabilito dall’art. 2722 c.c., riguarda solo gli accordi diretti a modificare ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio, mentre il divieto non riguarda la prova diretta ad individuarne la reale portata attraverso l’accertamento degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti” e n. 00392 del 09/02/1973: “Il divieto all’ammissione della prova testimoniale sancito in linea generale dall’art. 2722 c.c. in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione e stata anteriore o contemporanea, concerne solo le pattuizioni dirette a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio consacrato nell’atto scritto, con la conseguenza che nell’ambito di tale divieto non rientra la prova orale che sia diretta ad accertare semplicemente la reale ed esatta consistenza materiale del bene che formo oggetto del negozio, attraverso la individuazione degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti”).

La detta dizione veniva aggiunta a penna sulla fornitura prima della sottoscrizione delle parti senza che la stessa difesa della J. Stone eccepisse o contestasse alcunchè sull’aggiunta olografa (pag. 9 della sentenza d’appello).

L’unico motivo del ricorso principale deve, pertanto, essere disatteso.

Il ricorso principale è rigettato.

Con unico motivo di ricorso incidentale, contenuto nel controricorso ritualmente proposto, la T.A. s.r.l. impugnataa sentenza d’appello per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. in ordine al mancato accoglimento integrale della domanda di restituzione delle somme pagate da T.A. s.p.a. in esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso in assenza di contestazione avversaria.

Il ricorso incidentale è fondato.

La sentenza della Corte di Appello di Venezia nella motivazione e nel dispositivo si limita a statuire sulla somma di Euro 7.709,60, che era stata corrisposta dalla ricorrente incidentale in esecuzione della sentenza di primo grado, senza null’altro statuire sul restante esborso restitutorio, che la T.A. s.r.l. afferma di avere effettuato, sempre in esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso.

La restituzione della complessiva somma di Euro 21.709,60 fu infatti, come si legge nel ricorso incidentale, oggetto di specifica richiesta nell’atto di citazione in appello. La Corte di appello ha condannato la J. Stone s.r.l., oltre che al risarcimento dei danni, alla restituzione dell’importo di Euro 7.709,60 oltre accessori e con riferimento a quanto versato dalla T.A. s.r.l. in esecuzione della sentenza di primo grado.

E’, quindi, da ritenere che l’accertamento dell’attuale spettanza della somma di Euro 14.000,00 che la T.A. s.r.l. afferma di avere versato alla J. Stone s.r.l. parimenti in esecuzione della sentenza di primo grado non sia stata oggetto di pronuncia da parte della Corte d’appello.

Il ricorso incidentale è, pertanto, accolto limitatamente al profilo dell’accertamento dell’effettiva sussistenza di un obbligo restitutorio sulla J. Stone s.r.l. in relazione alla sentenza di primo grado.

La sentenza impugnata è, quindi, cassata per quanto di ragione e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, che si atterrà a quanto statuito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso principale;

accoglie il ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione sezione terza civile, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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