Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18063 del 02/09/2011

Cassazione civile sez. III, 02/09/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 02/09/2011), n.18063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LOMBARDIA 14 int. 7, presso il proprio studio,

rappresentata e difesa da se medesima unitamente all’avvocato ALONGI

VITTORIO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SPA EQUITALIA POLIS (OMISSIS) già SpA Gest Line – Agente della

Riscossione per le province di Avellino, Benevento, Bologna,

Campobasso, Caserta, Isernia, Napoli, Padova, Rovigo, Salerno e

Venezia in persona del Responsabile dell’Agente della Riscossione per

la Provincia di Napoli, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE MARIA MONDA,

giusta procura ad litem in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2461/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI del 21.1.09,

depositata il 27/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 26 febbraio 2010 A.P. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 27 febbraio 2009 dal Tribunale di Napoli, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere relativa all’esecuzione esattoriale intrapresa nei suoi confronti e rigettato la domanda di risarcimento danni. Equitalia Polis S.p.A. ha resistito con controricorso.

2- I nove motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 96 c.p.c., comma 2, dell’art. 116 c.p.c., comma 2, dell’art. 95 c.p.c.; intima contraddittorietà logica della motivazione.

Il tema è il rigetto della domanda di risarcimento danni da responsabilità aggravata. Le argomentazioni a sostegno non contengono ragioni di critica specifica alla sentenza impugnata. Il triplice quesito finale è astratto e manca il momento di sintesi riferito al vizio di motivazione. Il secondo motivo denuncia violazione di legge regolatrice del processo (artt. 169 e 115 c.p.c.) Il tema è la declaratoria di cessazione della materia del contendere che viene censurata sulla base di un’ipotesi (“Deve ritenersi che tale produzione sia stata esaminata dal Tribunale…”) Anche questa censura si conclude con un quesito plurimo e astratto, quindi inidoneo a garantire le finalità perseguite dall’art. 366 bis c.p.c..

Il terzo motivo lamenta ancora violazione dell’art. 96 c.p.c., comma 2 sotto altro profilo. La censura difetta di specifico apparato critico della sentenza impugnata e abbonda di quesiti (ben nove) in evidente contrasto con la norma di riferimento.

Il quarto motivo ipotizza violazione degli artt. 116 e 95 c.p.c. e vizio di motivazione, intima contraddizione logica della motivazione.

Il tema è la valorizzazione della condotta delle parti. La censura implica accertamento dei fatti e valutazione dei medesimi. Il plurimo quesito è astratto e non contiene il momento di sintesi relativo al vizio di motivazione.

Il quinto motivo denuncia, sotto altro profilo, violazione dell’art. 115 c.p.c. e vizio di motivazione, intima contraddittorietà logica della motivazione.

Il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice. (Cass. n. 8106 del 2006). Le argomentazioni a sostegno della censura non dimostrano la situazione sopra descritta. Il quesito è astratto e manca il momento di sintesi.

Il sesto motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, intima contraddittorietà logica della medesima. La clausola di stile contenuta nella rubrica non trova riscontro nella motivazione a sostegno. I due quesiti finali peccano di genericità e manca il momento di sintesi. Il settimo motivo denuncia violazione dell’art. 96 c.p.c., comma 1; mancanza assoluta di motivazione che costituisce elemento essenziale della sentenza ex art. 132 c.p.c. La censura ripropone, sotto altro profilo, il tema della responsabilità aggravata ed esige una valutazione del comportamento delle parti in giudizio, che è riservata al giudice di merito. Il quesito si rivela generico e astratto.

L’ottavo motivo lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c.;

mancanza assoluta di motivazione che costituisce elemento essenziale della sentenza ex art. 132 c.p.c. La censura è totalmente priva di argomentazioni critiche e prospetta due quesiti generici e astratti.

Il nono motivo denuncia ancora violazione dell’art. 89 c.p.c.;

mancanza assoluta di motivazione che costituisce elemento essenziale della sentenza ex art. 132 c.p.c. Il tema è la cancellazione delle frasi offensive. Valgono per il quesito plurimo finale i rilievi già più volte espressi.

4. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.50 0,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011

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