Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18062 del 31/08/2020
Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 31/08/2020), n.18062
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 08699/2019 R.G. proposto da:
V.R.A., G.R., elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA TARANTO 21, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
CORVASCE, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
ALICUDI SPV SRL e per essa la mandataria CAF SPA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE ANICIO GALLO 102, presso lo studio dell’avvocato
FABRIZIO POLESE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO
DONVITO;
– controricorrente –
contro
BANCA NAZIONALE LAVORO SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1915/2017 del TRIBUNALE di TRANI, depositata
in data 11/09/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 16/06/2020 dal relatore Dott. Franco DE STEFANO.
Fatto
RILEVATO
che:
G.R. e V.R.A. ricorrono, affidandosi ad atto articolato su di un unitario motivo e notificato a mezzo p.e.c. il 25/02/2019 anche alla Alicudi SPV srl quale cessionaria del credito, per la cassazione della sentenza del di 11/09/2017 del Tribunale di Trani, l’appello avverso la quale è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. della Corte di appello di Bari resa il 23/07/2018 in causa n. 995/18 r.g., di rigetto della loro opposizione, per sopravvenuta prescrizione del credito azionato, al precetto loro notificato dalla Banca Nazionale del Lavoro spa il 24-30/06/2010 per l’importo di Euro 38.216,10;
delle intimate resiste con controricorso la sola Alicudi SPV srl e, per essa, la mandataria CAF spa;
è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;
i ricorrenti depositano memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p.;
Diritto
CONSIDERATO
che:
del motivo di ricorso, di “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 c.c.”, è superflua l’illustrazione, come pure delle difese della controricorrente, per la persistente ragione di inammissibilità del ricorso stesso;
al riguardo, i ricorrenti deducono di avere prodotto le asseverazioni di conformità di ordinanza e sentenza e ricorsi notificati, ma pure di non avere mai ricevuto nè notifica, nè comunicazione alcuna dell’ordinanza;
in atti risulta però – si veda l’attestazione in pari data rilasciata dalla cancelleria della seconda sezione civile della corte d’appello di Bari, qui ritualmente acquisita – che la formale comunicazione dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello da parte della cancelleria della corte territoriale si è avuta a mezzo p.e.c. il 23/07/2018 – e precisamente alle ore 10:58 – all’indirizzo di posta elettronica (ivi indicato anche quanto a modalità di acquisizione) dell’avv. Antonio Corvasce: data dalla quale erano già, con ogni evidenza, decorsi sessanta giorni al momento della notifica del ricorso, avutasi solo il 25/02/2019;
ne discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna solidale – per il loro pari interesse in causa – dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità;
va infine dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra moltissime altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato eventualmente dovuto per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020