Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18062 del 21/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 21/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.21/07/2017),  n. 18062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26714-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA AGRARIA CAVALLINI DI R.P., elettivamente domiciliato

in ROMA VIA FRANCESCO CRISPI 89, presso lo studio dell’avvocato

LEONE PONTECORVO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

P.R., B.A., B.P.M.,

B.M.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 628/2011 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 05/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. DI STEFANO PIERLUIGI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate inviava una richiesta di informazioni del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, alla società semplice Azienda Agraria Cavallini la quale, pur avendo ceduto un terreno edificabile, aveva omesso la dichiarazione della plusvalenza così realizzata.

La società rispondeva con una memoria con la quale deduceva che l’operazione non era tassabile trattandosi di bene posseduto da oltre cinque anni.

L’ente impositore, ritenuto infondato tale argomento, emetteva l’avviso di accertamento oggetto di impugnazione.

Con il ricorso alla CTP di Roma la Azienda Agraria Cavallini deduceva per la prima volta, non avendone fatto menzione nella memoria sopra citata, che non aveva realizzato alcuna plusvalenza in quanto negli anni 1999-2000 aveva speso per miglioramenti una cifra pari alla differenza tra il valore iniziale ed il valore di cessione. La commissione rigettava tale ricorso con sentenza 96/46/2010, rilevando la mancata contabilizzazione delle fatture per tali lavori nel bilancio ed ai fini Iva.

Proposto appello, la società eccepiva che, in quanto società semplice, non aveva obbligo di redazione di contabilità e bilancio e produceva copie del libro Iva della impresa che aveva eseguito i lavori fatturati.

La CTR di Roma, quindi, riteneva:

– la piena utilizzabilità della nuova documentazione trovando applicazione il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2;

– La idoneità di tale documentazione a provare la tesi della contribuente, non essendovi effettivamente l’obbligo di tenuta dei libri contabili e di redazione del bilancio da parte della società semplice.

In conseguenza, ritenuto che fosse stato dimostrato l’esborso per i lavori a copertura della apparente plusvalenza, annullava l’avviso di accertamento.

Contro tale decisione, la Agenzia delle Entrate propone ricorso basato su due motivi:

1. la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 4 e 5, nonchè degli art. 67, lett. b), e art. 68, comma 2, TUIR in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

rileva che la decisione è stata adottata sulla scorta della documentazione prodotta per la prima volta in giudizio e, invece, non consegnata a seguito dell’invito al contraddittorio. Per questa ragione, ai sensi D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, l’Agenzia aveva opposto già in sede di controdeduzioni al ricorso di primo grado la tardività ed inutilizzabilità delle fatture dei lavori, reiterando l’eccezione in sede di appello. Erroneamente, invece, la Corte di Appello ha risposto solo in ordine alla questione della possibilità di allegare nuove prove D.Lgs. n. 546 del 1992, non considerando, invece, la eccezione di radicale inutilizzabilità.

2. Insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

La CTR ha ritenuto raggiunta la prova dei costi facendo solo un generico riferimento alla documentazione. Non ha considerato, invece, la assenza di riscontro di tali stessi costi nella dichiarazione dei redditi.

La società ed i soci in proprio resistono contro tale ricorso deducendo:

quanto al primo motivo, che il ricorso è inammissibile in quanto l’eccezione di inutilizzabilità non era stata proposta in termini formali in primo grado nè era stata riproposta in sede di appello. La CTP aveva peraltro espressamente affermato che le spese potevano essere documentate anche in sede contenziosa.

Quanto al secondo motivo che lo stesso è infondato. La documentazione poteva essere prodotta in giudizio poichè, con la richiesta L. cit. ex art. 32, non era stato dichiarata espressamente la possibile preclusione conseguente alla mancata esibizione di documenti e, poi, tale stessa documentazione era idonea alla prova.

La società ha presentato un’ ulteriore memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ infondato il primo motivo.

Pur se “In tema di accertamento tributario, l’omessa o intempestiva esibizione da parte del contribuente di dati e documenti in sede amministrativa è sanzionata con la preclusione processuale della loro allegazione e produzione in giudizio, che prevale rispetto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, e che non può ritenersi sanata ove l’Amministrazione finanziaria non sollevi la relativa eccezione in sede di udienza di discussione della causa, atteso il carattere perentorio del termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32. (Sez. 5, Sentenza n. 22745 del 09/11/2016, Rv. 641546 – 01)”, non rilevando neanche che, come ritiene la resistente, la eccezione non sia stata proposta formalmente, va considerato come una tale preclusione possa operare solo a condizione che la parte sia stata portata a conoscenza della necessità di presentare immediatamente gli elementi da fare valere in sede contenziosa, al fine proprio di evitarla la sanzione dell’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all’esibizione da parte dell’Amministrazione purchè accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che si giustifica – in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost. – per la violazione dell’obbligo di leale collaborazione con il Fisco. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11765 del 26/05/2014, Rv. 630992 – 01)”.

Con l’invio del questionario non era stato dato alcun avviso della conseguenza della mancata trasmissione immediata di notizie e documenti (l’atto riportava soltanto “al fine di determinare l’eventuale plusvalenza, si prega voler fornire, entro i termini di cui sopra…” senza alcuna specificazione sulle conseguenze del mancato invio di tali documenti).

A tali condizioni, non operando la preclusione L. cit., ex art. 32, la decisione di utilizzare la documentazione prodotta per la prima volta in giudizio era, pertanto, corretta.

Il secondo motivo è, invece, fondato: la sentenza ritiene che la documentazione allegata dalla contribuente provasse il suo assunto sulla scorta della affermazione “Risulta, dunque che, sulla base della esaustiva documentazione prodotta, che la società ha effettivamente sostenuti i costi incrementativi, come dalla stessa dichiarato”.

Si tratta di mera asserzione senza alcun riferimento ai contenuti, motivazione apparente che non può neanche integrarsi con la decisione di primo grado che non aveva affatto valutato tale stessa documentazione.

Ne consegue l’annullamento con rinvio per nuova valutazione, dovendo la CTR competente procedere altresì alla regolamentazione delle spese anche per questa fase del giudizio.

PQM

 

Accoglie il secondo motivo; rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA