Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18062 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. III, 05/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 05/07/2019), n.18062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21375-2017 proposto da:

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Dott. R.P. in

qualità di procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLA CROCE 44, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO

GRANDINETTI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.M., C.S., domiciliate ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GABRIELE PIETROLUNGO giusta procura speciale in calce

al controricorso;

P.N., PE.GI., in proprio e nella qualità di

genitore esercente la potestà sui figli minori P.M. e

P.S.M. e Z.M.; P.I.;

P.G.; P.T.; P.E.; P.M.V.;

P.S.; P.V.; P.L., tutti in

qualità di eredi e congiunti prossimi del defunto

PE.TA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38,

presso lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANIA COLETTI

giusta procura speciale in calce al controricorso;

S.A.M. in proprio e nella qualità di procuratore

speciale di S.D.; SA.DO., S.R.,

S.I., SA.DE., S.B., S.E.,

SA.DA., SA.BI., S.R. i primi

quattro in proprio e nella qualità di eredi del defunto

S.F., gli ultimi sette in proprio quali germani del defunto

S.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE

44 presso lo studio dell’avvocato IOPPOLO GIUSEPPE, rappresentati e

difesi dall’avvocato ROSSELLA GRASSI giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

CA.MA., A.L., D.S.E., ISTITUTO NAZIONALE

PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS),

GEOTRANS WORLD SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3032/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/03/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il (OMISSIS), si verificò un sinistro stradale in cui rimasero coinvolti un’autovettura Mondeo di proprietà di C.P. e condotta da S.F., un autocarro Fiat 145/17 di proprietà della Geo Trans World s.r.l. e condotto da Ca.Ma. nonchè un’autovettura Citroen condotta dal proprietario A.L.; nel sinistro persero la vita, oltre al S., il C. e Pe.Ta., entrambi trasportati nell’autovettura Mondeo.

In relazione a tale sinistro, il Tribunale di Latina, Sez. Dist. di Terracina emise sentenza n. 47/2008 con cui, pronunciando nel giudizio promosso da Geo Trans World nei confronti degli eredi di C.P. (“impersonalmente e collettivamente” evocati) e della compagnia assicuratrice dell’autovettura Mondeo, Società Cattolica di Assicurazione, accertò l’esclusiva responsabilità del sinistro a carico del S..

Successivamente, la Società Cattolica di Assicurazioni s.p.a. agì in giudizio per sentir accertare che il massimale assicurato ammontava a 1.100.000,00 Euro, offrendo il deposito o il sequestro di tale importo e richiedendo che, previa individuazione dei soggetti legittimati al risarcimento, il danno fosse liquidato agli stessi nei limiti del massimale e, in caso di incapienza, con applicazione della riduzione proporzionale prevista dall’art. 140 CDA.

A tal fine, convenne, avanti al Tribunale di Latina, Ca.Ma. e la Geo Trans World s.r., V.M. e C.S. (rispettivamente, coniuge e figlia di C.P.), Pe.Gi., in proprio (quale coniuge di Pe.Ta.) e in rappresentanza dei figli minori N., M. e P.S., nonchè altri congiunti del P. e, altresì, A.L., D.S.E. e L’INAIL (che, riconosciuta la ricorrenza di infortuni sul lavoro, aveva indennizzato il Ca. e gli eredi del S. e del P.); il contraddittorio venne esteso nei confronti della Groupama Assicurazioni (già Nuova Tirrena) quale compagnia assicuratrice sia dell’autocarro che della vettura Citroen; l’INAIL richiese, in via riconvenzionale, la condanna dei responsabili a rivalere l’Istituto degli importi erogati; in corso di causa, si costituirono in giudizio la moglie, i figli e i fratelli di S.F. che richiesero, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti a causa del decesso del loro congiunto.

Nel giudizio si costituì anche T.A., quale procuratore speciale di V.M. e C.S., specificando che le stesse non avevano assunto la qualità di eredi di C.P. e chiedevano, solo iure proprio, il risarcimento per la perdita del congiunto.

Il Tribunale di Latina pronunciò sentenza n. 1357/2015 con cui affermò, “per effetto del giudicato riflesso di cui alla sentenza n. 47 del 2008 del Tribunale di Latina, Sezione Distaccata di Terracina”, l’esclusiva responsabilità del S. nella causazione del sinistro; accertato, inoltre, il massimale di polizza in 1.123.259,00 Euro, condannò la compagnia assicuratrice a risarcire al Ca., ai congiunti del P., alla C. e alla V., all’ A. e alla D.S. gli importi per ciascuno di essi liquidati, già proporzionalmente ridotti in ragione dell’incapienza del massimale; condannò altresì al risarcimento -in solido con la compagnia ma per gli interi importi liquidati – gli eredi di S.F.; infine, in parziale accoglimento della surroga esercitata dall’INAIL condannò la Cattolica Assicurazioni e gli eredi S., in solido (ma con i limiti già indicati quanto alla società assicurativa) al rimborso degli importi erogati dall’Istituto al Ca. e agli eredi P..

Avverso la sentenza proposero distinti appelli i congiunti del S. e quelli del P.; T.A., quale procuratore speciale di V.M. e C.S., propose appello incidentale.

La Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado, così provvedendo: ha dichiarato che il sinistro era ascrivibile a responsabilità concorrente di tutti i conducenti dei tre veicoli coinvolti (nelle misure del 40% ciascuno quanto al S. e al Ca. e del 20% per l’ A.); ha liquidato il danno subito dalla moglie, dai figli e dai fratelli del S.; ha condannato l’ A. e la Groupama, in solido, a risarcire – nella misura del 20% – i danni liquidati ai congiunti del S.; ha condannato il Ca., la Geo Trans World e la Groupama, in solido, a risarcire ai medesimi congiunti del S. il 40% dei danni ad essi riconosciuti; ha ridotto alla misura del 40% (rispetto agli importi già liquidati dal primo giudice e fermo restando il limite del massimale per la compagnia assicuratrice) le somme dovute solidalmente agli altri danneggiati dalla Cattolica Assicurazioni e dagli eredi del S. (indicati in S.A.M. e D., Do. e S.R.); ha condannato il Ca., la Geo Trans World e la Groupama Assicurazioni, in solido, a risarcire ai congiunti del P., a C.S. e a V.M. il 40% delle somme già liquidate dal primo giudice; ha infine condannato A.L. e la Groupama Assicurazioni, in solido, a risarcire, nella misura del 20%, il danno liquidato dal Tribunale ai congiunti del P., alla C. e alla V..

Ha proposto ricorso per cassazione la Groupama Assicurazioni s.p.a., affidandosi a quattro motivi illustrati da memoria; ad esso hanno resistito – con distinti controricorsi – la Soc. Cattolica di Assicurazione a r.l., V.M. e C.S., nonchè A.M., D., Do., R., I., De., B., E., Da., Bi. e S.R. e, altresì, Pe.Gi., Z.M. e N., M., S.M., I., G., T., E., M.V., S., V. e P.L..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, la ricorrente denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dei principi e norme che regolano la cosa giudicata e gli effetti del giudicato diretto”, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti: richiamato il precedente giudizio definito con sentenza n. 47/2008 del Tribunale di Latina e svoltosi fra la Geo Trans World s.r.l., la Società Cattolica di Assicurazioni e gli eredi del C., la ricorrente rileva come il primo giudice avesse ritenuto che tale sentenza, passata in giudicato, facesse stato nel presente giudizio in merito all’accertata responsabilità del S. e avesse efficacia di giudicato riflesso anche nei confronti dei soggetti rimasti estranei al primo processo; ciò premesso, si duole che, pur avendo affermato che la sentenza del 2008 poteva avere efficacia solo fra la Cattolica, la Geo Trans World e gli eredi del C., la Corte non ne abbia poi tenuto conto nel momento in cui ha affermato la responsabilità della Geo Trans (e della sua assicuratrice) e ha riconosciuto il risarcimento anche alle eredi di C.P. (che pure era stato ritenuto – quale proprietario dell’autovettura Mondeo -responsabile esclusivo per effetto del giudicato diretto derivante dall’anzidetta sentenza del 2008).

1.1. Ancorchè evidenzi correttamente l’efficacia di giudicato diretto della sentenza n. 47/2008 fra le parti del relativo giudizio, il motivo risulta privo di interesse e – quindi – inammissibile, in quanto non sussiste evidenza di un concreto conflitto fra il predetto giudicato e le statuizioni della sentenza qui impugnata.

Deve, infatti, considerarsi che:

la sentenza della Corte di Appello non incide in alcun modo sulla condanna della Società Cattolica di Ass.ni e degli eredi C. al risarcimento del danno al veicolo subito dalla Geo Trans World;

nè è configurabile un conflitto fra il giudicato sulla responsabilità del C. accertata con la sentenza n. 47/2008 e il risarcimento riconosciuto nella presente controversia alla V. e alla C., giacchè queste ultime hanno contestato di essere eredi di C.P. e tale assunto è stato accertato con la sentenza di primo grado (come trascritta a pag. 7 del controricorso V. e C.), che non risulta impugnata sul punto; il che comporta l’insussistenza di un giudicato opponibile alle predette, in base al principio secondo cui “la pronuncia resa in giudizio per il risarcimento del danno da sinistro stradale nel quale la parte risulti convenuta quale erede del danneggiante, deceduto a seguito del sinistro, non è suscettibile di acquistare efficacia di giudicato nel giudizio in cui la stessa parte agisca quale attore per il risarcimento del danno vantato iure proprio nei confronti della medesima controparte dell’altro giudizio” (Cass. n. 7902/2017).

2. Il secondo motivo denuncia la “nullità della sentenza per motivazione apparente in punto di applicabilità dei principi del giudicato riflesso” e “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dei principi e norme che regolano l’istituto del giudicato riflesso”: la ricorrente censura la Corte territoriale per avere escluso l’operatività del giudicato riflesso in considerazione della mancata partecipazione al giudizio del conducente della Mondeo e lamenta che la sentenza impugnata non ha illustrato “mai in motivazione perchè sarebbe stata decisiva per il superamento del giudicato riflesso l’assenza del S. e per esso dei suoi eredi da quel giudizio e per quale ragione tra il proprietario del veicolo e il conducente (e soprattutto fra i giudicati sulle responsabilità) non vi sarebbero posizioni giuridiche dipendenti”; assume che “l’accertamento della responsabilità, per scelta del legislatore, può avvenire in assenza del conducente e, quindi, in nessun caso il conseguente giudicato potrebbe ritenersi privo di ogni efficacia verso il conducente stesso sol perchè assente dal giudizio”; si duole, inoltre, che il Giudice di appello abbia ignorato del tutto la sentenza del 2008, non soltanto ai fini del giudicato diretto o riflesso, ma anche “al fine degli effetti indiretti sul piano di prova o di elemento documentale in ordine alla situazione giuridica che (ha) formato oggetto dell’accertamento giudiziale”.

2.1. Il motivo è infondato.

La nozione di efficacia riflessa del giudicato (che fa riferimento ad un’efficacia nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati dall’art. 2909 c.c. o di situazioni ulteriori rispetto a quella considerata dalla sentenza passata in giudicato) presuppone un “nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica (che si ha solo allorchè un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente), il quale solo legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa” (Cass., S.U. n. 6523/2008); e la necessità che sussista un rapporto di dipendenza fra situazioni giuridiche è stata ribadita da altri arresti di legittimità, laddove si è affermato che “la sentenza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un’efficacia diretta tra le parti, i loro eredi od aventi causa, ne ha anche una riflessa, poichè, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o, comunque, subordinati a questa” (Cass. n. 2137/2014) e laddove si è precisato che “il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio quando contenga l’affermazione di una verità che non ammette un accertamento diverso e il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto” (Cass. n. 22908/2013).

Nel caso di specie, difetta – evidentemente – un siffatto nesso di pregiudizialità-dipendenza fra il giudizio svoltosi fra la Geo Trans World, gli eredi del C. e la Società Cattolica (concernente il risarcimento del danno riportato dal veicolo di proprietà della prima) e il successivo giudizio che ha visto coinvolti tutti i soggetti danneggiati dalla perdita dei congiunti deceduti nel sinistro; rispetto ad essi, non poteva che imporsi la necessità di valutare ex novo la vicenda, nel rispetto dei principio del contraddittorio e del diritto difesa, al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare (e graduare) le responsabilità dei conducenti coinvolti, senza possibilità (e senza ragione) di estendere al nuovo giudizio gli esiti di un accertamento concernente unicamente la responsabilità per il danno riportato dal veicolo della Geo Trans World (nell’ambito di un rapporto processuale circoscritto a tale società, alla Cattolica e agli eredi del C.).

Nè ricorre – nel caso – l’ipotesi dell’efficacia, nei confronti dell’assicuratore non evocato in giudizio, del giudicato intervenuto fra danneggiato e conducente e/o proprietario del veicolo investitore, in relazione al quale alcuni arresti di questa Corte hanno individuato l’efficacia riflessa del giudicato (cfr. Cass. n. 10017/2005, Cass. n. 1359/2012 e Cass. n. 4241/2013), ravvisando nella posizione dell’assicuratore una “situazione giuridica dipendente dalla situazione definita con la prima sentenza” (Cass. n. 1359/2012; cfr. anche Cass. n. 4241/2013 che, peraltro, ha circoscritto l’esistenza del “collegamento di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico” all’ipotesi di avvenuta condanna del danneggiante assicurato e non di semplice affermazione della sua responsabilità).

3. Il terzo motivo censura la sentenza (sotto il profilo della violazione e della falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c.) nella parte in cui ha accolto il secondo motivo dell’appello dei S., con cui gli stessi si erano doluti che non fossero stati indicati gli eredi tenuti a rispondere delle obbligazioni del defunto S.F..

3.1. Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo:

premesso che la sentenza ha indicato come eredi la moglie e i tre figli del S. e che la ricorrente concorda sul punto (assumendo che, pur indicando genericamente gli eredi, anche la sentenza di primo grado non poteva riferirsi che alla moglie e ai figli del S. e non anche agli altri congiunti presenti in giudizio), non è dato individuare l’interesse alla censura da parte dell’odierna ricorrente;

per di più, l’illustrazione della censura, che lamenta sostanzialmente una “assenza di motivazione”, non è pertinente rispetto alla rubrica del motivo, non indicando – neppure genericamente – in quali termini la Corte sarebbe incorsa nella violazione delle due norme richiamate.

4. Col quarto motivo, la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. e di principi e norme che regolano l’attribuzione delle responsabilità alle parti coinvolte in un sinistro stradale” e “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”.

Premesso che, “anche per la parte che esamina le “rispettive” responsabilità delle parti, e quindi il merito del giudizio (…) la sentenza appare errata, non motivata ed illogica”, la ricorrente si duole che la Corte di Appello si sia limitata a recepire alcuni elementi delle due CTU cinematiche espletate nel giudizio di primo grado, “che però lasciavano ampi margini di dubbio e necessitavano, anche per essere condivise, di motivazione, invece mai resa”, del tutto ignorando altri elementi istruttori (in particolare, il verbale dell’autorità intervenuta nel luogo del sinistro, la consulenza tecnica disposta dal P.M. e il decreto di archiviazione); conclude che la sentenza non ha spiegato le ragioni per cui “le responsabilità delle parti che nessuna efficacia causale hanno avuto sul fatto, risultassero addirittura maggiori di quelle attribuite a chi (…) aveva invaso, in modo assolutamente imprevedibile, l’opposta corsia”.

4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto è volto – nella sostanza e nonostante il richiamo anche alla violazione di norme di diritto- a censurare la scelta degli elementi istruttori valorizzati dalla Corte e a proporre una opposta lettura di merito fondata su elementi diversi; il tutto in contrasto col consolidato principio di legittimità secondo cui “rientra nel potere discrezionale – e come tale insindacabile – del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare all’uopo le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti con l’unico limite di supportare con adeguata e congrua motivazione l’esito del procedimento accertativo e valutativo seguito” (Cass. n. 2090/2004, ex multis).

5. In considerazione dell’esito alterno dei giudizi di merito, sussistono giusti motivi per compensare per metà le spese di lite (ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 263 del 2005, applicabile ratione temporis) che, per il residuo, seguono la soccombenza.

Ai controricorrenti (ad eccezione della Soc. Cattolica di Assicurazione, che non ne ha fatto richiesta) spetta anche il ristoro delle spese del procedimento di sospensione ex art. 373 c.p.c..

6. Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e, compensate per metà le spese processuali, condanna la ricorrente al pagamento della restante metà, liquidata, per ciascuna parte controricorrente, in Euro 4.200,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Condanna, inoltre, la ricorrente a rifondere alle parti controricorrenti – ad eccezione della Società Cattolica di Assicurazioni -le spese del procedimento di inibitoria, liquidate, per ciascuna, in Euro 5.000,00, oltre accessori.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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