Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18062 del 04/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 04/08/2010, (ud. 28/05/2010, dep. 04/08/2010), n.18062
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Comune di Ladispoli, in persona del sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocato Cignitti Antonio come da
deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 16.10.2007,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Monte
Santo n. 10/A.
– ricorrente –
contro
P.G., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso
come
da procura a margine del controricorso dall’Avvocato Biaggi
Alessandro, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato
Elia Frezza in Roma, via Asiago n. 9.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 185/01/06 della Commissione tributaria
regionale del Lazio, depositata il 22 agosto 2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28
maggio 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;
Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa ZENO Immacolata, che ha chiesto che il ricorso sia
dichiaralo inammissibile.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 23. 10. 2007, il Comune di Ladispoli ricorre, sulla base di un unico motivo, illustrato anche con memoria, per la cassazione della sentenza n. 185/01/06 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 22 agosto 2006, che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accollo i ricorsi proposti da P.G. per l’annullamento degli avvisi di accertamento che gli chiedevano il pagamento di un maggior importo a titolo di lei per gli anni dal 1993 al 2002 relativamente ad alcuni terreni siti nel territorio comunale e della successiva cartella di pagamento relativa agli anni di imposta dal 1993 al 1998, reputando il giudice di secondo grado ammissibile e fondata l’eccezione sollevata dal contribuente nel proprio atto di appello di decadenza del potere di riscossione del tributo per essere stato il ruolo reso esecutivo in data 19.12.2003, oltre il termine stabilito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 12, secondo anno successivo a quello di notificazione dell’avviso di accertamento, avvenuta nella specie in data 21.12.2000.
P.G. resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente rispetto al suo esame nel merito, il Collegio ritiene di dover dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto dai Comune di Ladispoli per mancanza della procura speciale alle liti, così risolvendo la questione sollevata d’ufficio all’udienza di discussione dal consigliere relatore e su cui sia i difensori delle parti che il Pubblico Ministero sono stati invitati ad interloquire.
Questa conclusione si impone in quanto l’avvocato difensore del Comune nella presente causa risulta nominato esclusivamente in forza della delibera della giunta comunale menzionata nel ricorso (n. 222 del 16.10.2007) che, nel”autorizzare il sindaco alla sua proposizione, ha provveduto altresì a designare il professionista cui ha affidato l’incarico. Manca per contro negli atti qualsiasi mandato alle liti conferito dal sindaco al suddetto difensore, mediante procura apposta in calce o a margine del ricorso ovvero per atto pubblico o scrittura privata autenticata, così come dispone l’art. 83 cod. proc. civ..
La procura speciale al difensore ai fini della proposizione del ricorso per cassazione è prescritta a pena di nullità assoluta ed insanabile del ricorso ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ.. Essa non può ravvisarsi nella mera deliberazione della giunta comunale che autorizza il sindaco alla proposizione del ricorso e quindi provvede anche alla designazione del professionista incaricato. Vi si oppone la semplice considerazione che il conferimento dello ius postulandi al difensore deve necessariamente provenire dal soggetto legittimato a stare in giudizio a mente dell’art. 75 cod. proc. civ., il quale, per il comune, è il sindaco (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, che ha approvato il testo unico sulle autonomie locali) e non la giunta comunale. Ne deriva che tale ultimo organo, anche laddove abbia per statuto il potere di autorizzare il sindaco alla proposizione di azioni in giudizio, è privo del potere di nomina del difensore, il quale, se designato nella relativa delibera, deve poi essere nuovamente nominato, con conferimento di apposita procura alle liti, dal sindaco, quale organo legittimato a rappresentare in giudizio l’ente territoriale. Nella specie, pertanto – ed a prescindere dall’ulteriore questione circa la natura, nel caso di specie, dell’atto di nomina del difensore, che, trattandosi di procura speciale, la legge esige avvenga per atto pubblico o per scrittura privata autenticata – il ricorso per cassazione avanzato dal Comune è inammissibile per mancanza di una valida procura alle liti, per essere la delibera della giunta comunale sopra menzionata atto completamente inidoneo, per provenienza e contenuto, al conferimento dello ius postulandi (Cass. n. 347 del 1982).
Le ragioni della decisione integrano giusti motivi di compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010