Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18061 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 31/08/2020), n.18061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34604/2018 R.G. proposto da:

BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ACCADEMIA TIBERINA 3, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA ZAPPAVIGNA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIA CIVITA PICA;

– ricorrente –

contro

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL BANCO

DI SANTO SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO

D’OTTAVI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFREDO SICA;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA ORA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4096/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/06/2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 16/06/2020 dal relatore Dott. Franco DE STEFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Banca Popolare del Frusinate scpa ricorre, affidandosi ad atto articolato su almeno quattro motivi e notificato a mezzo pec il 26/11/2018, per la cassazione della sentenza del 15/06/2018 della Corte di appello di Roma, di declaratoria di inammissibilità del suo appello avverso l’accoglimento di un’opposizione, qualificata dal primo giudice come opposizione agli atti esecutivi, dispiegata dall’esecutato B.V. nei confronti dell’aggiudicazione del bene staggito – e del successivo riparto – in favore della stessa odierna ricorrente, creditrice procedente nell’espropriazione immobiliare iscritta al n. 183/18 r.g.e. del Tribunale di Frosinone;

degli intimati resiste con controricorso il solo B.;

è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

il controricorrente deposita memoria ai sensi del medesimo art. 380- bis, comma 2, u.p..

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso esime dalla verifica della ritualità o meno dell’instaurazione del contraddittorio in questa sede nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, poichè la rinnovazione imposta dalla nullità della notificazione del ricorso a tale intimata (per le ragioni già poste a base di Cass. Sez. U. ord. 30/01/2020, n. 2087) sarebbe, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo, contraria all’esigenza di definire con immediatezza il procedimento, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (fin da Cass. Sez. U. ord. 22/03/2010, n. 6826, per giurisprudenza costante; tra molte: Cass. Sez. U. 22/12/2015, n. 25772; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. ord. 21/05/2018, n. 12515; Cass. ord. 17/06/2019, n. 16141);

dei quattro motivi di ricorso (il primo, di mancata valutazione dell’ipotesi atipica di concorso tra motivi di opposizione ad esecuzione e ad atti esecutivi e di erronea qualificazione dell’opposizione nella parte in cui riguarda elementi di diritto sostanziale; il secondo ed il terzo, per omessa applicazione del principio della prevalenza; il quarto, di omessa e insufficiente motivazione), come pure delle difese sul punto svolte dal controricorrente, è inutile la disamina anche solo sommaria, per la manifesta contrarietà di tutte le tesi svolte al consolidato principio dell’apparenza nell’individuazione del mezzo di impugnazione;

in base a detto principio, il mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va individuato con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (giurisprudenza costante; tra moltissime: Cass. Sez. U. 09/05/2011, n. 10073; Cass. Sez. U. 25/02/2011, n. 4617; Cass. ord. 02/03/2012, n. 3338, resa ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1; Cass. 18/06/2015, ove richiami e riferimenti alla giurisprudenza anche risalente; Cass. 22/10/2015, n. 21520; Cass. 20/11/2015, n. 23829; Cass. 05/04/2016, n. 6563; Cass. 05/05/2016, n. 8958; Cass. 22/06/2016, n. 12872; Cass. Sez. U. 24/12/2018, n. 33368, nonchè Cass. ord. 21/06/2019, n. 16762, ove ulteriori riferimenti giurisprudenziali): quanto ad una opposizione esecutiva, così, solo in mancanza di una espressa qualificazione dell’opposizione da parte del giudice a quo questa va effettuata dal giudice davanti al quale è stata proposta l’impugnazione, comunque prescindendo dalle qualificazioni operate dalle parti;

ed è appena il caso di notare che non uno degli argomenti svolti dalla ricorrente, anche in memoria, può scalzare tale conclusione, tutti tesi come sono quelli a contestare la correttezza della qualificazione come operata anche dal primo giudice e quindi irrilevanti, pure per la non configurabilità di un principio della prevalenza, se non altro nei termini ricostruiti dall’allora appellante;

pertanto, pacifico tra le parti che il primo giudice abbia qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi, del tutto correttamente la corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello che è stato, nonostante il consolidato orientamento di cui sopra, comunque proposto avverso la sentenza che la ha definita, essendo esperibile, quale unico mezzo di impugnazione, il ricorso per cassazione;

il ricorso, per la manifesta infondatezza del primo motivo, è quindi inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, ed alla relativa declaratoria consegue la condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dell’avv. Alfredo Sica quale difensore del controricorrente, per essersene questi, già nel controricorso (v. pag. 30), dichiarato anticipante;

va infine dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra moltissime altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato eventualmente dovuto per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente e con attribuzione al suo difensore avv. Alfredo Sica per dichiaratone anticipo, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

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