Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18061 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 21/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.21/07/2017),  n. 18061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14084-2012 proposto da:

SEGECOV SERVIZI GESTIONI VENDITE SRL, elettivamente domiciliato in

ROMA V.LE VENTUNO APRILE 61, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

GIANGIACOMO, che lo rappresenta e difende.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 60/2011 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO

depositata il 19/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. DI STEFANO PIERLUIGI.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate con avviso (OMISSIS) accertava nei confronti della società Se.Ge.Co.V. – servizi gestioni vendite Srl un maggior imponibile ai fini Iva ed Irap per l’anno 2004.

La CTP di Rieti, con sentenza 118/03/2008, accoglieva il ricorso della società contro tale avviso.

La CTR di Roma invece, riteneva l’avviso fondato accogliendo, con sentenza n. 60/07/11 dep il 19.4.2011, l’appello della Agenzia delle Entrate.

La CTR esponeva in fatto che l’Agenzia delle Entrate “accertava l’imponibilità di sopravvenienze attive per un importo di Euro 21.862,32 e ricavi non dichiarati, determinati da un contributo erogato da parte del Comune di Spoleto, per Euro 35.200,00 e ciò sulla base di costi non riconosciuti per spese telefoniche e postali; merci contro acquisti; spese per consulenze; carburanti e lubrificanti, ammortamenti ordinari; sopravvenienze passive”; quindi, ritenuto corretto che l’ente avesse “determinato il reddito dell’impresa in base al principio di competenza” motivava la decisione affermando che “Sulla base delle scritture contabili, e in applicazione dei principi sopra indicati, dai quali non vi era ragione per discostarsi, l’Agenzia delle Entrate ha potuto accertare maggiori ricavi per Euro 57.062,32 e minori costi per Euro 15.916,08”.

La CTR, inoltre, ai fini di rafforzare le argomentazioni della Agenzia delle Entrate, riconosceva significativa l’assenza della società all’udienza di discussione.

Contro tale decisione ricorre la Se.Ge.Co.V. srl la quale, innanzitutto, premette che aveva depositato, su invito dell’ente, la documentazione contabile, fiscale e del lavoro relativa all’anno 2004, e, poi, formula i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3) e 5).

La difesa della ricorrente non era consistita nella contestazione dell’applicabilità dei principi dell’art. 109 TUIR ma, sulla scorta della documentazione contabile allegata, aveva inteso dimostrare che le singole voci riprese a tassazione o non avevano natura di reddito perchè mere correzioni contabili ovvero erano state correttamente contabilizzate quale reddito. Rispetto a tali argomenti la sentenza è totalmente priva di motivazione e, comunque, non dimostra di avere valutato le prove prodotte dalla contribuente.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c..

L’Agenzia delle Entrate non ha offerto alcuna prova per dimostrare la natura di reddito delle registrazioni contabili erronee e dimostrare l’evasione di imposta a fronte di operazioni già tassate negli esercizi precedenti. I giudici di primo grado “hanno affermato che la correttezza del comportamento contabile tenuto dalla ricorrente emerge dalla documentazione probatoria riversata in atti”; non è chiarito quali prove abbiano indotto la CTR ad affermare il contrario.

3. Violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1.

La motivazione dell’accertamento è inesistente e/o contraddittoria.

4. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 163 e il D.P.R. n. 600, art. 67, il disconoscimento dei costi, ritenuti di competenza dell’esercizio 2003 e, ciononostante, tassati per il 2004, comporta la duplicazione della tassazione.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, non risultando necessario l’esame degli altri.

La sentenza è caratterizzata da una motivazione solo apparente che, di fatto, per quanto riguarda la trattazione del caso specifico, consiste nella sola parte sopra trascritta; vi è quindi solo una generica asserzione della correttezza dell’accertamento della Agenzia delle Entrate (con la esposizione, solo in termini generali, del “principio di competenza fiscale” che, invero, in base alle stesse premesse della sentenza, non era neanche la questione rilevante nel procedimento) aggiungendovi la eccentrica affermazione del rilievo negativo per la contribuente della mancata partecipazione alla udienza, in quanto, secondo la CTR, se fosse stata presente avrebbe potuto mettere “il giudice in condizioni di meglio comprendere i motivi di doglianza”.

La totale assenza di motivazione e, comunque, di qualsiasi segno di valutazione della specificità del caso, comporta la nullità della sentenza dovendosi procedere a nuovo giudizio all’esito del quale andranno regolate anche le spese di questa fase di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR di Roma in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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