Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18061 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 14/09/2016), n.18061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto ai n. 2050/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Rao del

Foro di Palermo, come da procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, n. 181/01/2009, depositata il 25/11/2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8

luglio 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;

udito per la ricorrente l’Avvocato dello Stato Alessandro Maddalo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo annullava l’avviso, notificato a C.M., con il quale era stato accertato per l’anno di imposta 2000, ai fini Irpef, un maggior reddito pari al contributo dallo stesso percepito, ai sensi della L.R. Sicilia 23 gennaio 1998, n. 3, art. 2, a titolo di borsa di formazione all’autoimpiego.

La decisione è stata confermata dalla C.T.R. Sicilia la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha affermato che la L.R. Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17, art. 76, norma implicitamente riconosciuta legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 191/2007, prevedeva espressamente l’assimilazione delle borse formative a quelle di studio di cui alla L. 13 agosto 1984, n. 476, art. 4, pacificamente esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, con unico motivo, l’Agenzia delle entrate.

Il contribuente ha depositato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con l’unico motivo di ricorso – rubricato “violazione e falsa applicazione della L.R. n. 17 del 2004, art. 76, in combinato disposto con l’art. 47, comma 1, lett. c (ora art. 50) T.U.I.R., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” – la ricorrente rileva che le borse di studio per le quali la L. 13 agosto 1984, n. 476, art. 4, prevede l’esenzione da Irpef ed Ilor, sono del tutto diverse dal contributo di cui ha usufruito il ricorrente – corrisposto L.R. Sicilia 23 gennaio 1998, n. 3, ex art. 2, per la formazione all’autoimpiego – quanto a soggetto erogante, procedura di assegnazione e che ad esse pertanto illegittimamente sono state considerate assimilabili ai fini dell’esenzione fiscale.

Sostiene che, al di fuori delle ipotesi di esenzione tassativamente previste dalla legge, eventuali borse di studio ed altre somme corrisposte per fini di studio e formazione professionale devono essere, in ogni caso, assoggettate a imposizione secondo le modalità previste dalla lett. c) del comma 1 dell’art. 47 (ora 50) T.U.I.R. e che l’equiparazione operata dalla L.R. Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17, art. 76, tra i contributi corrisposti ai sensi della L.R. Sicilia 23 gennaio 1998, n. 3, art. 2 e le borse di studio di cui alla L. 13 agosto 1984, n. 476, art. 4, esplica i suoi effetti unicamente in ambito amministrativo giuslavoristico e non anche in ambito fiscale, una diversa interpretazione ponendo la norma regionale in contrasto con i principi costituzionali in materia tributaria.

4. La censura è fondata.

Appare, al riguardo, sufficiente ribadire il principio già espresso, in fattispecie analoga, da questa Corte (Cass., Sez. 6-5, ord. n. 6480 del 20/3/2014, cui adde conf. Sez. 6-5, n. 13005 del 23/06/2015) secondo cui “in materia di IRPEF, il contributo erogato dalla regione Sicilia, per progetti di formazione all’autoimpiego deve essere assimilato, ai fini della determinazione del reddito imponibile e della soggezione alla relativa tassazione, a quelli di lavoro dipendente secondo la generale previsione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47 (ora art. 50), non esistendo, all’epoca, alcuna norma dispositiva in senso diverso, o che ne giustificasse la riconducibilità ad una esenzione, nè potendo attribuirsi carattere retroattivo alla L.R. Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17, art. 76, che ha esentato le menzionate erogazioni dalla predetta imposta”.

Soluzione questa vieppiù corroborata dalla Corte Costituzionale la quale, con ordinanza n. 43 del 10 marzo 2014, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale della L.R. Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17, art. 76, ha avuto modo di riaffermare il carattere innovativo della stessa con esclusione di efficacia retroattiva.

5. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, che si è discostata dai superiori principi e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione della causa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

La particolarità e novità della questione inducono a compensare integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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