Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18061 del 02/09/2011

Cassazione civile sez. III, 02/09/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 02/09/2011), n.18061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3872/2010 proposto da:

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell’avvocato ROMANO

GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato SABATINO LIBORIO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA (già RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ SPA) in persona del

procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso

lo studio dell’avvocato SPADAFORA Giorgio, che la rappresenta e

difende, giusta mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.M., D.F., D.P. tutti nella

qualità di eredi di T.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 25/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

16.1.09, depositata il 06/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Antonio Manganiello (per

delega avv. Giorgio Spadafora) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 4 febbraio 2010 G.G. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 6 marzo 2009 dalla Corte d’Appello d Palermo, confermativa della sentenza del Tribunale, che aveva rigettato la domanda di risarcimento dell’ulteriore danno che assumeva avere subito a causa di un sinistro stradale.

Gli intimati, R.A.S. S.p.A., D.M., D.F., D.P., non hanno espletato attività difensiva.

2 – Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Case. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^, n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.pc.., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

I suddetti oneri processuali non sono stati rispettati nei confronti della C.T.U. che forma oggetto di argomentazione nei primi due motivi.

3. – Sotto altro profilo, la formulazione dei tre motivi di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2056, 2059 c.c.; difetto e/o contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia (danno morale).

Il danno morale deve essere liquidato equitativamente e implica valutazioni di merito, in esito alle quali nulla vieta di ancorarlo ad una percentuale del danno biologico. La Corte territoriale ha ritenuto congrua la statuizione del primo giudice e le argomentazioni a sostegno dimostrano il dissenso del ricorrente ma non errori dei giudicanti. I quesiti finali non postulano l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle numerose norme indicate e non presentano un momento di sintesi strutturato in armonia con il modello sopra enunciato e necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso, ma anche per specificare le ragioni degli addotti vizi motivazionali.

Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2056, c.c. e della L. n. 39 del 1977; difetto e/o contraddittorieta della motivazione su un punto decisivo della controversia (riduzione della capacità lavorativa). Anche questa censura presenta inammissibili argomentazioni di merito attinenti alla riduzione della capacità lavorativa, che la Corte territoriale ha argomentatamente ritenuto insussistente.

Qui è sufficiente aggiungere l’erroneità del riferimento al triplo della pensione sociale di cui alla L. n. 39 del 191977, art. 4.

Infatti si tratta del criterio utilizzabile per determinare l’entità del risarcimento dovuto a persona priva di reddito attuale a cui sia stata riconosciuta la riduzione della capacità lavorativa specifica, riduzione nella specie negata in radice.

Il quesito finale da per scontato un fatto (appunto la riduzione della capacità lavorativa) che tale non è. Il terzo motivo attiene alle spese di lite, presuppone v l’accoglimento dei precedenti ed è privo di autonomia censoria.

4. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La Allianz (già RAS) ha proposto controricorso tardivo (notificato il 23 maggio 2011, oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c.).

Il ricorrente ha presentato memoria; la resistente ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte con la memoria sono condivisibili solo in ordine alla tardività del controricorso, mentre, per il resto, non sono idonee a superare i rilievi contenuti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; la costituzione tardiva della resistente la legittima a partecipare all’adunanza in camera di consiglio e alle relative spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011

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