Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18060 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 21/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.21/07/2017),  n. 18060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3725-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

B.M., V.M.;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 329/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LECCE, depositata il 15/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. DI STEFANO PIERLUIGI.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza della CTR di Bari sezione di Lecce 329/23/2010 del 15 dicembre 2010 che dichiarava inammissibile il suo appello avverso la sentenza di primo grado che, su ricorso di B.M., annullava l’avviso di accertamento (OMISSIS) per l’anno di imposta 1998 con il quale la ricorrente, sulla base di accertamento di maggior reddito nei confronti della società Fibel Costruzioni, tenuto conto delle sue caratteristiche di “società a ristretta base azionaria”, attribuiva maggior reddito a B.M. e D.M.S..

Con due motivi deduce che, a fronte di un appello che analiticamente contestava la decisione di primo grado laddove riteneva che, pur a fronte della condizione di “ristretta base azionaria” era necessario dimostrare la effettiva percezione del reddito, la commissione tributaria regionale dichiarava la inammissibilità con un provvedimento privo di motivazione, essendo questa solo apparente e priva di qualsiasi riferimento specifico all’atto di impugnazione, nonostante quest’ultimo proponesse eccezioni circostanziate e ben articolate.

B.M. resiste con controricorso ed ulteriore memoria difensiva, rilevando la correttezza delle valutazioni della sentenza ed osservando come l’appello si limitasse alla riproposizione di quanto già dedotto in primo grado.

Il Pg ha trasmesso le proprie conclusioni, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Nonostante la lunghezza del testo, la sentenza non fa mai un riferimento al contenuto dell’atto di appello, limitandosi a generiche affermazioni per sostenere la genericità di tale atto che, invece, era prima facie certamente articolato, non potendo quindi mancare un esame puntuale del suo contenuto per ritenere i motivi, pur sviluppati, solo apparenti. Del resto, un’affermazione quale “… quelle rare eccezioni contenute nell’atto di appello dovevano essere proposte nel giudizio di primo grado…” e “… le censure formulate non specificano ragioni di doglianza poichè richiamano solo genericamente le deduzioni presentate nel primo grado di giudizio” sono chiaramente mere clausole di stile. Per affermare la specificità dell’appello, è sufficiente considerare come fosse specifica quantomeno la doglianza dell’errore di diritto per essere stato escluso che potesse operare la presunzione di attribuzione ai soci del dato tipo di società di utili extracontabili.

Va quindi annullata la sentenza e disposto rinvio per nuovo giudizio alla CTR Puglia che provvederà anche a regolare le spese della presente fase del giudizio.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR Puglia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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