Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18060 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. III, 05/07/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 05/07/2019), n.18060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23916-2017 proposto da:

ATER AZIENDA TERRITORIALE PUBBLICA DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA,

in persona del Direttore Generale e legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 15, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO POPOLINI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore ad

negotia, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRATILO DI ATENE 31,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO VIZZONE, che la rappresenta

e difende;

P.M., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

TERESA CALBI;

MARROCCO ELEVATORS SRL, in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVANNI PAISIELLO, 15, presso lo studio dell’avvocato PIETRO DAVIDE

SARTI, che la rappresenta e difende;

M.H.L., domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUCA MARCONI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5321/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/03/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. L’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale (da qui ATER) di Civitavecchia ricorre, affidandosi a quattro motivi illustrati anche con memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma con la quale – in relazione alla domanda di risarcimento conseguente all’incidente accaduto. nell’ascensore dello stabile di sua proprietà, a seguito del quale P.M. è M.H.L. avevano riportato gravi danni – era stata accolta l’impugnazione incidentale della società di manutenzione Marrocco Elevator Srl (da qui Marrocco); era stato dichiarato assorbito l’appello principale della Unipol Spa e, conseguentemente, erano state respinte le difese vantate dalla odierna ricorrente in sede di gravame: da ciò risultava confermata la sentenza di primo grado solo nella parte in cui era stata affermata la sua responsabilità ex art. 2051 c.c.

2. Gli intimati hanno resistito e la Unipol Spa ha depositato anche memoria ex art. 380bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia sulla domanda volta alla dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità dell’appello principale.

1.1. Assume che la Corte territoriale non si era espressa sulla questione, sollevata sin dalla costituzione in giudizio in grado d’appello, con la quale l’ATER aveva lamentato che la Unipol Assicurazioni Spa aveva preso parte al giudizio di primo grado soltanto per effetto dell’intervento volontario adesivo dipendente, spiegato, ex art. 105 c.p.c., a supporto della posizione assunta dalla Marrocco, deducendo che ciò non consentiva alla compagnia di assicurazione di proporre in via principale l’impugnazione.

Lamenta altresì che la Corte era incorsa in error in procedendo perchè aveva pronunciato sull’appello incidentale della società di manutenzione ma non aveva affatto preso in considerazione le proprie argomentazioni, rigettando apoditticamente la domanda di manleva.

1.2. Con il secondo ed il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce:

a. la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 ed il difetto di motivazione della sentenza impugnata: lamenta, altresì, una insufficiente motivazione in ordine al nesso causale.

b. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in quanto nessuna indagine era stata svolta sul “caso fortuito” che, rispetto alla dinamica dell’incidente (straccio rinvenuto negli ingranaggi che ne aveva bloccato il funzionamento), doveva indurre a ritenere insussistente la responsabilità oggettiva dell’azienda per interruzione del nesso causale fra il rapporto di custodia ed il danno.

1.3. Con il quarto motivo, si duole, infine, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti: contesta che fosse stata esclusa la responsabilità degli operai della Marrocco sulla scorta della falsa convinzione che lo straccio era caduto in uno spazio nel quale non avevano accesso, nonostante che fossero gli unici ad aver frequentato i locali dell’impianto nei giorni immediatamente precedenti l’incidente.

2. Il primo motivo è inammissibile ed assorbe gli altri.

2.1. Preliminarmente, si osserva che la censura manca di autosufficienza, in quanto non vengono affatto riportati i passaggi fondamentali degli atti sui quali l’ATER fonda la critica mossa alla sentenza impugnata, al fine di inquadrare la posizione processuale delle parti in modo coerente con le critiche prospettate. L’Azienda assume, infatti, che la Unipol Spa sarebbe intervenuta nel giudizio di primo grado ad adiuvandum della Marrocco, ex art. 105 c.p.c.: e che ciò la rendeva priva di un’autonoma legittimazione ad impugnare. Cita al riguardo il consolidato orientamento di questa Corte in tal senso (cfr. Cass. 5992/2012; Cass. 16930/2013; Cass. 2818/2018).

2.2. Tuttavia si osserva che dall’esame della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 e 4), si evince che la stessa Azienda – successivamente alla domanda risarcitoria intentata da P.M. e M.L. in relazione alla quale si era regolarmente costituita – aveva proposto un separato giudizio nei confronti della società di manutenzione: questa aveva chiamato in garanzia la Unipol Spa (con la quale aveva stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile) per essere manlevata da eventuali condanne. Si evince altresì che le due cause erano state riunite, con successivo esito sfavorevole sia per l’ATER che per la società e la propria compagnia di assicurazione, visto che il Tribunale di Civitavecchia aveva accertato la responsabilità della prima e l’aveva condannata al risarcimento nei confronti delle parti danneggiate, dichiarando altresì che la Marrocco era tenuta alla manleva rispetto alla condanna dell’ATER ed, “a cascata”, che la compagnia di assicurazione doveva garantirla dalle pretese derivanti dalla pronuncia, vista l’operatività della polizza stipulata.

2.3. La situazione processuale che emerge dalla descrizione del fatto contenuta nella sentenza impugnata, non efficacemente contraddetta da atti difensivi di diverso tenore che dovevano, ex art. 366 c.p.c., nn. 2 e 4, essere riportati nel ricorso, induce a ritenere che la UNIPOL Spa, chiamata in garanzia e non intervenuta adesivamente, fosse pienamente legittimata anche ad impugnare le statuizioni relative al rapporto principale per sottrarsi agli effetti della sentenza sfavorevole.

Questa Corte, infatti, ha affermato con orientamento ormai consolidato al quale questo Collegio intende dare seguito che “il terzo chiamato in garanzia impropria, come è legittimato a svolgere le sue difese per contrastare non solo la domanda di manleva, ma anche quella proposta dall’attore principale, così può autonomamente impugnare le statuizioni della sentenza di primo grado relative al rapporto principale, sia pure al solo fine di sottrarsi agli effetti riflessi che la decisione spiega sul rapporto di garanzia” (cfr. Cass. 3969/2012; Cass. 20552/2014; Cass.24640/2015; Cass. 26433/2017).

2.4. Il motivo pertanto, oltre al difetto di autosufficienza sopra rilevato, incorre anche in un secondo profilo di inadeguatezza, in quanto con esso la parte ricorrente mostra di non aver colto la ratio decidendi della sentenza impugnata che, ben inquadrando la posizione processuale della compagnia di assicurazione, ha correttamente ritenuto di esaminare in via preliminare l’appello incidentale della società di manutenzione che si poneva come decisivo antecedente logico rispetto alla conferma (o meno) della statuizione in punto di manleva.

3. A fronte di ciò, l’assenza di appello incidentale da parte dell’ATER ha inesorabilmente determinato il passaggio in giudicato della statuizione assunta nei suoi confronti da parte del primo giudice, così come esattamente rilevato dalla Corte territoriale (cfr. pag. 7, secondo cpv della sentenza impugnata).

4. Il primo motivo, pertanto, è complessivamente inammissibile.

5. Tutti quelli successivi rimangono logicamente assorbiti.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi in favore dei contro ricorrenti P.M., Marrocco Elevator Srl e M.H.L., ed in Euro 2700,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi in favore di Unipolsai Spa, oltre che, per tutti, ad accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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