Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18060 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2010, (ud. 21/05/2010, dep. 04/08/2010), n.18060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso cui sono domiciliati in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 99/1/07 della Commissione tributaria regionale

di Roma, emessa il 13 marzo 1997, depositata il 3 aprile 1997, R.G.

5588/06;

2010 udita la relazione della causa svolta all’udienza del 21 maggio

2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Maria Letizia Guida per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente M.A. impugnava la cartella di pagamento iscritta a ruolo sul presupposto della mancata opposizione agli avvisi di accertamento IRPEF, ILOR e IVA per l’anno 1997. Contestava di aver ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento.

L’Amministrazione finanziaria si costituiva affermando la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento.

La C.T.P. accoglieva il ricorso rilevando che la notifica degli avvisi di accertamento era stata effettuata in un luogo diverso da quello di residenza del contribuente.

Contro tale decisione ha proposto appello l’Amministrazione finanziaria rilevando che la notifica degli avvisi di accertamento era stata effettuata regolarmente all’indirizzo di residenza anagrafica e domicilio fiscale del contribuente.

La C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’appello rilevando che la sua notifica non era andata a buon fine essendo l’avviso di ricevimento privo di sottoscrizione del destinatario.

Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, artt. 4, 6 e 7 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16.

La ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto:

se, al fine di provare l’ammissibilità del proprio appello, notificato a mezzo del servizio postale, l’Ufficio delle Entrate possa produrre, quale prova idonea a dimostrare la consegna dell’appello al destinatario, unitamente all’avviso di ricevimento, restituito all’Ufficio incompleto (per negligenza attribuibile esclusivamente all’Agente postale), in quanto privo della sottoscrizione del ricevente, la visura del sito Internet delle Poste Italiane da cui risulti che il piego è stato consegnato.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la omessa motivazione circa l’idoneità della visura ad attestare l’avvenuta ricezione della notifica dell’atto di appello.

Non svolge difese il contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso in quanto l’Agenzia delle Entrate non ha depositato l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione notificato ex art. 149 c.p.c. Ciò comporta la inammissibilità del ricorso secondo quanto è affermato costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte. In particolare occorre citare, tra le altre, Cass. civ. Sezioni unite, n. 627 del 14 gennaio 2008 (e Cass. civ., sez. 5^, n. 9487 del 21 aprile 2010) secondo cui “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della Corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1”.

Nessuna statuizione deve essere emessa sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

 

 

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