Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1806 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31320-2018 proposto da:

A.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAGDA NICOLETTA NAGGAR CIVALLERO;

– ricorrente –

e contro

AB.GA., PROCURATORE GENERALE PRESSO la CORTE D’APPELLO di

TORINO;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 4019/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositato il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti A.V. impugna l’epigrafato decreto, con il quale la Corte d’Appello di Torino ha respinto il reclamo dal medesimo proposto avverso la decisione di primo grado che, pur modificando in suo favore il precedente collocamento del figlio minore F., aveva tuttavia respinto l’istanza dell’odierno ricorrente intesa a conseguire l’affidamento esclusivo del bambino e ne chiede perciò la cassazione sul rilievo dell’omesso esame di un fatto decisivo, constando invero dalla svolta CTU l’inidoneità della madre a garantire l’equilibrio e la crescita del minore.

Non ha svolto attività difensiva l’intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il motivo è inammissibile.

Eppur vero che dalla CTU fossero emerse alcune criticità nel rapporto tra madre e figlio, ma, in disparte dalla considerazione che la CTU non è di regola fonte di un fatto nell’accezione fatta propria dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto atto interno al processo, il giudizio di sfavore enunciato dal giudice territoriale è inteso a valorizzare e a dare continuità, anche in un contesto caratterizzato da obiettivi indici di contrarietà, al principio di una responsabilità genitoriale condivisa, di modo che esso è frutto di un complessivo apprezzamento delle risultanze di fatto che, pur non ignorando gli elementi di valutazione emergenti dalla CTU, perviene tuttavia ad un diverso approdo valutativo, congruamente ed adeguatamente motivato, non sindacabile peraltro in questa sede.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Non è dovuto il raddoppio del contributo essendo il processo esente.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Dispone l’oscuramento dei dati sensibili in caso di pubblicazione della presente sentenza.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

 

 

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