Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1806 del 24/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1806 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 22018-20 .16 proposto da:
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 13756881002, in
persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro
tempQru, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA
MARGHERITA 192, presso lo studio dell’avvocato ROCCO MELE,
rappresenutd e (Pesa dall’avvocato ROBERTO NORMANNO;
– ricorrente contro

LIBERO FRANCESCO, TERLIZZI MARIA ANTONIETTA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 353/27/2016

della COMMISSIONE

TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, SEZIONE DISTACCATA
di FOGGIA, depositata il 15/02/2016;

Data pubblicazione: 24/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di non
partecipata consiglio del 29/11/2017 dal Consigliere Dott.
MAURO MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. propone ricorso per
cassazione nei confronti della sentenza della Commissione
tributaria regionale della Puglia che aveva accolto l’appello di
Francesco Libero e Maria Antonietta Terlizzi contro la decisione
della Commissione tributaria provinciale di Foggia.
Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione dei contribuenti
avverso l’iscrizione ipotecaria su immobili conferiti nel 1997 in
fondo patrimoniale;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha osservato come
Equitalia non avrebbe avuto titolo per procedere all’esecuzione,
non avendo provato che le imposte fossero quelle relative a
redditi prodotti da beni conferiti nel fondo patrimoniale;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale la
ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt.
169 e 170 c.c., in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c.;
che, infatti, la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che il Fisco
potesse agire esclusivamente in forza di titoli fondati su
imposte relative a redditi prodotti da beni conferiti nel fondo
patrimoniale ed avrebbe altresì addossato in capo al creditore
l’onere della prova sui presupposti di applicabilità dell’art. 170
c.c.;
che gli intimati non si sono costituiti;
che il ricorso è fondato;
Ric. 2016 n. 22018 sez. MT – ud. 29-11-2017
-2-

relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

che, In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei
debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del
fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma
nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della
famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per

per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può
dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività
professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che
l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni
familiari (nel cui ambito, vanno incluse le esigenze volte al
pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia)
ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e
non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da
interessi meramente speculativi (Sez. 6-5, n. 3738 del
24/02/2015);
che, in relazione all’onere della prova, è opportuno considerare
che, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione
ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un
fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c.,
sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia
strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito
non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul
debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei
beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare
l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la
consapevolezza del creditore (Sez. 5, n. 22761 del
09/11/2016);
che la CTR non si è attenuta ai predetti principi;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Puglia, in diversa
Ric. 2016 n. 22018 sez. MT – ud. 29-11-2017
-3-

l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto

composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si
pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di
cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e

composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.

rinvia alla Commissione Regionale della Puglia, in diversa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA